Ordinanza n. 147/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/1992 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 634, comma
primo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa
il 12 ottobre 1991 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di
Prato nel procedimento civile vertente tra s.r.l. F.I.T. e s.r.l.
Tintostampa, iscritta al n. 690 del registro ordinanze 1991 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 marzo 1992 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile di opposizione a
decreto ingiuntivo, il Giudice istruttore presso il Tribunale di
Prato, con ordinanza del 12 ottobre 1991, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 10, primo comma, Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo)
comma, cod. proc. civ. nella parte in cui, ai fini della possibilità
di ottenere l'ingiunzione giudiziale di pagamento in via monitoria,
riconosce la qualità di prove scritte idonee agli estratti delle
scritture contabili ivi specificati solo "per i crediti relativi a
somministrazioni di merci (e di danaro)", escludendo i crediti
relativi a forniture di prestazioni di servizi;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o,
comunque, manifestamente infondata;
Considerato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa
Corte (sentenze nn. 109/62, 44/63, 11/64, 90/68, 60/70, 125/80,
333/88, 1104/88; ord. n. 199/90), il giudice istruttore non è
legittimato a proporre alla Corte costituzionale una questione di
legittimità costituzionale dalla cui soluzione dipende la
definizione del giudizio promosso davanti al tribunale al quale è
addetto;
che tale è la questione sollevata, in quanto investe una norma
la cui applicazione attiene alla competenza del Collegio;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 634, primo (recte secondo)
comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10,
primo comma, della Costituzione, del Giudice istruttore presso il
Tribunale di Prato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 marzo 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 30 marzo 1992.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1992:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte