Ordinanza n. 148/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/05/1997 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19Statuto dei lavoratori
- art. 19d.P.R. 312/1995
usata come parametro
citata
- art. 28Statuto dei lavoratori
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), come modificato dal
d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum
popolare, della lettera a) e parzialmente della lettera b) dell'art.
19, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sulla
costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonché
differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima),
promossi con ordinanze emesse:
1) il 25 marzo 1996 dal pretore di Milano, sezione distaccata di
Rho, sui ricorsi in opposizione avverso il decreto pretorile del 16
giugno 1995, proposti dalla G.F. Sistemi Avionici s.r.l. (già Aliena
s.p.a.) e dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti (FLMU),
iscritta al n. 880 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale,
dell'anno 1996;
2) il 20 gennaio 1996 dal pretore di Latina nel procedimento
civile vertente tra la Bristol Myers Squibb s.p.a. e la C.I.B.
Unicobas di Latina, iscritta al n. 1351 del registro ordinanze 1996 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che il pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, con
decreto 16 giugno 1995, emesso ai sensi dell'art. 28 della legge 20
maggio 1970, n. 300, dichiarava antisindacale il comportamento della
G. F. Sistemi Avionici s.r.l., nel rilievo che l'anzidetta Società
aveva, fra l'altro, impedito alla Federazione Lavoratori
Metalmeccanici Uniti (FLMU) di costituire rappresentanze sindacali
aziendali, di indire assemblee con partecipazione di sindacalisti
esterni, nonché di partecipare alle assemblee indette da altri
sindacati;
che, nell'ambito del procedimento in opposizione proposto sia
dalla FLMU sia dalla predetta società, il pretore, con ordinanza 25
marzo 1996 (r.o. n. 880 del 1996) ha sollevato, in riferimento agli
artt. 2, 3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 19 della citata legge n. 300 del 1970, nella
parte in cui, nel testo modificato dal d.P.R. 28 luglio 1995, n.
312, "pone quale unico requisito per la costituzione di
rappresentanze sindacali aziendali e per il godimento dei diritti di
cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori, la circostanza che il
sindacato sia firmatario dei contratti collettivi applicati
nell'unità produttiva";
che, ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata viola
l'art. 3 della Costituzione a motivo della "irragionevolezza della
disparità di trattamento tra associazioni sindacali firmatarie o
meno di contratti collettivi";
che sarebbe violato anche il principio di libertà sindacale
(art. 39 della Costituzione), perché "il datore di lavoro,
scegliendo con quale sindacato trattare e concludere il contratto
collettivo aziendale, è in grado d'interferire, di fatto,
nell'individuazione dei soggetti destinatari della tutela
differenziata";
che la disposizione sarebbe, altresì, in contrasto con l'art. 2
della Costituzione dal momento che essa potrebbe, di fatto, indurre
l'associazione sindacale "a privilegiare l'interesse al proprio
riconoscimento, rispetto agli interessi del lavoratore ad essa
associato", con la conseguente compromissione dei diritti del singolo
in quanto parte dell'associazione sindacale medesima;
che analogamente il pretore di Latina - con ordinanza del 20
gennaio 1996 (r.o. n. 1351 del 1996), nel procedimento vertente tra
la s.p.a. Bristol Myers Squibb e la Confederazione Italiana di Base
(C.I.B.) UNICOBAS di Latina - ha sollevato, in riferimento agli artt.
3 e 39 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
della medesima disposizione;
che, secondo il giudice a quo, la norma censurata legando "al
potere di accreditamento dell'imprenditore" l'accesso ai diritti di
cui al titolo terzo della legge n. 300 del 1970, impone al sindacato
"la necessità di stipulare accordi per ottenere il requisito che gli
consenta l'accreditamento" e, al tempo stesso, "potrebbe
avvantaggiare una rappresentanza sindacale anche minima, anziché
altra con maggiore consenso", attraverso la sottoscrizione di accordi
con l'una anziché con l'altra;
che in entrambi i giudizi ha spiegato intervento il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, per chiedere che le questioni sollevate siano
dichiarate infondate;
Considerato che i giudizi, in quanto propongono questioni analoghe,
vanno riuniti;
che la Corte, con sentenza n. 244 del 1996, ha già dichiarato
non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 39
della Costituzione, mentre con successiva ordinanza n. 345 del 1996
ha dichiarato manifestamente infondate le questioni stesse in
riferimento sia ai predetti artt. 3 e 39 della Costituzione, sia in
riferimento all'ulteriore parametro dell'art. 2 della Costituzione;
che le ordinanze in epigrafe non introducono profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché le questioni vanno
dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei
luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante
dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312
(Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lettera a) e
parzialmente della lettera b) dell'art. 19, primo comma, della legge
20 maggio 1970, n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze
sindacali aziendali, nonché differimento dell'entrata in vigore
dell'abrogazione medesima), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3
e 39 della Costituzione, dal pretore di Milano, sezione distaccata di
Rho, e, in riferimento agli artt. 3 e 39 della Costituzione, dal
pretore di Latina, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:148 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte