Ordinanza n. 149/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/05/2002 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 384Codice di procedura civile
- art. 51Costituzione
- art. 1legge 1078/1966
- art. 3legge 1078/1966
- art. 71d.lgs. 29/1993
- art. 2legge 421/1992
- art. 22legge 724/1994
- art. 31legge 724/1994
- art. 1legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
- art. 27legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà
e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), promosso
con ordinanza emessa il 7 febbraio 2001 dal Tribunale di Savona nel
procedimento civile vertente tra Enel s.p.a. e la Regione Liguria ed
altro, iscritta al n. 314 del registro ordinanze 2001 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, 1ª serie speciale,
dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione dell'Enel S.p.a. e di Mori
Giancarlo, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 2002 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Massimo Luciani per Mori Giancarlo e l'Avvocato
dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto che nel corso di un giudizio di rinvio dalla Corte di
cassazione il Tribunale di Savona ha sollevato, con ordinanza emessa
il 7 febbraio 2001, questione di legittimità costituzionale degli
artt. 31, 37 e 40 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà
sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento), nella parte in cui avrebbero abrogato gli artt. 1 e 3
della legge 12 dicembre 1966, n. 1078 (Posizione e trattamento dei
dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso
enti autonomi territoriali), con conseguente privazione per i
dipendenti di enti pubblici economici, chiamati a cariche elettive,
del trattamento indennitario riservato ai dipendenti di enti pubblici
non economici;
che il giudice rimettente premette che il ricorrente in primo
grado, dipendente dell'Enel, eletto consigliere della Regione
Liguria, aveva ottenuto la condanna, confermata in appello, di
entrambi gli enti al pagamento delle prestazioni economiche, per il
collocamento in aspettativa, previste dall'art. 3 della legge
12 dicembre 1966, n. 1078;
che, sempre secondo il giudice a quo la Corte di cassazione,
con sentenza del 10 maggio 1995, n. 5083 aveva cassato la decisione
d'appello, rinviando la causa al Tribunale, con fissazione del
principio di diritto secondo cui le disposizioni della legge da
ultimo richiamata non si applicherebbero ai dipendenti di enti
pubblici economici, operando rispetto ad essi l'art. 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300 o, se più favorevoli ai lavoratori, eventuali
condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali;
che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'anzidetta
interpretazione, contraria a quanto affermato nella sentenza
interpretativa di rigetto n. 698 del 1988 della Corte costituzionale,
sarebbe stata confermata dalla decisione del 23 ottobre 1995,
n. 11014 della stessa Cassazione (di cui si riporta nell'ordinanza
parte della motivazione), con consequenziale formazione di un vero e
proprio diritto vivente;
che, sulla base di quanto esposto, il giudice a quo ritiene
che detta interpretazione determinerebbe, ex art. 3 della
Costituzione, una ingiustificata disparità di trattamento normativo
tra dipendenti dello Stato e di enti pubblici non economici, da un
lato, e dipendenti di enti pubblici economici dall'altro, "essendo ai
primi corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 3 della
legge n. 1078 del 1966, e venendo per contro gli altri collocati, a
richiesta, in aspettativa non retribuita ex art. 31, primo comma,
della legge n. 300 del 1970, dovendosi ritenere abrogata, secondo
tale indirizzo giurisprudenziale, ai sensi dell'art. 40 della stessa
legge, ogni diversa disposizione al riguardo";
che la rilevanza della questione, conclude il Tribunale
rimettente, discenderebbe dal vincolo, ex art. 384 cod. proc. civ.,
del principio di diritto enunciato da Cassazione n. 5083 del 1995;
che si è costituito in giudizio il ricorrente nel processo a
quo, chiedendo l'accoglimento della questione nei termini prospettati
dall'ordinanza di rimessione;
che si è, altresì, costituita l'Enel S.p.a. la quale, dopo
avere ripreso le argomentazioni svolte da Cassazione n. 5083 del
1995, ha sottolineato che la questione di legittimità costituzionale
è irrilevante essendo stata "mal posta" dal giudice rimettente; la
Corte di cassazione, nell'enunciare il principio di diritto, avrebbe,
infatti, dichiarato applicabile alla fattispecie il solo art. 31
dello Statuto dei lavoratori (e le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro, ove più favorevoli), senza affermare che gli
artt. 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966, sono stati abrogati; la
censura avrebbe dovuto, pertanto, investire l'interpretazione con cui
il giudice di legittimità ha escluso che l'art. 3 della legge citata
possa riferirsi anche ai dipendenti degli enti pubblici economici;
una eventuale sentenza di accoglimento lascerebbe conseguentemente
ferma la decisione della Cassazione nella parte in cui ha ritenuto
comunque inapplicabili le disposizioni legislative richiamate agli
enti pubblici economici;
che, nel merito, la difesa della società ritiene infondata
la questione, attese le differenze esistenti tra il rapporto di
lavoro pubblico e quello degli enti pubblici economici, più volte
evidenziate dalla Corte costituzionale (sentenze n. 193 e n. 194 del
1981) con consequenziale giustificazione della diversità del
trattamento normativo;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo, in via preliminare, che la questione prospettata
è inammissibile per due ordini di motivi: innanzitutto perché la
Cassazione (sentenza n. 5083 del 1995), nel fissare il principio di
diritto sopra riportato, ha affermato che la legge n. 1078 del 1966
non è applicabile ai dipendenti degli enti pubblici economici e, se
anche lo fosse stata, gli artt. 31, 37 e 40 della legge n. 300 del
1970 per questa parte l'avrebbero abrogata; pertanto, anche qualora
venisse dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme
denunciate, la domanda dovrebbe, nondimeno, essere respinta sulla
base del primo postulato interpretativo, vincolante per il giudice
del rinvio, con consequenziale irrilevanza della questione sollevata;
che, inoltre, la difesa dello Stato sottolinea come l'art. 71
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha previsto, per i dipendenti di
pubbliche amministrazioni eletti nei Consigli regionali, il
collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del mandato,
con la facoltà per gli interessati di mantenere, a richiesta, il
trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di
appartenenza; tale facoltà sarebbe venuta meno a seguito
dell'emanazione dell'art. 22, comma 39, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha
ritenuto, con interpretazione autentica, applicabile retroattivamente
l'art. 31 della legge n. 300 del 1970 ai dipendenti pubblici;
che, sempre secondo la Avvocatura dello Stato, il descritto
quadro normativo farebbe conseguentemente venir meno la censurata
differenziazione di trattamento normativo, in quanto anche ai
dipendenti pubblici si applicherebbe il regime delle aspettative non
retribuite;
che la difesa dello Stato mette in rilievo come, in ogni
caso, sarebbe giustificata, ex art. 3 della Costituzione, la
differenza di disciplina in esame tra enti pubblici non economici ed
economici per la diversa struttura che connota questi ultimi e che
non tollererebbe l'imposizione di oneri aggiuntivi incompatibili con
i criteri di economicità sui cui si fonda la loro attività
d'impresa;
che, con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza
pubblica, la parte privata ha replicato, in ordine al difetto di
rilevanza eccepito dall'Avvocatura generale dello Stato, che la
valutazione del contenuto e dei confini del principio di diritto
spetta esclusivamente al giudice rimettente e che, in ogni caso, la
vera ratio decidendi della sentenza della Cassazione n. 5083 del 1995
si incentrerebbe sulla avvenuta abrogazione della legge n. 1078 del
1966 ad opera delle norme impugnate; ha osservato, inoltre, sempre in
punto di rilevanza: a) che il Tribunale a quo anche se avesse omesso
di indicare tutte le disposizioni da censurare, avrebbe comunque
correttamente individuato le norme illegittime (che costituirebbero
il vero oggetto del giudizio costituzionale) denunciando la
discriminazione subita dai dipendenti di enti pubblici economici; b)
che, se non si condividesse questo assunto, l'eventuale imprecisione
nell'identificazione delle disposizioni potrebbe essere corretta
dalla stessa Corte costituzionale; c) che, in ogni caso, i non
impugnati artt. 1 e 3 della legge n. 1078 del 1966, potrebbero essere
dichiarati illegittimi in via consequenziale ex art. 27 della legge
11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale);
che nel merito la parte privata insiste sulla fondatezza
della questione sollevata, sottolineando la insostenibilità della
tesi che giustifica la diversità del trattamento normativo
denunciato sulla base dell'assimilazione degli enti pubblici
economici agli operatori privati più che agli altri enti pubblici;
viene richiamato, a tal proposito, il particolare regime giuridico
cui sono sottoposti gli enti pubblici economici che li distanzierebbe
dai privati, accomunandoli, senz'altro, agli enti pubblici, con
consequenziale irragionevolezza della diversità della disciplina
censurata;
che anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato,
nell'imminenza dell'udienza pubblica, una memoria integrativa,
ribadendo le conclusioni già rassegnate.
Considerato che, contenendo l'ordinanza del Tribunale di Savona
una motivazione ampiamente plausibile della rilevanza della
questione, le eccezioni pregiudiziali sollevate non possono essere
accolte;
che la tesi, sostenuta dal giudice a quo in ordine ad una
ingiustificata discriminazione dei dipendenti degli enti pubblici
economici rispetto al migliore trattamento riservato ai dipendenti
dello Stato e degli enti pubblici non economici, è basata su un
presupposto erroneo sia dal punto di vista interpretativo, che da
quello delle disposizioni normative applicabili alla fattispecie
prospettata, relativa a un dipendente di ente pubblico economico
eletto a carica elettiva regionale nel maggio del 1990;
che, infatti, il quadro normativo si è man mano modificato,
per cui deve ritenersi superata la situazione che aveva giustificato
l'originaria interpretazione di questa Corte e della Cassazione
richiamata dall'ordinanza di rimessione e dalle difese delle parti;
che il legislatore è, infatti, intervenuto con l'obiettivo
di razionalizzare e tendenzialmente parificare, per i profili
essenziali, le discipline relative ai trattamenti economici
dell'aspettativa dei dipendenti pubblici chiamati a cariche elettive,
alla disciplina dettata per i lavoratori privati;
che, in realtà, le garanzie costituzionali, per chi è
chiamato a funzioni pubbliche elettive, sono quelle "di disporre del
tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di
lavoro", oltre che di poter accedervi in condizioni di eguaglianza
(art. 51 della Costituzione), essendo rimesso alla discrezionalità
legislativa (influenzabile anche da una valutazione degli interessi
attinenti alla situazione economica generale) il trattamento
economico e giuridico del lavoratore chiamato alle funzioni
anzidette, con il vincolo, in ogni caso, derivante dalle predette
garanzie costituzionali;
che per quanto attiene specificatamente ai dipendenti di enti
pubblici (in genere) eletti nei Consigli regionali, significativo è
l'intervento di interpretazione autentica, operato con l'art. 22,
comma 39, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure per la
razionalizzazione della finanza pubblica), con cui si è stabilito
che la normativa prevista dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni, deve intendersi applicabile ai
dipendenti pubblici eletti - tra l'altro - nei Consigli regionali,
attuando, così, una parificazione di disciplina al riguardo;
che sulla base delle predette considerazioni la questioni di
legittimità costituzionale sollevata è manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 31, 37 e 40 della legge
20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità
dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Savona
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 maggio 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:149 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte