Ordinanza n. 15/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale
approvata il 12 febbraio 1980 e riapprovata il 22 aprile 1980,
recante "Norma transitoria della legge regionale 19 gennaio 1980, n.
2, concernente la disciplina del lavoro straordinario", promosso con
ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 24
giugno 1980, depositato in Cancelleria il 4 luglio successivo ed
iscritto al n. 14 del registro ricorsi 1980;
Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che con ricorso notificato il 24 giugno 1980 il
Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio,
riapprovata il 22 aprile 1980, recante "Norma transitoria della legge
regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro
straordinario";
che tale legge autorizza l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale e la Giunta regionale a disporre, in casi determinati, che
alcuni dipendenti, appartenenti a categorie indicate nella legge,
effettuino prestazioni di straordinario oltre i limiti fissati
dall'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1980, n. 2, con la quale
la Regione Lazio aveva adeguato la propria normativa sulla disciplina
del lavoro straordinario del personale regionale alle disposizioni
dell'accordo nazionale del primo febbraio 1977 (che prevedeva un
limite massimo individuabile di 150 ore annue, derogabile - ma solo
"per particolari e definite funzioni o posizioni di lavoro" - fino ad
un massimo di 300 ore annue);
che la legge impugnata, modificando la disciplina emersa
dall'accordo collettivo, tende a differenziare, sul punto del
compenso per lavoro straordinario, il trattamento economico del
personale della Regione Lazio da quello del personale delle altre
Regioni e dello Stato, violando così gli artt. 3, 36, 97, 117 e 119
Cost.;
che si è costituita in giudizio la Regione Lazio, eccependo
l'infondatezza del ricorso, conclusione ribadita nella memoria
presentata in prossimità dell'udienza;
Considerato che sulla presunta violazione degli accordi collettivi
nazionali per il personale regionale questa Corte si è pronunciata
statuendo che gli accordi stipulati prima della legge-quadro per il
pubblico impiego, e quindi da "soggetti diversi da quelli prescritti
e con procedure sfornite del tutto delle garanzie predisposte dalla
presunta legge", non si può riconoscere "un significato diverso da
quello di un mero fatto politico, ancorché rilevante come tale, di
fronte al quale il potere della Regione di disciplinare
l'organizzazione dei propri uffici e l'ordinamento delle carriere ex
art. 117 Cost. resta del tutto integro, libero cioè di seguire le
proprie autonome valutazioni e di discostarsi pertanto dal contenuto
dell'accordo stesso" (sent. n. 217 del 1987);
che, tenendo presente, da un lato, il princìpio espresso nella
citata sentenza n. 217 del 1987 (e nella pregressa giurisprudenza di
questa Corte) relativo alla autonomia della Regione nel disciplinare
l'organizzazione dei propri uffici, dall'altro, il carattere di
strumentalità che la disciplina del lavoro straordinario - tanto
più in un caso come quello di specie in cui la legge regionale
regola il lavoro straordinario di dipendenti che operano in diretta
collaborazione con gli organi di governo della Regione - assume
rispetto all'organizzazione degli uffici regionali, vanno respinte -
anche a volerle considerare genericamente ricomprese nell'atto di
rinvio - sia la censura relativa alla violazione degli artt. 3 e 36,
prospettata dallo Stato sotto il profilo della disparità di
trattamento, a parità di lavoro, tra i dipendenti della Regione
Lazio e quelli delle altre Regioni, sia quella relativa alla
violazione dell'art. 117 Cost. sotto il profilo del miglior
trattamento accordato ai dipendenti regionali rispetto a quelli
statali, trattandosi di affermazione del tutto apodittica e
svincolata dal raffronto tra trattamenti complessivi (v. in questo
senso sent. n. 290 del 1984);
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da
ultimo sent. n. 72 del 1985), va infine considerata manifestamente
inammissibile, non essendo stata formulata, nemmeno genericamente nel
rinvio - che si limitava a far valere il contrasto della legge
impugnata "con princìpio vigente legislazione circa esigenze
perequative in ordine stato giuridico et trattamento economico
dipendenti regionali, recepite anche in contratto unico" -, la
censura relativa alla violazione dell'art. 119 Cost. (peraltro
respinta dalla sent. n. 290 del 1984 di questa Corte);
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio,
riapprovata il 22 aprile 1980, recante "Norma transitoria della legge
regionale 19 gennaio 1980, n. 2, concernente disciplina del lavoro
straordinario", sollevata, in riferimento all'art. 119 Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle altre questioni di
legittimità costituzionale della medesima legge regionale,
sollevate, in riferimento agli art. 3, 36, 97 e 117 Cost., dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte