Ordinanza n. 149/1987
Altra decisione · depositata il 23/04/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1080/1971
usata come parametro
citata
- art. 4legge 1221/1952
- art. 15legge 297/1978
- art. 2d.l. 66/1980
- art. 27legge 526/1982
- art. 2legge 526/1982
- art. 8legge 297/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
29 novembre 1971, n. 1080 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2
agosto 1952, n. 1221, recante provvedimenti per l'esercizio e per il
potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di
concessione); dell'art. 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221
(Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e
di altre linee di trasporto in regime di concessione); promosso con
ordinanza emessa il 5 febbraio 1979 dal T.A.R. per il Lazio sul
ricorso proposto dalla Soc. Veneta Autoferrovie contro il Ministero
dei trasporti iscritta al n. 695 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 338 dell'anno
1979;
Visto l'atto di costituzione della Soc. Veneta Autoferrovie
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore
Gabriele Pescatore;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Soc. Veneta Autoferrovie e
l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri;
Ritenuto che con atto in data 2 giugno 1977 la società Veneta
Autoferrovie S.p.a., concessionaria di vari servizi ferroviari e
automobilistici sostitutivi di ferrotramvie ubicati nelle regioni
Veneto ed Emilia-Romagna, impugnava davanti al tribunale
amministrativo regionale per il Lazio il decreto del Ministero dei
trasporti (D.g.M.T.C.
n. 597/A-4923) in data 31 dicembre 1976, relativo alla terza
revisione della sovvenzione per l'esercizio dei servizi stessi;
che la ricorrente lamentava, in particolare, che la revisione
della sovvenzione fosse stata fatta in relazione alla situazione
economica dell'impresa quale risultava al tempo della emissione
dell'atto impugnato, con una riserva di integrazione per i soli oneri
non ancora intervenuti ma già previsti da disposizioni legislative,
da accordi sindacali ovvero da pronunzie giurisdizionali;
che nel corso del giudizio il T.A.R. per il Lazio, con ordinanza
5 febbraio 1979, ha sollevato, in riferimento agli artt. 41 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 1 della l. 29 novembre 1971, n. 1080, nella parte
in cui fissa l'entità delle sovvenzioni di esercizio in favore di
concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive al
livello computato in via definitiva con la terza revisione;
b) in caso di mancato accoglimento della questione sub a),
dell'art. 4 della l. 2 agosto 1952, n. 1221, nella parte in cui
prevede il divieto di cumulo fra l'ultima revisione della sovvenzione
ed i sussidi integrativi di esercizio in favore di concessionari di
linee ferroviarie e di autolinee sostitutive;
Considerato che le questioni sollevate attengono al sistema,
all'entità e alle modalità di erogazione delle provvidenze
pubbliche, in base al complesso normativo che disciplina la materia
delle concessioni di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive,
adducendosi che le suddette provvidenze non sono idonee ad assicurare
l'equilibrio economico delle aziende concessionarie. Queste, pur
essendo legittimate all'esercizio della concessione, sono pur sempre
imprese, tenute ad attuare servizi efficienti, caratterizzati
peraltro dalla congruità dei ricavi rispetto ai costi;
che nella materia sono intervenute nuove norme, rispetto a
quelle che regolavano le provvidenze al momento dell'emanazione della
suindicata ordinanza del T.A.R. per il Lazio in quanto:
1) l'art. 15 della l. 8 giugno 1978, n. 297, ha disposto che le
ferrovie le quali abbiano già goduto della sovvenzione, ai sensi
della l. 29 novembre 1971, n. 1080, possono usufruire, per
l'esercizio 1979, di acconti sulle future revisioni ed integrazioni
della sovvenzione, fino ad un limite massimo del venti per cento
della sovvenzione in atto già accordata o, per la parte riferibile
alle perdite di esercizio, per ciascun anno successivo a quello cui
si riferisce la terza revisione;
2) l'art. 2 del d.l. 13 marzo 1980, n. 66, convertito in l. 16
maggio 1980, n. 176, ha autorizzato il Ministero dei trasporti ad
erogare alle ferrovie in regime di concessione acconti sino al limite
massimo dell'ottanta per cento delle maggiori perdite annue di
esercizio effettivamente verificatesi rispetto a quelle considerate
per la determinazione della sovvenzione annua già accordata;
3) l'art. 27 della l. 7 agosto 1982, n. 526, ha disposto che
l'art. 2 già citato va interpretato nel senso che lo stesso trova
applicazione anche negli anni successivi al 1980 e comunque non oltre
la data di entrata in vigore delle norme di attuazione della l. 8
giugno 1978, n. 297;
4) l'art. 8 della l. 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria
1985), ha autorizzato il Ministero dei trasporti a procedere ad una
ulteriore revisione triennale della sovvenzione annua di esercizio,
oltre quella (terza) prevista dall'art. 1 della l. 29 novembre 1971,
n. 1080;
che si deve accertare in qual modo le norme citate abbiano
inciso sulla disciplina delle provvidenze previste per i
concessionari di linee ferroviarie e di autolinee sostitutive,
procedendo quindi ad una nuova valutazione della rilevanza delle
questioni di costituzionalità nel giudizio, nel corso del quale le
stesse sono state sollevate;
che detta valutazione spetta al giudice a quo;
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte