Ordinanza n. 147/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/2000 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 32legge 223/1990
usata come parametro
citata
- art. 1legge 545/1996
- art. 3legge 650/1996
- art. 1legge 249/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del
sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater
del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di
impianti di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella
legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l.
23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio
dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni),
convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650;
3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), promossi con tre
ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria,
rispettivamente iscritte ai nn. 147, 148 e 149 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Radio Skylab S.a.s., di Radio
M. Calabria, nonché gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2000 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi l'avvocato Eugenio Porta per Radio Skylab S.a.s. e per
Radio M. Calabria e l'Avvocato dello Stato Gian Paolo Polizzi per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con tre distinte ordinanze emesse il 5 novembre
1997 (r.o. nn. 147, 148 e 149 del 1998), il Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale "della norma sancita dal
combinato disposto" degli artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi
3 e 3-quater del d.-l. 19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini
in materia di impianti di radiodiffusione), convertito, con
modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e
14, del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per
l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle
telecomunicazioni), convertito, con modificazioni, nella legge
23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2, della legge 31 luglio 1997,
n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo);
che i giudizi a quibus sono stati promossi da talune
emittenti radiofoniche al fine di ottenere l'annullamento degli
impugnati provvedimenti di diniego di concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati nell'anno 1994
dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, in base al
combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.-l. n. 407 del 1992
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32
della legge n. 223 del 1990, e motivati in ragione "dell'avvenuto
mutamento esclusivamente formale della veste giuridica del titolare
della emittente";
che, ad avviso del giudice rimettente, l'interpretazione
delle suddette norme - tale da escludere che la concessione per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale possa essere rilasciata a
soggetti diversi da quelli originariamente autorizzati a proseguire
nell'esercizio degli impianti - sarebbe espressione di un
orientamento puramente formalistico, nonostante i tratti di "diritto
vivente" da esso assunto, per opera della giurisprudenza
amministrativa;
che, peraltro, secondo le ordinanze, v'è da dubitare della
legittimità costituzionale della normativa transitoria di cui
all'art. 32 della legge n. 223 del 1990 e delle ulteriori
disposizioni denunciate che, avendo fatto slittare "più volte in
avanti" il termine per il rilascio delle concessioni e quello di
scadenza delle autorizzazioni provvisorie, avrebbero penalizzato "le
imprese di dimensioni più ridotte, condannate a svolgere la propria
attività senza alcuna certezza e con poche prospettive per il
prosieguo";
che, in particolare, il combinato disposto delle censurate
disposizioni, operando secondo "la logica della c.d.
"cristallizzazione"", che "continua a disciplinare precariamente sin
dal lontano 1990 la vita delle piccole emittenti", si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione;
che, nei giudizi di cui alle ordinanze iscritte al r.o.
nn. 148 e 149 del 1998, si sono costituite, rispettivamente, "Radio
Skylab S.a.s." di Reggio Calabria e "Radio M. Calabria", emittenti
ricorrenti nei giudizi principali, le quali hanno entrambe concluso
per sentir "dichiarare l'incostituzionalità delle norme denunciate",
sviluppando le argomentazioni a sostegno delle proprie ragioni con
memorie illustrative, di identico tenore, depositate in prossimità
dell'udienza;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le prospettate questioni vengano
dichiarate inammissibili o comunque, in subordine, infondate.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano, con
identiche argomentazioni, le medesime questioni di costituzionalità
e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti per essere
decisi con un'unica pronuncia;
che le controversie pendenti dinanzi al rimettente hanno ad
oggetto provvedimenti di diniego di concessione per la
radiodiffusione sonora in ambito locale, adottati, come emerge dalle
medesime ordinanze, dall'amministrazione nell'anno 1994, in base al
combinato disposto degli artt. 1, comma 3, del d.-l. n. 407 del 1992
(convertito, con modificazioni, nella legge n. 482 del 1992) e 32
della legge n. 223 del 1990;
che il giudice a quo sospetta di incostituzionalità non solo
le predette disposizioni (ricomprendendovi, altresì, il comma
3-quater dello stesso art. 1 del menzionato d.-l. n. 407 del 1992),
ma, in combinato disposto tra loro, anche l'art. 1, commi 13 e 14,
del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 dicembre 1996, n. 650, e l'art. 3, commi 1 e 2, della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
che, per quanto attiene agli artt. 1, comma 3, del d.-l.
n. 407 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 482
del 1992, e 32 della legge n. 223 del 1990, le ordinanze, nel
qualificare come "puramente formalistica" l'esegesi della censurata
normativa quale risulta dalla giurisprudenza amministrativa e quale
è stata fatta propria anche dall'amministrazione, mostrano di
reputare la stessa come effetto di un non corretto procedimento
ermeneutico, ma omettono di esprimere una propria diversa scelta
interpretativa, non chiarendo, perciò, quale sia - a giudizio del
rimettente - la portata della norma della quale egli deve fare
applicazione e non consentendo, così, la verifica, da parte di
questa Corte, della rilevanza della proposta questione di
legittimità costituzionale;
che, quanto alle altre disposizioni denunciate, le ordinanze
di rimessione non esplicitano, invero, alcun elemento di valutazione
circa l'incidenza in concreto delle stesse sulla decisione che il
giudice a quo è tenuto ad assumere nei procedimenti innanzi a sé
pendenti;
che, segnatamente, una puntuale e plausibile motivazione -
tale da assolvere all'obbligo previsto dall'art. 23 della legge n. 87
del 1953, ai fini dell'ammissibilità della proposta questione di
legittimità costituzionale (vedi, tra le altre, ordinanza. n. 236
del 1999) - si rendeva tanto più necessaria nel caso di specie, in
ragione del fatto che il combinato disposto delle norme censurate
comprende, appunto, norme successive all'adozione dei provvedimenti
di diniego di concessione, che costituiscono oggetto di controversia
nei giudizi a quibus;
che, pertanto, l'evidenziato difetto di motivazione degli
atti di promovimento degli incidenti di costituzionalità non
consente di valutare l'applicabilità nei giudizi a quibus delle
norme di cui trattasi (vedi ordinanza n. 194 del 1999);
che, quindi, le sollevate questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli
artt. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema
radiotelevisivo pubblico e privato); 1, commi 3 e 3-quater del d.-l.
19 ottobre 1992, n. 407 (Proroga dei termini in materia di impianti
di radiodiffusione), convertito, con modificazioni, nella legge
17 dicembre 1992, n. 482; 1, commi 13 e 14, del d.-l. 23 ottobre
1996, n. 545 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività
radiotelevisiva e delle telecomunicazioni), convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; 3, commi 1 e 2,
della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle
telecomunicazioni e radiotelevisivo), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2000.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 19 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte