Ordinanza n. 148/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/05/1995 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 468/1994
usata come parametro
citata
- art. 20legge 47/1985
- art. 2legge 1086/1971
- art. 39legge 724/1994
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e
5 del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), promossi con ordinanza emessa il 23 settembre
1994 dal Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi,
iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1994 e con numero sei ordinanze emesse il 22, 20 e il 19
settembre 1994 dal Pretore di Gela, iscritte rispettivamente ai nn.
712, 713, 714, 715, 716 e 717 del registro ordinanze 1994 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima
serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 marzo 1995 il Giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale a carico di
Francesco Cutrona, imputato della contravvenzione di cui agli artt.
20, lett. b), della legge 20 febbraio 1985, n. 47 e 36 della legge
della Regione Sicilia 24 dicembre 1978, n. 71, nonché di quelle di
cui agli artt. 2, primo, secondo e tredicesimo comma, 4 e 14 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, per avere realizzato una costruzione
in assenza di concessione edilizia e di progetto esecutivo oltre che
della direzione di tecnico abilitato, nonché per omessa denuncia al
Genio civile della realizzazione della costruzione stessa prima del
suo inizio, il Pretore di Caltagirone, sezione distaccata di Niscemi,
con ordinanza emessa il 23 settembre 1994 (r.o. n. 705 del 1994), ha
sollevato, in riferimento agli artt. 79, 3, 9 e 32 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1,
commi 1, 2 e 5, del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure
urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori
pubblici e dell'edilizia privata);
che, ad avviso del giudice a quo, la norma denunciata, nel
prevedere la rinuncia alla pretesa punitiva dello Stato in ordine ad
abusi edilizi commessi entro la data ivi indicata, darebbe luogo
essenzialmente ad un'amnistia, che, come tale, dovrebbe soggiacere ai
limiti, anche procedurali, posti dall'art. 79 della Costituzione nel
testo riveduto con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1 (che
prevede che l'amnistia venga concessa con legge deliberata a
maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni
suo articolo e nella votazione finale), e non potrebbe essere
lasciata alla discrezione del Governo attraverso lo strumento della
decretazione d'urgenza;
che, inoltre, il remittente ritiene irragionevole e
discriminatoria - donde la sospettata violazione dell'art. 3 della
Costituzione - la ciclica riproposizione del meccanismo del "condono
edilizio", vuoi per la compromissione degli aspetti di certezza,
uguaglianza ed obbligatorietà dell'azione penale, vuoi per le
conseguenti disparità di trattamento per situazioni fattuali
identiche in funzione della variabilità dei tempi processuali;
che, infine, viene ravvisato nella norma impugnata un
ingiustificato sacrificio dei beni costituzionalmente tutelati del
paesaggio (art. 9 della Costituzione) e della salute psico-fisica
(art. 32 della Costituzione);
che identica questione è stata sollevata, alla stregua di
analoghe argomentazioni, dal Pretore di Gela con sei ordinanze di
identico contenuto, emesse nel corso di altrettanti procedimenti
penali in data compresa tra il 19 e il 22 settembre 1994 (r.o. nn.
712, 713, 714, 715, 716, 717 del 1994) in riferimento ai medesimi
parametri costituzionali;
che nei relativi giudizi dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la
manifesta inammissibilità delle questioni;
Considerato che i giudizi, concernenti la medesima norma, possono
essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 226 del 27 settembre 1994;
che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 122 e 67 del 1995), le
questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili,
tanto più che i successivi decreti-legge in materia edilizia - n.
551 del 27 settembre 1994, n. 649 del 25 novembre 1994, n. 24 del 26
gennaio 1995, nessuno dei quali convertito in legge, nonché il
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 88, attualmente vigente - e la legge
23 dicembre 1994, n. 724, che, all'art. 39, regola la medesima
materia, hanno un contenuto solo parzialmente riproduttivo della
normativa impugnata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 5,
del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468 (Misure urgenti per il
rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e
dell'edilizia privata), sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3, 9
e 32 della Costituzione, dal Pretore di Caltagirone, sezione
distaccata di Niscemi, e dal Pretore di Gela con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: CHIEPPA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte