Ordinanza n. 15/1958
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1958 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 159/1944
usata come parametro
citata
- art. 51Codice penale
- art. 5legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma di cui
nell'art. 5 del D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, contenente sanzioni
contro il fascismo, promosso con l'ordinanza del 12 giugno 1957 della
Corte di assise di Vicenza, emessa nel procedimento penale a carico di
Mentegazzi Antonio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 254 del 12 ottobre 1957, ed iscritta al n. 85 del
Registro ordinanze 1957.
Ritenuto che nel procedimento penale pendente dinanzi alla Corte di
assise di Vicenza a carico di Mentegazzi Antonio, imputato, tra
l'altro, di collaborazionismo ai sensi degli artt. 51 C.P.M.G. e 5
D.L.L. 27 luglio 1944, n. 159, per avere, quale maggiore della G.N.R.,
collaborato, successivamente all'8 settembre 1943, in provincia di
Vicenza, con il tedesco invasore, favorendone le operazioni militari;
che all'udienza del 12 giugno 1957 la difesa dell'imputato sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del menzionato
decreto legislativo, in quanto non compatibile con l'art. 25, comma
secondo, della Costituzione; che la Corte di assise di Vicenza,
ritenuta la eccezione non manifestamente infondata e rilevante ai fini
della decisione del merito, trasmetteva gli atti a questa Corte; che
l'11 luglio 1957 si costituiva l'Avvocatura dello Stato in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il 12
successivo si costituiva altresì il Mentegazzi con deduzioni dei suoi
rappresentanti e difensori avv. Lanfré e Nencioni.
Considerato che con sentenza n. 102 del 25 giugno 1957 questa Corte
ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
della norma contenuta nell'art. 5, primo comma, del D.L.L. 27 luglio
1944, n. 159, contenente sanzioni contro il fascismo, sollevata con
ordinanza della Corte di cassazione 9 luglio 1956, in riferimento
all'art. 25, secondo comma, della Costituzione; che la Corte di assise
di Vicenza, richiamando l'ordinanza della II Sezione penale del 9
luglio 1956 Gazzetta Ufficiale 8 settembre 1956, n. 227) della Corte di
cassazione che diede luogo alla sentenza innanzi citata, ha inteso
riferirsi allo stesso oggetto e cioè al primo comma dell'art. 5
concernente i militari;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe della Corte
di assise di Vicenza ed ordina che gli atti siano restituiti alla
medesima.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte