Ordinanza n. 148/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/03/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 191/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 21,
secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio 1989 dal T.A.R. della Sicilia
sul ricorso proposto da Bono Antonino contro il Ministero della
Difesa - Distretto militare di Palermo, iscritta al n. 585 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia sul
ricorso proposto da Scozzari Giuseppe contro il Ministero della
Difesa - Distretto militare di Palermo, iscritta al n. 586 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti
promossi da Bono Antonino e Scozzari Giuseppe, ha sollevato, con due
ordinanze sostanzialmente identiche emesse il 24 maggio e il 4 luglio
1989, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli
artt. 3, 23, 52 e 97, primo comma, della Costituzione - dell'art. 21,
secondo comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), "nella parte in cui non prevede che il termine per
la chiamata alle armi ivi disposto, per gli arruolati dell'Esercito e
dell'Aeronautica, sia perentorio";
che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata
(secondo cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano
sono tenuti a prestare il servizio militare con il primo scaglione o
contingente chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),
configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un
obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per
l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione
perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei
limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3
per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari
dell'Esercito e dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in
genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per
lesione del principio del buon andamento della pubblica
amministrazione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in
entrambi i giudizi, conclude per l'infondatezza della questione;
Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza
n. 41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui
non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo
del servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno
dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";
che, pertanto, la presente questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma,
della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di
leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della
Costituzione dal T.A.R. della Sicilia con le ordinanze in epigrafe -,
già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 "nella
parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito
del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine
di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte