Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Misure di sicurezza - In genere - Ricovero presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all'esecuzione - Ministro della giustizia - Esclusione - Regolamentazione di aspetti essenziali della disciplina mediante rinvio ad atti amministrativi generali - Denunciata violazione delle prerogative costituzionali del Ministro circa l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia nonché violazione della riserva di legge in materia penale e di trattamenti sanitari obbligatori - Erronea individuazione delle disposizioni da denunciare - Aberratio ictus - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 157001)
Sono dichiarate inammissibili - per aberratio ictus - le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 Cost., degli artt. 206 e 222 cod. pen., censurati in combinato disposto con l'art. 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, come conv., nel testo da ultimo modificato dal d.l. n. 52 del 2014, come conv. Le richiamate disposizioni del codice penale disciplinano, infatti, rispettivamente l'applicazione provvisoria e definitiva della misura di sicurezza del ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario (OPG) - da intendersi oggi riferita al ricovero in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - e, dunque, nulla dispongono in merito alle competenze del Ministro della giustizia, né alla più precisa disciplina delle REMS, cui si riferiscono le censure del rimettente.
sentenza 22/2022massima n. 44582 Riguarda ancheart. 222 Codice penale
Misure di sicurezza - Ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) - Soggetti competenti all'esecuzione - Regioni e organi amministrativi da esse coordinati e vigilati - Conseguente esclusione del Ministro della giustizia - Necessità di attività istruttoria - Richiesta di relazione al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e al Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio - Ordinanza istruttoria.
Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 222 cod. pen. e 3- ter del d.l. n. 211 del 2011, conv., con modif., nella legge n. 9 del 2012, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.l. n. 52 del 2014, conv., con modif., nella legge n. 81 del 2014, è disposto che, entro novanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, il Ministro della giustizia, il Ministro della salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nonché il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, depositino una relazione avente ad oggetto la disciplina, censurata dal GIP del Tribunale di Tivoli, dell'esecuzione del ricovero provvisorio presso una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza. In particolare, ai sensi dell'art. 12 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, è disposto che i soggetti indicati, per quanto di rispettiva competenza, e il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio limitatamente alla lettera m), riferiscano sui seguenti quesiti: a) quante e quali siano, attualmente, le REMS attive sul territorio di ciascuna Regione e quanti pazienti siano effettivamente ospitati in ciascuna di esse; b) quanti pazienti provenienti da Regioni diverse siano ospitati attualmente nelle REMS di ciascuna Regione, e come sia regolamentato il meccanismo di deroga al principio di territorialità dell'esecuzione della misura del ricovero in REMS, di cui all'art. 3- ter , comma 3, lett. c ), del d.l. n. 211 del 2011; c) quante persone risultino attualmente collocate, in ciascuna Regione, nelle liste d'attesa per l'ammissione in una REMS e quanto sia il tempo medio di permanenza in tali liste; d) quante siano, su scala nazionale, le persone destinatarie di un provvedimento di assegnazione a una REMS ancora non eseguito, adottato in via definitiva o provvisoria dal giudice; e) quali siano, ovvero siano stati nel caso di persone definitivamente prosciolte per infermità di mente, i titoli di reato contestati alle persone di cui alla precedente lettera d); f) quante di tali persone risultino allo stato collocate in una struttura penitenziaria sulla base di ordinanze di custodia cautelare, ovvero in reparti ospedalieri di medicina psichiatrica sulla base di ordinanze di custodia cautelare in luogo di cura, o ancora siano sottoposte medio tempore alla misura di sicurezza della libertà vigilata, come nel caso oggetto del giudizio a quo ; g) quali siano le principali difficoltà di funzionamento dei luoghi di cura per la salute mentale esterni alle REMS per gli imputati e le persone prosciolte in via definitiva che siano risultati affetti da infermità mentale; h) se esistano, e in caso affermativo come operino, forme di coordinamento tra il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, le ASL e i Dipartimenti di salute mentale, volte ad assicurare la pronta ed effettiva esecuzione, su scala regionale o nazionale, dei provvedimenti di applicazione, in via provvisoria o definitiva, di misure di sicurezza basate su una duplice valutazione di infermità mentale e di pericolosità sociale dell'interessato; i) quali specifiche competenze esercitino, in particolare, il Ministro della giustizia e il Ministro della salute rispetto a tale obiettivo; j) se il ricovero nelle REMS, ove disposto dal giudice, nonché gli altri trattamenti per la salute mentale disposti sulla base di un provvedimento di libertà vigilata rientrino nei LEA che le Regioni sono tenute a garantire; k) se sia attualmente effettuato dal Governo uno specifico monitoraggio sulla tempestiva esecuzione dei provvedimenti di applicazione delle misure di sicurezza in esame; l) se sia prevista la possibilità dell'esercizio di poteri sostitutivi del Governo nel caso di riscontrata incapacità di assicurare la tempestiva esecuzione di tali provvedimenti nel territorio di specifiche Regioni; m) se le riscontrate difficoltà siano dovute a ostacoli applicativi, all'inadeguatezza delle risorse finanziarie, ovvero ad altre ragioni; n) se siano attualmente allo studio progetti di riforma legislativa, regolamentare od organizzativa per ovviare alle predette difficoltà e rendere complessivamente più efficiente il sistema di esecuzione delle misure di sicurezza applicate dal giudice nei confronti delle persone inferme di mente.
Riguarda ancheart. 222 Codice penaleart. 3-ter d.l. 211/2011art. 1 d.l. 52/2014
Reati e pene - Misure di sicurezza - Applicazione anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età - Lamentata violazione dei diritti inviolabili della persona, del principio di tutela dell'infanzia e della famiglia, delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, del principio del contraddittorio tra le parti nonché lamentata disparità di trattamento tra le garanzie difensive accordate ai maggiorenni e quelle previste a favore di minorenni - Petitum privo dei caratteri di specificità e univocità ed omessa verifica della praticabilità di altre soluzioni interpretative - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206 e 224 del codice penale e degli artt. 37 e 38 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, censurati, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 31 e 111 della Costituzione, laddove consentono l'applicazione di una misura di sicurezza, anche nei confronti di minori infraquattordicenni senza previsione di alcun limite di età. Invero il rimettente omette di indicare in un modo chiaro e puntuale quale o quali interventi vengano richiesti alla Corte in correlazione alle singole censure svolte e così formula un petitum in forma discorsiva, privo dei caratteri di specificità e univocità cui deve essere improntato un quesito di costituzionalità. Inoltre, nel formulare il quesito di costituzionalità, il giudice a quo muove dal presupposto, implicito e non dimostrato, che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, emessa nei confronti del minore di quattordici anni dal giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 448 del 1988 (sentenza con la quale sono state applicate in via provvisoria le misure di sicurezza di cui si discute nel caso di specie) non debba essere preceduta da alcun avviso all'interessato, né da una qualunque forma di contraddittorio: in realtà detta interpretazione non è l'unica possibile, sicché il giudice rimettente non ha verificato preliminarmente la praticabilità di una soluzione interpretativa diversa da quella posta a base dei dubbi di costituzionalità ipotizzati, e tale da determinare il superamento di tali dubbi, o da renderli comunque non rilevanti nel caso di specie. - Sulla manifesta inammissibilità di una richiesta di intervento additivo di innovazione normativa che implica scelte discrezionali rientranti nella esclusiva competenza del legislatore, con specifico riguardo alla disciplina delle misure di sicurezza, v., citate, ordinanze n. 83/2007, n. 254/2005, n. 88/2001 e n. 24/1985. - Sull'inammissibilità di questioni sollevate dai giudici rimettenti senza la preventiva verifica della possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , sentenza n. 192/2007; ordinanze n. 193/2008 e n. 409/2007.
Riguarda ancheart. 224 Codice penaleart. 37 Processo penale minorileart. 38 Processo penale minorile
Misure di sicurezza - Periodo minimo di durata - Necessità di tenere conto del tempo dell'esecuzione provvisoria anche quando la durata minima della misura di sicurezza stabilita in sentenza sia coincidente o inferiore al periodo applicato in via provvisoria - Ritenuta mancata previsione dell'obbligo dell'autorità procedente di rinnovare il provvedimento ex art. 206 cod. pen. "eventualmente in occasione degli accertamenti periodici", nonché del termine di scadenza della misura - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle misure cautelari, lesione del diritto alla salute - Concorrenza di più motivi di inammissibilità della questione - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 206, 208 e 222 cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 13 e 32 della Costituzione, stante la concorrenza di più motivi di inammissibilità. In primo luogo, per mancanza o non riconoscibilità di un petitum specifico, avendo il rimettente omesso di indicare chiaramente quali interventi vengano chiesti alla Corte con riguardo ai rilievi formulati. In secondo luogo, il rimettente ha valutato la rilevanza della questione sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, costituito dalla considerazione che il protrarsi della misura di sicurezza detentiva disposta in via provvisoria configuri una restrizione priva di titolo, essendo invece attribuito al giudice che procede un controllo sulla legittimità del perdurare dell'applicazione provvisoria (ai sensi del combinato disposto degli artt. 313, comma 2, e 72 cod. proc. pen.). Inoltre, con specifico riferimento all'art. 32 della Costituzione, il giudice rimettente ha omesso di motivare sulla possibilità di interpretare le disposizioni censurate in modo costituzionalmente orientato, essendo ormai indirizzo consolidato quello che esclude ogni automatismo nell'applicazione delle misure a carattere detentivo. Il rimettente ha anche omesso di considerare che compete al giudice il potere di revoca della misura di sicurezza prima della scadenza della durata minima, ove sia accertata la cessazione dello stato di pericolosità, e che la mancata previsione di un termine massimo di durata della misura di sicurezza detentiva applicata in via provvisoria, diversamente dalla custodia cautelare, si giustifica in relazione alla diversità di natura e finalità dei due istituti. Il rimettente, infine, suggerendo modifiche alla disciplina dell'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, prospetta soluzioni non costituzionalmente obbligate, afferenti alla discrezionalità del legislatore. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di petitum privo dei caratteri di specificità ed univocità, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 117/2009, n. 223/2008, n. 393 e n. 35/2007. Sulla manifesta inammissibilità della questione in caso di presupposto interpretativo erroneo vedi, citate, ordinanze n. 34/2009, n. 447 e n. 390/2008. Sull'inammissibilità per omessa motivazione sulla possibilità di pervenire ad un'interpretazione conforme a Costituzione v., citate, sentenza n. 208/2009 e ordinanze n. 341 e n. 226/2008. Sull'illegittimità costituzionale dell'art. 207, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui pone il divieto di revocare la misura di sicurezza prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, vedi, citata, sentenza n. 110/1974. Sulla manifesta inammissibilità di analoga questione, vedi, ex plurimis , ordinanze n. 83/2007, n. 245/2005 e n. 88/2001.
Riguarda ancheart. 208 Codice penaleart. 222 Codice penale
PROCESSO PENALE - MISURE DI SICUREZZA - IMPUTATO MAGGIORENNE INFERMO DI MENTE - LIBERTÀ VIGILATA IN LUOGO DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO O IN CASA DI CURA E DI CUSTODIA - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AL MINORE DI ETÀ, VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA NORMA CENSURATA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Restituzione atti al giudice 'a quo' della questione di legittimità costituzionale dell’art. 206 del codice penale, «nella parte in cui non prevede che nei confronti dell’imputato maggiorenne infermo di mente possa essere applicata provvisoriamente un’altra misura di sicurezza, e segnatamente la […] libertà vigilata, in luogo della misura del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e di custodia», sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione. Infatti, la sopravvenienza della sentenza n. 367 del 2004 - con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206 cod. pen. «nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale» - impone una valutazione sulla persistente rilevanza della questione sollevata.
Processo penale - Misure di sicurezza - Applicazione provvisoria in fase cautelare - Soggetto infermo di mente - Ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario - Sostituzione con la misura non detentiva della libertà vigilata - Esclusione - Automatismo privo di ragionevolezza con lesione del diritto alla salute - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 206 del codice penale, nella parte in cui non consente al giudice di disporre, in luogo del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, una misura di sicurezza non detentiva, prevista dalla legge, idonea ad assicurare alla persona inferma di mente cure adeguate e a contenere la sua pericolosità sociale. La Corte ha già avuto modo di affermare che “l’automatismo di una misura segregante e totale, come il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, imposta pur quando essa appaia in concreto inadatta, infrange l’equilibrio costituzionalmente necessario e viola esigenze essenziali di protezione dei diritti della persona”. Tali argomentazioni attagliano a maggior ragione alla disciplina dell’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, che si pone in una fase processuale in cui – alla luce della non definitività degli accertamenti sul fatto – assume rilievo particolare l’esigenza di predisporre forme di cura e cautele adeguate e proporzionate al caso concreto, mediante interventi caratterizzati da flessibilità e discrezionalità, incompatibili con l’automatismo che caratterizza la disposizione censurata. - V. sentenze citate n. 253/2003 e n. 228/1999 e ordinanza n. 88/2001.
PROCESSO PENALE - INDAGATO INFERMO DI MENTE SOCIALMENTE PERICOLOSO - APPLICABILITA' DELLA MISURA DI SICUREZZA PROVVISORIA DEL RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO OPPURE DELLA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN IDONEA STRUTTURA DEL SERVIZIO PSICHIATRICO OSPEDALIERO - LAMENTATA ATTRIBUZIONE AL PUBBLICO MINISTERO DEL POTERE DI SCELTA CIRCA LA MISURA DA RICHIEDERE AL GIUDICE - PRETESA IRRAGIONEVOLEZZA - ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI INTERPRETATIVI - NON FONDATEZZA.
Non sono fondate, con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 206 e 222, comma 1, cod. pen., e degli artt. 312 e 313 cod. proc. pen., nella parte in cui prevedono, in caso di accertata infermita' di mente dell'imputato che sia anche socialmente pericoloso, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario se il p.m. ne faccia richiesta, in quanto esse muovono da erronei presupposti interpretativi: e cio', sia per quanto attiene all'ambito dei poteri e doveri del giudice in presenza di una richiesta di applicazione provvisoria di misura di sicurezza, relativamente ai quali il giudice non e' vincolato ne' ai risultati delle perizie, ne' alla richiesta del p.m., che e', si', presupposto inderogabile sul piano processuale per abilitare il giudice a disporre l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza (art. 312 cod. proc. pen.), ma non obbliga menomamente il giudice stesso ad esimersi dal giudizio che a lui solo spetta, secondo quanto stabilito dall'art. 313 cod. proc. pen.; sia per quanto attiene ai presupposti della specifica disciplina di cui all'art. 73 cod. proc. pen.; relativamente ai quali non sussiste alcuna identita' di presupposti dell'istituto prefigurato nell'art. 73 e di quello dell'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza quando la misura consiste nell'internamento in un ospedale psichiatrico giudiziario, neppure per quanto riguarda la pericolosita' sociale dell'imputato. - S. nn. 340/1992, 41/1993.
Riguarda ancheart. 222 Codice penaleart. 313 Codice di procedura penaleart. 312 Codice di procedura penale
MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE AI MINORI RICONOSCIUTI INFERMI DI MENTE - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE SULLA TUTELA DEI MINORI ANCHE NEL CIRCUITO PENALE - PROSPETTATA PRECLUSIONE ALL'ESAME DELLA QUESTIONE NEL MERITO PER LA MANCANZA DI QUALSIASI MENZIONE, NEL DECRETO PRESIDENZIALE SUL PROCESSO PENALE MINORILE N. 448 DEL 1988, IN ORDINE ALLA CONTESTATA MISURA - ESCLUSIONE - PREVALENTE APPREZZAMENTO DEL GIUDICE 'A QUO', SUL PUNTO, NELLA NON IMPLAUSIBILE MOTIVAZIONE DELLA ORDINANZA DI RINVIO AGLI EFFETTI DELLA RILEVANZA.
Il fatto che nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale minorile, nelle norme relative alle misure di sicurezza, ci si riferisca esplicitamente solo alle misure della liberta' vigilata (eseguita nelle forme delle prescrizioni o della permanenza in casa: art. 36, comma 1) e del riformatorio giudiziario (eseguita nella forma del collocamento in comunita': art. 36, comma 2), senza fare alcuna menzione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, non puo' precludere l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., nei confronti delle norme del codice penale (artt. 206 e 222) che di tale misura prevedono, o quanto meno consentono, l'applicazione, senza differenziazioni di trattamento, ai minori riconosciuti infermi di mente. Ed invero, benche' il carattere di disciplina organica e apparentemente esaustiva, pur se relativa ai soli aspetti esecutivi e non a quelli sostanziali, che riveste al riguardo il d.P.R. n. 448 del 1988, possa indurre a dubitare della permanente riferibilita' di tale misura detentiva ai minori, in base all'art. 206 cod. pen., in sede di applicazione provvisoria, la disciplina del processo minorile non ha comunque inciso sulla esplicita previsione normativa, contenuta nell'art. 222 cod. pen., della applicazione del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario ai minori in ordine al giudizio. E d'altra parte, al riguardo, e' decisivo che la ricostruzione del sistema offerta dall'autorita' rimettente, e che condiziona la rilevanza della questione - il cui apprezzamento spetta anzitutto ad essa - non appaia palesemente implausibile. - Cfr. O. n. 360/1990. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
MISURE DI SICUREZZA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - NORME DEL CODICE PENALE CHE NE PREVEDONO, O QUANTO MENO NE CONSENTONO, L'APPLICAZIONE, IN VIA PROVVISORIA O DEFINITIVA, NEI CONFRONTI DI MINORI INFERMI DI MENTE ANCHE SE PROSCIOLTI PER RAGIONI D'ETA', SENZA DIFFERENZIAZIONI DI DISCIPLINA E TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ADULTI - CONTRASTO CON I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE, IN FORZA DEI QUALI, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, IL TRATTAMENTO DEI MINORI, ANCHE NEL CIRCUITO PENALE, DEVE ESSERE IN OGNI CASO ADEGUATO ALLE ESIGENZE PROPRIE DEL LORO ESSERE DI PERSONE IN FORMAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - SPETTANZA AL LEGISLATORE DEL COMPITO DI COLMARE IL VUOTO NORMATIVO PRODOTTO DALLA DECISIONE ADOTTATA.
Le disposizioni degli artt. 206 e 222, commi quarto, primo e secondo, cod. pen., che prevedono, o quanto meno consentono, in determinate condizioni, nei confronti dei minori infermi di mente, anche quando siano stati prosciolti per ragioni di eta', e senza alcuna differenziazione di trattamento rispetto agli adulti, l'applicazione, in via provvisoria o definitiva, della misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, vanno dichiarate illegittime per violazione degli artt. 2, 3, 27 e 31 Cost.. Comune agli invocati precetti costituzionali, infatti, e' il postulato che il trattamento penale dei minori risulti improntato, sia per quanto riguarda le misure adottabili, sia per quanto riguarda la fase esecutiva, alle specifiche esigenze proprie dell'eta' minorile, esigenze espresse anche dalla norme internazionali sulla tutela dei minori (v., in particolare, l'art. 40 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo resa esecutiva in Italia dalla legge 27 maggio 1991, n. 176) da cui si ha conferma che il minore, anche se affetto da infermita' psichica, e' prima di tutto un minore e come tale va trattato, tutelato nei suoi diritti in quanto persona in formazione ed assistito. Ne' alla adottata pronuncia di incostituzionalita' - alla quale un significativo sostegno viene indirettamente anche dall'avere il legislatore del nuovo codice di procedura penale, allorquando ha inteso disciplinare l'adozione di provvedimenti cautelari restrittivi nei confronti di persone inferme di mente, previsto il ricovero provvisorio (art. 286, comma 1, ma v. anche l'art. 73) non gia' in ospedale psichiatrico giudiziario, ma in "idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero" - e' di ostacolo il fatto che, per effetto di essa, con la eliminazione - che immediatamente ne consegue - di una misura di sicurezza oggi specificamente diretta a far fronte alla situazione di persone giudicate socialmente pericolose, viene a crearsi un vuoto normativo, spettando al legislatore di provvedere a colmarlo, con previsioni adeguate anche in ordine all'apprestamento delle necessarie misure organizzative e strutturali. - Riguardo ai richiamati principi costituzionali sulla tutela dei minori, v., tra le tante, S. nn. 403/1997, 109/1997, 168/1994 e 125/1992. Sulle finalita' della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico, v. S. n. 139/1982. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 222 Codice penale
PROCESSO PENALE - MISURE DI SICUREZZA - APPLICAZIONE PROVVISORIA - NORMA GENERALE DEL CODICE - LAMENTATA POSSIBILITA' DI DISPORRE, IN BASE AD ESSA, IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO, IN VIA PROVVISORIA, IL RICOVERO DEL MINORE INFERMO DI MENTE IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI ESIGENTI, A TUTELA DEI MINORI, IN CONFORMITA' ANCHE ALLE NORME DEI TRATTATI INTERNAZIONALI, UN TRATTAMENTO PENALE DIFFERENZIATO - INAPPLICABILITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA NEL GIUDIZIO DI PROVENIENZA IN SEGUITO ALLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME DEL CODICE PENALE, CONTESTUALMENTE IMPUGNATE, CONCERNENTI LA MISURA DETENTIVA 'DE QUA' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 27 e 31 Cost., dell'art. 312 cod. proc. pen., che prevede, in generale, le condizioni per l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. Tale disposizione, infatti, e' stata impugnata in quanto, secondo il giudice 'a quo', avrebbe permesso di disporre, in via provvisoria, in ogni stato e grado del procedimento, il ricovero del minore infermo di mente in ospedale psichiatrico giudiziario, e pertanto, in seguito alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle norme degli artt. 206 e 222 del codice penale - contestualmente anche denunciate - che la contestata misura prevedevano o comunque consentivano senza le differenziazioni di trattamento richieste a tutela del minore, e' ora sicuramente inapplicabile nel processo di provenienza. - V. la precedente massima B. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 312 Codice di procedura penale
MISURE DI SICUREZZA - MISURE DETENTIVE - A) APPLICAZIONE IN CORSO DI PROCEDIMENTO PENALE - MANCATA PREVISIONE DI UN TERMINE MASSIMO - B) ESECUZIONE PROVVISORIA - ESCLUSIONE DAL COMPUTO DELLA CUSTODIA CAUTELARE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTONI.
La stessa 'ratio decidendi' di precedenti pronunce che ha portato la Corte ad affermare che "le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quella tipicamente processuale della custodia preventiva" e che "non e` assimilabile la carcerazione alla misura di sicurezza (detentiva) per la diversita` della natura e della finalita` delle due forme restrittive della liberta` personale", vale a disattendere le questioni di legittimita` costituzionale sollevate. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 206, commi primo e terzo, cod. pen., sollevate entrambe in riferimento all' art. 13, comma quinto, della Costituzione). - cfr. S. n. 74/1973 e n. 96/1970.
IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'INFERMO DI MENTE NON IMPUTATO - IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA.
Il trattamento riservato all'infermo di mente imputato dall'art. 88 c.p.p., con la possibilita' di un suo coattivo ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, e' diverso da quello riservato dalla L. n. 180 del 1978 all' infermo di mente non imputato. Tale diversita' di trattamento non appare irragionevole anche nel caso in cui il ricovero riguardi un imputato in stato di liberta', giacche' la specifica condizione che distingue l'imputato dal comune infermo di mente non puo' essere definita a priori irrilevante ai fini delle determinazioni concernenti la sorte dell'imputato medesimo durante la sospensione del processo, necessaria per salvaguardare il diritto di difesa.
Riguarda ancheart. 88 r.d. 1399/1930
IMPUTATO - INFERMITA' DI MENTE SOPRAVVENUTA - RICOVERO IN OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO - MISURA DI SICUREZZA APPLICATA IN VIA PROVVISORIA - NON E' TALE.
Il provvedimento di ricovero previsto dall'art. 88 c.p.p. si inserisce in una vicenda che - con il riferirsi ai soli soggetti infermi di mente nel corso del processo e non anche ai soggetti infermi di mente sia al momento del fatto sia nel corso del processo - non potra' concludersi con l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Tale provvedimento non comporta, quindi, l'applicazione in via provvisoria di una misura di sicurezza rispondendo a finalita' cautelari inerenti al processo ovvero a finalita' di cura e di custodia dell'infermo di mente. La sua applicazione non puo', pertanto, considerarsi la conseguenza di un anticipato giudizio di colpevolezza.
Riguarda ancheart. 88 r.d. 1399/1930
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE PROVVISORIA DELLE MISURE DI SICUREZZA - COD. PROC. PEN., ART. 301, SECONDO COMMA, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 206, SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE - DURATA DELLA MISURA DI SICUREZZA DISPOSTA NELL'ISTRUZIONE - SUSSISTENZA DI RIMEDI. MISURE DI SICUREZZA - FINALITA' - DIVERSITA' DA QUELLE DELLA CUSTODIA PREVENTIVA - INAPPLICABILITA' DELL'ART. 13, QUINTO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Come gia' ricordato nelle sentenze nn. 64 e 96 del 1970, le misure di sicurezza detentive sono volte ad esigenze diverse da quelle della custodia preventiva, sicche' ad esse non e' applicabile il principio dell'art. 13, quinto comma, della Costituzione. La questione sollevata in riferimento a questo principio, nei confronti del combinato disposto degli artt. 301, secondo comma, cod. proc. pen., e 206, secondo comma, cod. pen., perche' non indica, riguardo alle misure di sicurezza provvisoriamente applicate, limiti massimi di durata o un termine massimo per il riesame della pericolosita', deve quindi dichiararsi non fondata. Peraltro la durata delle misure di sicurezza disposte durante l'istruzione, deve ritenersi connessa al perdurare dello stato di pericolosita', il cui accertamento va obbligatoriamente rinnovato, quando se ne manifestino le esigenze. Cosicche', considerato anche che il provvedimento del giudice istruttore rimane comunque caducato per effetto della pronuncia nel giudizio di primo grado, e' da escludersi che l'imputato resti privo di garanzie.
Riguarda ancheart. 301 r.d. 1399/1930
MISURE DI SICUREZZA - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA - DURATA MINIMA - COD. PENALE, ART. 206, ULTIMO COMMA - NON COMPUTABILITA' DEL PERIODO TRASCORSO IN CARCERAZIONE PREVENTIVA - GIUSTIFICAZIONE - DIVERSITA' DI NATURA E DI FINALITA' DELLE DUE FORME RESTRITTIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE - PRETESA IRRAZIONALITA' DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Allo stato della legislazione vigente, non e' assimilabile la carcerazione preventiva alla misura di sicurezza (detentiva), per la diversita' della natura e delle finalita' delle due forme restrittive della liberta' personale: rieducativa (e, per taluni, anche retributiva) la prima, curativa e precauzionale la seconda. Sicche' e' la stessa Costituzione che demanda la disciplina al legislatore ordinario e lascia alla sua discrezionalita' di definirne i rapporti, senza che si possa configurare la violazione dell'art. 3. Un'irrazionalita' di trattamento nella norma denunziata (art. 206, ultimo comma, cod. pen.) e' da escludere, perche' la carcerazione preventiva, che ha un compito essenzialmente processuale, non e' equiparabile alla misura di sicurezza detentiva. Infatti i limiti minimi di questa sono collegati al particolare trattamento che essa comporta. Invece, se, prima della pronuncia, l'imputato ha subito la carcerazione preventiva, quand'anche fosse stato ricoverato in osservazione presso un manicomio giudiziario, non e' stato sottoposto alle cure dirette a poterlo avviare alla guarigione; dimodoche', e' giustificabile la norma che non tiene conto della detenzione nel computo del limite minimo della misura di sicurezza.