Ordinanza n. 148/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/04/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 206, primo e
terzo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 25
febbraio 1985 dal Giudice istruttore del Tribunale di Perugia nel
procedimento penale a carico di Trinchera Luciano, iscritta al n. 262
del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 214- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Perugia, con
ordinanza del 25 febbraio 1985, ha denunciato,
in riferimento all'art.13, quinto comma, della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 206, primo e terzo comma, del
codice penale, "ove non prevede (I comma) un termine massimo
all'applicazione, in corso di procedimento penale,
di una misura di sicurezza detentiva; ed ove non prevede (III comma)
che il tempo della esecuzione provvisoria della misura di sicurezza
sia computato, oltre che nella durata minima di essa, anche nei
termini di custodia cautelare";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo, in via principale, che, non trovandosi il giudice a
quo "nella condizione di dover applicare" le norme denunciate, le
questioni siano dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza, e,
in via subordinata, che le questioni stesse vengano dichiarate non
fondate;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità proposta
dall'Avvocatura Generale dello Stato deve essere disattesa, avendo il
giudice a quo adeguatamente motivato in ordine all'applicabilità nel
giudizio principale delle norme denunciate (v. sentenza n. 67 del
1985);
che, quanto alla prima censura, la Corte, con sentenza n. 74 del
1973, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 13, quinto
comma, della Costituzione, la questione di legittimità del combinato
disposto degli artt. 301, secondo comma, e 206, secondo comma, del
codice penale, nella parte in cui, fra l'altro, non indica i limiti
massimi di durata della misura di sicurezza applicata
provvisoriamente, affermando, sulla base della costante
giurisprudenza della Corte (v. sentenze n. 64 del 1970 e n. 96 del
1970), che "le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze
diverse da quella tipicamente processuale della custodia preventiva";
e che la stessa ratio decidendi vale a disattendere la questione
di legittimità costituzionale del primo comma dello stesso art. 206
del codice penale, nella parte in cui nemmeno tale comma prevede un
termine massimo all'applicazione, in corso di procedimento penale, di
una misura di sicurezza detentiva;
che, quanto alla seconda censura, la Corte, con sentenza n. 96
del 1970, ha dichiarato non fondata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, la questione di legittimità dell'art. 206, terzo
comma, del codice penale, nella parte in cui, ai fini del computo
della durata minima della misura di sicurezza, non tiene conto del
periodo trascorso in custodia cautelare, affermando che "non è
assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva) per
la diversità della natura e delle finalità delle due forme
restrittive della libertà personale";
e che la stessa ratio decidendi vale a disattendere la questione
di legittimità dell'art. 206, terzo comma, del codice penale, nella
parte in cui non prevede che il tempo di esecuzione provvisoria della
misura di sicurezza sia computato nei termini di custodia cautelare,
in riferimento all'art. 13, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206, primo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della
Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Perugia con
l'ordinanza in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 206, terzo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 13, quinto comma, della
Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Perugia con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CONSO
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte