Ordinanza n. 148/1980
Altra decisione · depositata il 12/11/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 47Costituzione
- art. 2d.P.R. 643/1972
- art. 4d.P.R. 643/1972
- art. 7d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 16d.P.R. 643/1972
citata
- art. 8d.P.R. 643/1972
- art. 14legge 2/1980
- art. 15legge 2/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 e succ. modif. e dell'art. 8
della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (sostituzione dell'imposta
comunale sull'incremento del valore degli immobili), promossi con le
seguenti ordinanze:
1. - Ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Commissione
tributaria di 2 grado di Enna sul ricorso proposto da Polizzi Rachele,
iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 del 21 maggio 1980;
2. - Ordinanze emesse il 21 febbraio ed il 30 marzo 1979 dalla
Commissione tributaria di 2 grado di Roma sui ricorsi proposti
rispettivamente da Fiore G. Battista ed altri e Staccioli Sara ed
altra, iscritte ai nn. 375 e 376 del registro ordinanze 1980 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 166 del 18
giugno 1980.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6 e
14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (e successive modificazioni), e
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, in riferimento agli
artt. 3 e 53 della Costituzione;
che ha spiegato intervento, limitatamente al giudizio instaurato
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Enna, il Presidente
del Consiglio dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari
l'infondatezza di tali questioni.
Considerato che i giudizi predetti vanno riuniti, in quanto
prospettano identiche questioni di legittimità costituzionale;
che le stesse questioni sono state già decise dalla Corte, con
sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità
costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e
dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui
le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore
imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione
dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i
soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni
di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e
53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati
profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a
modificare la propria giurisprudenza;
che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la
disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto-legge
12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12
gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643
del 1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote
stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che
le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della
loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali
tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare
quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme
precedentemente in vigore" (art. 3);
che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la
restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate,
perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione tributaria di
secondo grado di Enna ed alla Commissione tributaria di secondo grado
di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte