Ordinanza n. 149/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/11/1980 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 825/1971
- art. 7d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'imposta locale
sui redditi) e della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa
al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promossi con
ordinanze 30 giugno e 9 maggio 1979 (due ordinanze) della Commissione
tributaria di primo grado di Larino, 22 giugno 1979 (nove ordinanze)
della Commissione tributaria di primo grado di Livorno, 18 ottobre 1979
della Commissione tributaria di primo grado di Trieste, 29 ottobre 1979
(cinque ordinanze) della Commissione tributaria di primo grado di La
Spezia e 30 giugno 1977 della Commissione tributaria di primo grado di
Fermo, iscritte rispettivamente ai nn. 946, 947 e 948 del registro
ordinanze 1979 e nn. 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253,
278, 279, 280, 281, 282 e 357 del registro ordinanze 1980 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 57, 145, 152 e 166
dell'anno 1980.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 ottobre 1980 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, le Commissioni
tributarie di primo grado di Larino, di Livorno, di Trieste, di La
Spezia, di Fermo hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale delle norme che assoggettano i redditi di lavoro
autonomo all'imposta locale sui redditi: ora impugnando sia l'art. 1
(con particolare riguardo al primo ovvero al secondo comma, lett. a)
sia l'art. 7 (con particolare riguardo al primo, secondo e quarto
comma) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in riferimento agli artt.
3, 35 e 53 della Costituzione; ora circoscrivendo la questione al solo
art. 7 d.P.R. cit.; ora censurando l'intero decreto presidenziale n.
599 del 1973, nella parte concernente i lavoratori autonomi; ora
riferendo l'impugnativa all'art. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825,
sempre per l'asserita violazione dei predetti parametri costituzionali;
che nei giudizi promossi dalle Commissioni tributarie di primo
grado di Larino e di Fermo è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la Corte dichiari l'infondatezza della
questione così sollevata.
Considerando che tutti i giudizi predetti possono essere riuniti e
congiuntamente decisi;
che la questione è stata già risolta dalla Corte, con la sentenza
n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte, "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e
dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in
quanto non escludono i redditi di lavoro autonomo, che non siano
assimilabili ai redditi d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed
ha invece precisato, d'altra parte, che non si rende necessario
pronunciare il corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato
decreto presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore
dei lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i
rapporti ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in
forza della dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina
riguardante il presupposto dell'imposta locale sui redditi".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, 1 e 7
del d.P.R 29 settembre 1973, n. 599, nonché dell'intero d.P.R. n. 599,
nella parte in cui prevede l'applicazione dell'imposta locale sui
redditi a carico dei lavoratori autonomi (sollevata in riferimento agli
artt. 3, 35 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già
decisa con sentenza n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 ottobre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte