Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Sindacati e libertà sindacale - In genere - Protezione delle organizzazioni sindacali - Tutela rafforzata, o di secondo livello, mediante la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) - Condizioni per la costituzione - Scelta rimessa alla discrezionalità razionale e inderogabile del legislatore - Criterio della firma del contratto collettivo - Limiti - Necessità che il firmatario abbia partecipato attivamente al processo di formazione di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro - Ammissibilità alla costituzione delle RSA anche di soggetti comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale benché non firmatari (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 19, primo comma, statuto lavoratori nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale). (Classif. 236001).
La protezione data alle organizzazioni sindacali dallo statuto dei lavoratori si articola su due livelli, uno comune inerente alle garanzie di libertà, e un secondo livello promozionale, che implica una selezione basata sull’effettiva rappresentatività. Se al primo livello appartengono la tutela contro gli atti discriminatori (artt. 15 e 16), il divieto dei sindacati di comodo (art. 17) e la repressione della condotta antisindacale (art. 28), il secondo livello si concentra nel Titolo III dello statuto, ed è incardinato sull’art. 19, il che già segnala che la RSA è il volano della c.d. tutela rafforzata o privilegiata, per cui le norme di sostegno dell’azione sindacale nelle unità produttive ben possono essere riservate – in modo inderogabile, ossia senza disponibilità delle parti, pena il rischio che l’imprenditore possa influire sulla libera dialettica sindacale in azienda – a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità. (Precedenti: S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529).Il criterio della firma del contratto è un congegno di verifica empirica della rappresentatività sindacale nel singolo contesto produttivo. Pertanto, esso non va inteso in senso formale, bensì quale indice di effettiva rappresentatività, manifestata attraverso quell’atto tipico dell’agire sindacale che è la stipulazione del contratto collettivo. Non è perciò sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, e nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina. Il criterio della sottoscrizione, applicato in termini assoluti, si presta infatti a deviazioni e abusi, potendo tradursi in una forma impropria di sanzione del dissenso, fino a scadere in un illegittimo accordo ad excludendum. Nel momento in cui il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli artt. 2, 3 e 39 Cost. (Precedenti: S. 231/2013 - mass. 37357; S. 244/1996 - mass. 22694; S. 30/1990 - mass. 15529).La sottoscrizione, intesa non come mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma quale esito di una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto, corrisponde allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell’ordinamento sindacale, manifestando invero la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale. (Precedente: S. 244/1996 - mass. 22694).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 39 Cost., l’art. 19, primo comma, statuto lavoratori, nella parte in cui non prevede che le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione censurata dal Tribunale di Modena, in funzione di giudice del lavoro, compromette il pluralismo sindacale, prestandosi a un esercizio strumentale del c.d. potere datoriale di accreditamento. La verifica dell’idoneità del criterio della trattativa a impedire ogni distorsione che possa falsarne la razionalità pratica, infatti, non è assicurata nell’ordinamento sindacale di diritto privato, al contrario di quanto accade nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato e nell’ordinamento interconfederale, dove la selezione degli interlocutori negoziali avviene in virtù di una misurazione oggettiva su base percentuale. Al contrario, nei rapporti sindacali di diritto privato esterni al sistema interconfederale, l’ammissione di un’associazione dei lavoratori alle trattative, e quindi alle prerogative del Titolo III dello statuto, è condizionata dalle scelte discrezionali della parte datoriale, con l’unico presidio della buona fede oggettiva ex art. 1337 cod. civ. nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, mentre la discrezionalità del datore di lavoro nella selezione dell’interlocutore negoziale è garantita come manifestazione della libertà del contraente. Ed è proprio nell’interstizio tra la libertà dell’impresa di trattare con chi vuole e il diritto del sindacato rappresentativo di accedere alle prerogative di legge si apre il vuoto di tutela, costituzionalmente illegittimo. Infatti, il criterio della trattativa non realizza la funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro effettiva rappresentatività, e si trasforma al contrario in un meccanismo di esclusione di soggetti effettivamente rappresentativi, non solo quando si nega formalmente l’accesso al tavolo negoziale a un sindacato pur altamente rappresentativo, ma anche ove gli si opponga una piattaforma inaccettabile e non negoziabile, ovvero si rifiuti l’apertura delle trattative con qualunque sigla; nel qual ultimo caso la lesione non viene inferta a una specifica associazione dei lavoratori, ma a tutte complessivamente, attraverso la compromissione dell’istituto della RSA. Dovendo individuare il parametro utile per la reductio ad legitimitatem, quello della rappresentatività comparativa su base nazionale – divenuta punto di riferimento dell’evoluzione normativa – appare pertinente e adeguato. Compete al legislatore un’organica riscrittura della disposizione censurata, affinché essa venga a delineare un assetto normativo capace di valorizzare l’effettiva rappresentatività in azienda quale criterio di accesso alla tutela promozionale delle organizzazioni dei lavoratori).
Lavoro - Libertà sindacale e attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze aziendali - Previsione che possano farne parte le sole "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva" e non anche quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. b ), della legge 20 maggio 1970, n. 300, impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 231 del 2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in parte qua della norma censurata. - Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del censurato art. 19, primo comma, lett. b ), della legge n. 300 del 1970, v. la citata sentenza n. 231/2013.
sentenza 82/2014massima n. 37846 Processo costituzionale - Interventi in giudizio spiegati da Cgil - Confederazione Generale Italiana del Lavoro; Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi; Filcams/Cgil - Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi di Milano e Provincia; Federazione Nazionale della Stampa Italiana - FNSI; Unione Industriale della Provincia di Torino - Soggetti che non sono stati parti nei giudizi a quibus e che non sono titolari di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio - Inammissibilità degli interventi.
Devono essere dichiarati inammissibili gli interventi adesivi spiegati - presenti giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale riuniti - dalla CGIL, FILCAMS di Milano e Provincia e dalla Federazione nazionale della stampa italiana (FNSI) nonché l'intervento ad opponendum dell'Associazione Unione industriale della Provincia di Torino, perché tutti i soggetti sopra indicati non sono stati parti nei giudizi a quibus . Infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente non deve derivare dalla pronuncia della Corte sulla legittimità costituzionale della legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . Nei giudizi da cui traggono origine le questioni di legittimità costituzionale in discussione, nessuna delle parti intervenute riveste l'anzidetta posizione di terzo legittimato a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte. - Sui limiti soggettivi di ammissibilità dell'intervento nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, tra le tante: ordinanze allegate alle sentenze n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006 e n. 291 del 2001.
Lavoro - Libertà sindacale e attività sindacale - Costituzione delle rappresentanze aziendali - Previsione che possano farne parte le sole "associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva" e non anche quelle che abbiano comunque partecipato alla relativa negoziazione, pur non avendoli poi, per propria scelta, sottoscritti - Irragionevolezza intrinseca - Disparità di trattamento tra sindacati - Violazione dei valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale - Necessità di introdurre la previsione secondo cui "la rappresentanza sindacale aziendale può essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda" - Illegittimità costituzionale in parte qua .
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 39 Cost. - l'art. 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. Al suddetto risultato si perviene in quanto l'aporia indotta dalla esclusione dal godimento dei diritti in azienda del sindacato non firmatario di alcun contratto collettivo, ma dotato dell'effettivo consenso da parte dei lavoratori, che ne permette e al tempo stesso rende non eludibile l'accesso alle trattative, già in passato rilevata dalla giurisprudenza costituzionale, rappresenta un vulnus alla rappresentatività sostanziale del sindacato. Infatti, il dato sostanziale della rappresentatività non può essere eluso - né in eccesso né in difetto - da elementi meramente formali quali, da un lato, la sola formale sottoscrizione oppure, dall'altro, la sola mancata sottoscrizione del contratto (da parte di un sindacato che abbia partecipato alle relative trattative, grazie alla sua rappresentatività). Peraltro, con il presente intervento additivo, necessariamente operato nei limiti di rilevanza della questione sollevata, non è stato possibile affrontare il più generale problema della mancata attuazione complessiva dell'art. 39 Cost., né è stato individuato - e non sarebbe stato possibile farlo - un criterio selettivo della rappresentatività sindacale ai fini del riconoscimento della tutela privilegiata di cui al Titolo III dello Statuto dei lavoratori in azienda nel caso di mancanza di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva per carenza di attività negoziale ovvero per impossibilità di pervenire ad un accordo aziendale. Ad una tale evenienza può astrattamente darsi risposta attraverso una molteplicità di soluzioni, tra le quali compete al legislatore scegliere. - Decisioni che hanno esaminato l'art. 19 della legge n. 300 del 1970: sentenze n. 54 del 1974, n. 334 del 1988, n. 30 del 1990, n. 1 del 1994, n. 244 del 1996; ordinanze n. 345 del 1996, n. 148 del 1997 e n. 76 del 1998.
LAVORO - DIRITTI SINDACALI - GODIMENTO - PERCEZIONE DEI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE PER LE ORGANIZZAZIONI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI LAVORO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 39 COST. - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'
Manifesta inammissibilita' della questione, in quanto il giudice rimettente, oltre a non far cenno alcuno della fattispecie sottoposta alla sua cognizione, si limita a rinviare, quanto alle ragioni poste a sostegno delle dedotte censure di incostituzionalita', ad altra ordinanza di rimessione, gia' oggetto, peraltro, di una pronunzia di infondatezza da parte della Corte con la sentenza n. 244 del 1996. - Cfr., da ultimo, S. n. 79/1996, nella quale si conferma il consolidato orientamento della Corte relativo alla manifesta inammissibilita' di questioni di legittimita' costituzionale sollevate in termini che non consentano la verifica sull'avvenuto apprezzamento da parte del giudice 'a quo' circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni medesime, <<risultando a tal fine necessario che lo stesso rimettente fornisca elementi sulla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, motivi circa la rilevanza della questione e renda esplicite le ragioni del dubbio di legittimita' costituzionale attraverso argomentazioni autosufficienti, non potendo attingersi, per emendare carenze, alla motivazione di altra ordinanza emessa in un diverso procedimento>>. red.: G. Leo
sentenza 76/1998massima n. 23999 Riguarda ancheart. 26 Statuto dei lavoratori
LAVORO - DIRITTI SINDACALI - GODIMENTO - PERCEZIONE DEI CONTRIBUTI - ESCLUSIONE PER LE ORGANIZZAZIONI CHE NON HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI LAVORO - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 39 COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza della questione, poiche' la Corte, gia' investita del giudizio di costituzionalita' su una questione analoga, ha dichiarato non fondata - con la sentenza n. 244 del 1996 - la dedotta violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparita' di trattamento tra associazioni sindacali firmatarie o meno di contratti collettivi, nonche' dell'art. 39 Cost., in ragione della prospettata dipendenza del requisito della maggiore rappresentativita' delle associazioni sindacali <<dal potere di accreditamento del datore di lavoro>>. Inoltre, con le ordinanze nn. 345 del 1996 e 148 del 1997, e' stata dichiarata la manifesta infondatezza <<dell'asserita violazione dell'art. 39 Cost., sotto il profilo della minorata o, addirittura, elisa liberta' del sindacato di accettare o meno la stipula di un contratto collettivo in funzione esclusiva della migliore tutela dei propri rappresentati, in quanto il contesto generale della disposizione impugnata lo indurrebbe a privilegiare la ricerca del consenso della controparte per acquisire i vantaggi derivanti dall'accesso alla c.d. legislazione di sostegno, con conseguente sviamento del ruolo istituzionale proprio>>. red.: G. Leo
sentenza 76/1998massima n. 24000 SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - DIRITTI SINDACALI PREVISTI DALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ABROGAZIONE REFERENDARIA - DISCIPLINA SUCCESSIVA COSTITUTIVA DEL LIMITE ALLA COSTITUZIONE DI RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI CONSISTENTE NELLA CIRCOSTANZA CHE IL SINDACATO SIA FIRMATARIO DI CONTRATTI COLLETTIVI APPLICATI ALL'UNITA' PRODUTTIVA - DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 39 COST. - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE GIA' DICHIARATE NON FONDATE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale gia' dichiarate non fondate. - V. S. n. 244/1996 e O. n. 345/1996. red.: F. Mangano
SINDACATO E LIBERTA' SINDACALI - DIRITTI SINDACALI PREVISTI DALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ATTRIBUZIONE, PER EFFETTO DELLA ABROGAZIONE REFERENDARIA DELLA FORMULAZIONE ORIGINARIA DELLA NORMA, AI SOLI SINDACATI SOTTOSCRITTORI DEL CONTRATTO AZIENDALE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN VIRTU' DELLA SEMPLICE SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ED INDIPENDENTEMENTE DALLA MAGGIORE O MINORE RAPPRESENTATIVITA' - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - INFONDATEZZA.
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo risultante dall'abrogazione parziale disposta dal d.P.R. 28 luglio 1995, n. 312, in esito al referendum indetto con d.P.R. 5 aprile 1995) - in quanto limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali alle sole organizzazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva - poiche' l'ivi disposta limitazione subordina il riconoscimento non ad un discrezionale "potere di accreditamento" di parte imprenditoriale, espresso in forma pattizia, ma ad una specifica qualita' giuridica attribuita dalla legge, che, in tal guisa, da' sviluppo coerente alla volonta' popolare espressa in occasione della suddetta consultazione referendaria e valorizza l'effettivita' dell'azione sindacale desumibile dalla partecipazione alla formazione della disciplina contrattuale collettiva; sicche', non risultano violati ne' l'art. 39 Cost., nella misura in cui le norme di sostegno dell'azione sindacale nell'unita' produttiva, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della liberta' sindacale, ben possono essere riferite soltanto a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalita', ne' l'art. 3 Cost., in quanto, una volta riconosciuta la predetta potesta' discrezionale del legislatore, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base al criterio prestabilito dalla legge, divenendo, in tal modo, irrilevante la possibilita' di dimostrare per altra via la propria rappresantativita', tanto piu' quando si riconosca, come nella specie, la razionalita' del criterio medesimo. - S. nn. 54/1974, 30/1990, 492/1995. red.: S. Di Palma
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - DIRITTI SINDACALI PREVISTI DALLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESERCIZIO LIMITATO, PER EFFETTO DELLA ABROGAZIONE REFERENDARIA DELLA ORIGINARIA FORMULAZIONE DELLA NORMA IMPUGNATA, ALLE SOLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE DI CONTRATTI COLLETTIVI - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN BASE ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI, INDIPENDENTEMENTE DALLA MAGGIORE O MINORE RAPPRESENTATIVITA' DELLE STESSE - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' SINDACALE - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2, 3 e 39 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nel testo risultante dall' abrogazione parziale disposta con d.P.R. 28 luglio 1995 n. 312 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, della lett. a) e parzialmente della lett. b) dell'art. 19, primo comma, della l. 20 maggio 1970 n. 300, sulla costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali, nonche' differimento dell'entrata in vigore dell'abrogazione medesima) - nella parte in cui limita il riconoscimento delle rappresentanze aziendali, ai fini della tutela e agevolazioni previste nel titolo III della legge medesima, alle sole organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi - in quanto: con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost., la questione e' gia' stata dichiarata non fondata; con riferimento all'art. 39 Cost. - posto che la tutela costituzionale dell'autonomia collettiva garantisce la liberta' di decisione del sindacato in ordine alla stipulazione di un contratto collettivo con un certo contenuto e, dunque, il sindacato contro comportamenti dell'altra parte o di terzi, in particolare del potere politico, diretti a interferire nel processo di formazione della sua volonta', turbandone la libera esplicazione - non e' di questo tipo l'incidenza che, sulle scelte del sindacato, puo' avere la considerazione dell'effetto legale, esterno al contenuto del regolamento negoziale, collegato dall'art. 19 alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unita' produttiva, in considerazione del fatto che l'alternativa tra la firma di un contratto, ritenuto non rispondente agli interessi degli aderenti, con il vantaggio di acquisire i diritti e le prerogative di cui al titolo III dello Statuto, ed il rifiuto di firmare un tale contratto, rinunciando a tali diritti, puo' condizionare in qualche misura il sindacato, non gia' viziandone la determinazione volitiva, bensi' come fattore del calcolo costi-benefici che il sindacato medesimo, come ogni contraente, deve compiere per valutare la convenienza di stipulare o non il contratto a quelle condizioni; con riferimento all'art. 2 Cost., un sindacato, disposto a sottoscrivere un cattivo contratto per i suoi rappresentanti pur di ritagliarsi una porzione di potere in azienda, non lede alcun diritto inviolabile dei suoi iscritti, ma semplicemente non tutela, come dovrebbe, i loro interesse, configurandosi o come sindacato sfuggito al controllo degli associati, e cioe' non piu' rispettoso del precetto costituzionale di democraticita' interna, ovvero, al limite, come sindacato di comodo vietato dall'art. 16 dello Statuto. Red.: S. Di Palma
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - CRITERI DI MAGGIORE RAPPRESENTATIVITA' - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di referendum volta al fine (massimale) di ottenere l'abrogazione di tutti i criteri di "maggiore rappresentativita'" previsti dall'art. 19, comma 1, lett. a) e b), per la selezione delle rappresentanze sindacali aziendali destinatarie dei diritti e delle tutele previsti nel titolo III dello Statuto dei lavoratori, si riferisce a norme che non rientrano in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate nell'art. 75, comma secondo, Cost. e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
sentenza 1/1994massima n. 20133 SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INDICE PRESUNTIVO DI RAPPRESENTATIVITA' - SOGLIA MINIMA DELLA VERIFICA DELLA EFFETTIVA RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE - RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO - AMMISSIBILITA'.
La richiesta di referendum volta al fine (minimale) di ottenere l'abrogazione dell'indice presuntivo di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali previsto dalla lett. a) dell'art. 19 l. n. 300 del 1970 e l'abbassamento a livello aziendale della soglia minima della verifica della rappresentativita' effettiva prevista dalla lett. b) dello stesso articolo non ricade in alcuna delle ipotesi di esclusione indicate dall'art. 75, comma secondo, Cost., e si traduce in un quesito chiaro, univoco ed omogeneo, non sussistendo contraddizione fra la suddetta richiesta referendaria e la conservazione dell'art. 29 pur nelle parti in cui richiama specificamente "le lettere a e b del primo comma del medesimo art. 19". (Ammissibilita' della richiesta di referendum per l'abrogazione parziale dell'art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300). red.: L.I.- A.P. rev.: S.P.
sentenza 1/1994massima n. 20134 SINDACATI E LIBERTA' SINDACALI - TUTELA RINFORZATA DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE - ESTENSIONE PATTIZIA AD ORGANIZZAZIONI AZIENDALI OPERANTI A LIVELLO SUB-PROVINCIALE - DIVIETO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
L'estensione pattizia dei permessi sindacali (o di altre misure di sostegno) ad organizzazioni sindacali sub-provinciali e' potenzialmente pregiudizievole all'efficacia dell'azione sindacale, in quanto - essendo collegata al potere di accreditamento della controparte imprenditoriale - puo' non offrire garanzie di genuina espressione della rappresentativita' reale, onde e' alla legge che compete l'ormai necessario apprestamento di nuove regole selettive per estendere la tutela rafforzata (di cui al titolo III dello Statuto dei lavoratori) anche ad organizzazioni diverse da quelle considerate dall'art. 19 dello Statuto. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' degli artt. 19, 17 e 23, L. 20 maggio 1970 n. 300, in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.). - S. nn. 334/1988, 54/1974.
sentenza 30/1990massima n. 15529 Riguarda ancheart. 17 Statuto dei lavoratoriart. 23 Statuto dei lavoratori
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.) - COSTITUZIONE NELLE UNITA' PRODUTTIVE - REQUISITO RICHIESTO ALL'ASSOCIAZIONE SINDACALE - ADESIONE A CONFEDERAZIONI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE - ASSERITA INCOMPATIBILITA' CON IL MODELLO FONDATO SUL SINDACATO NAZIONALE DI CATEGORIA E SUL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A). - COST., ART. 39, QUARTO COMMA.
Al di fuori della logica funzionale alla possibilita` di stipulare contratti collettivi con efficacia erga omnes, secondo il modello, peraltro non esclusivo, configurato nell'art. 39, quarto comma, il legislatore e` libero, disponendo in ordine ad un contesto operativo del tutto diverso - quello dei sindacati ammessi a legittimare nel proprio ambito organismi di rappresentanza aziendale - di adottare criteri selettivi ed individuare momenti organizzativi che ritenga piu` appropriati a tal fine, quali, appunto quelli della maggiore rappresentativita` e del livello confederale di aggregazione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 39, quarto comma, Cost., dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300).
SINDACATI E LIBERTA' SINDACALE - RAPPRESENTANZA SINDACALE AZIENDALE (R.S.A.) - COSTITUZIONE NELLE UNITA' PRODUTTIVE - COLLEGAMENTO DEGLI ORGANISMI AZIENDALI CON ORGANIZZAZIONI PLURICATEGORIALI - ASSERITA COMPRESSIONE DELLA LIBERTA' SINDACALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19, PRIMO COMMA, LETT. A). - COST., ARTT. 39, PRIMO COMMA, 2, 3, SECONDO COMMA.
La liberta` di organizzazione sindacale (art. 39, primo comma, Cost.) e` adeguatamente salvaguardata dalla normativa adottata in tema di rappresentanze sindacali aziendali: non solo nel momento costitutivo delle stesse, appartenente alla iniziativa, non gia` di strutture esterne, ma dei lavoratori occupati (anche non iscritti ad associazioni sindacali); ma anche nel raccordo predi- sposto con la struttura confederale - non necessariamente di tipo organico associativo - tale da consentire all'organismo aziendale sufficienti margini di determinazione autonoma. D'altro canto, la preferenza per il collegamento (delle rappresentanze aziendali) alle confederazioni dotate di una compiuta rappresentanza pluri- categoriale (oltre che di una diffusa organizzazione a livello territoriale) si inserisce in una ben precisa opzione, che appare coerente al disegno complessivo cui e` informata la Carta costi- tuzionale e, in ispecie, al principio solidaristico (art. 2 Cost.) e a quello dell'eguaglianza sostanziale tra i lavoratori (art. 3, secondo comma, Cost.), favorendo un processo di aggrega- zione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi profes- sionali, in un quadro unitario e in una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ovvero anche con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati. Il che non esclude, peraltro, lo sviluppo di moduli e logiche organizzative diverse o un effettivo pluralismo sinda- cale, data la possibilita` (prevista dall'art. 19, lett. b della legge n. 300/1970) di rappresentanze aziendali costituite nel- l'ambito di associazioni non aderenti alle confederazioni mag- giormente rappresentative, e sempreche` queste siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unita` produttiva; restando, comunque, irrilevante - sul piano della legittimita` costituzio- nale - il problema della reale operativita` del potere contrat- tuale di tali organizzazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 19, primo comma, lett. a) della legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento all'art. 39, primo comma, Cost.). - S. nn. 54/1974, 15/1975.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO PROVINCIALE - PARAMETRO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 6 E 39 DELLA COSTITUZIONE PROPOSTA COME CENSURA AUTONOMA - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE - FATTISPECIE. (D.L.C.P.S. 29 LUGLIO 1947, N. 804, ARTT. 2 E 5; LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ARTT. 45 E 47; LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775, ART. 20; LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ARTT. 19-28).
La provincia di Bolzano non e' legittimata a proporre in sede di ricorso diretto contro leggi statali come censure autonome ed a se' stanti quelle riguardanti la violazione degli artt. 2, 6 e 39 della Costituzione. Vanno percio' dichiarate inammissibili le censure proposte, in riferimento ai suddetti articoli della Costituzione, con ricorsi della Provincia di Bolzano, nei confronti degli artt. 2 e 5 del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, recante "Riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale", degli artt. 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, recante "Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali", dell'art. 44 bis, aggiunto alla predetta legge dall'art. 20 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249, degli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".
Riguarda ancheart. 20 legge 775/1970art. 45 legge 249/1968art. 47 legge 249/1968art. 28 Statuto dei lavoratori
LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19 - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - INIZIATIVA DEI LAVORATORI IN OGNI UNITA' PRODUTTIVA - REQUISITI ALTERNATIVI DELLE ASSOCIAZIONI NEL CUI AMBITO PUO' ESSERE CONCRETAMENTE CONFERITA LA RAPPRESENTANZA SINDACALE - ADESIONE AD UNA CONFEDERAZIONE CHE ABBIA RAGGIUNTO UNA REALE EFFETTIVITA' RAPPRESENTATIVA SUL PIANO NAZIONALE O L'AVER FIRMATO CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI O PROVINCIALI DI LAVORO, APPLICATI NELL'UNITA' PRODUTTIVA - ASSERITA INGIUSTIFICATA DIVERSITA' DI TRATTAMENTO E VANIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LIBERTA' SINDACALE (DI CUI AL PRECEDENTE ART. 14) - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 39 COST. - ESCLUSIONE - RAZIONALITA' DELLA SCELTA COMPIUTA DAL LEGISLATORE - RISPETTO DELLA LIBERTA' SINDACALE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La norma di cui all'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 - che consente la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali solo nell'ambito delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, o di quelle firmatarie dei contratti collettivi di lavoro nazionali o provinciali, applicati nell'unita' produttiva - non viola il principio della liberta' sindacale, poiche' non disconosce ai singoli lavoratori il diritto di svolgere attivita' sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, ma si limita a stabilire che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale (particolarmente incisive nella vita e sull'attivita' dell'unita' produttiva), siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano determinati requisiti, reputati necessari per lo svolgimento di tali funzioni, Ne' e' esatto che la scelta effettuata dal legislatore difetti di razionalita' e crei una posizione di ingiustificato privilegio in favore delle associazioni sindacali piu' forti. A parte il rilievo che rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite anche nell'ambito delle associazioni sindacali non affiliate maggiormente rappresentative sul piano nazionale che siano firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unita' produttiva, va considerato che detta disposizione vuole evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi i requisiti per attuare un'effettiva rappresentanza aziendale, possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito dell'azienda attivita' non idonee e non operanti per i lavoratori e possano cosi' dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentati pochi lavoratori i quali, interferendo nella vita dell'azienda a tutela di interessi individuali i piu' diversi ed anche in contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai piu' vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosita' aziendale, quella dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori. Pertanto, non e' fondata - in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19 legge n. 300 del 1970, sollevata in base all'assunto che tale norma avrebbe riservato un'indebita posizione di preminenza alle associazioni sindacali piu' forti, e violato il principio della liberta' sindacale.
LAVORO (RAPPORTO DI) - STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300, ART. 19 - COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 39 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Va dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale identica ad altra gia' dichiarata non fondata quando con l'ordinanza di rimessione non si sollevano nuovi e diversi profili di illegittimita' costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 39 Cost. - dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il quale attribuisce il potere di costituire rappresentanze sindacali aziendali ai soli sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, ovvero che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unita' produttiva). Cfr.: sent. n. 54 del 1974.