Ordinanza n. 147/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/04/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio
1997 dal pretore di Rovigo sui ricorsi riuniti proposti da Pavani
Iros contro la Pozzati Verniciature S.r.l. iscritta al n. 460 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1998 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto il
pagamento della retribuzione e il trattamento di fine rapporto, il
pretore di Rovigo, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza
del 14 maggio 1997 ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione - questione di legittimità costituzionale
dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica);
che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata avrebbe
introdotto "per gli emolumenti di natura retributiva ... spettanti ai
dipendenti privati" la regola della non cumulabilità degli interessi
legali con la rivalutazione monetaria e avrebbe, pertanto,
tacitamente abrogato l'art. 429, terzo comma, del codice di procedura
civile;
che la disposizione denunciata comporterebbe una disparità di
trattamento tra i lavoratori subordinati e gli altri lavoratori
compresi nell'elenco di cui all'art. 409, nn. 2 e 3, del cod. proc.
civ. ai quali si continuerebbe ad applicare, diversamente dai primi,
la opposta regola della cumulabilità di interessi legali e
rivalutazione monetaria;
che sarebbe altresì violato l'art. 3 della Costituzione, anche
sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto si
discriminerebbero i crediti di natura retributiva, esclusi dal cumulo
di interessi e rivalutazione, rispetto ai crediti di natura non
retributiva quali, ad esempio, rimborsi spese, indennità, premi, per
i quali il cumulo continuerebbe ad operare;
che la disposizione censurata violerebbe, infine, l'art. 36 della
Costituzione, in quanto il cumulo di interessi e rivalutazione
risponderebbe a precise finalità protettive del lavoratore e della
sua famiglia compensando il lavoratore del danno derivante dal
ritardo nel pagamento della retribuzione e dal diminuito potere di
acquisto della moneta;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente
infondata;
Considerato che la questione di costituzionalità risulta sollevata
muovendo dalla asserita applicabilità della norma censurata al
rapporto di lavoro privato e cioè da una premessa interpretativa
tutt'altro che pacifica in dottrina ed in giurisprudenza;
che per giurisprudenza di questa Corte, in linea di principio, le
leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è
possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice
ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni
costituzionali (sentenza n. 356 del 1996);
che il giudice a quo, in assenza di un diritto c.d. vivente,
avrebbe dovuto necessariamente porsi il problema della possibilità
di una lettura conforme a Costituzione alternativa a quella accolta
nell'ordinanza di rimessione, e solo successivamente, nella
constatata impossibilità di pervenire a siffatta diversa lettura,
avrebbe potuto sollevare la questione di costituzionalità (sentenza
n. 307 del 1996);
che il giudice a quo non solo non prospetta possibili letture
alternative della disposizione denunciata, ma si astiene anche dal
motivare in ordine alla scelta interpretativa operata;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della
Costituzione, dal pretore di Rovigo con l'ordinanza di cui in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte