Ordinanza n. 15/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.159 e 160 del
d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dalla
Corte dei conti sul ricorso proposto da Festa Giacomo iscritta al n.
342 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 1989 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 la Corte dei
conti, sul ricorso proposto da Giacomo Festa, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29
della Costituzione, degli articoli 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato) per la parte in cui prevedono che la liquidazione di pensione
di riversibilità in favore del vedovo di pubblica dipendente sia
effettuata su domanda dell'interessato;
Considerato che il ricorrente, vedovo di un'insegnante elementare
deceduta in attività di servizio il 15 aprile 1954, ha proposto il
ricorso essendogli stata liquidata la pensione solo a decorrere dalla
data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro),
mentre - sostiene - tale trattamento avrebbe dovuto essergli
attribuito dalla data del decesso della moglie; che, per quanto
precede, la questione così come posta non rileva e va dichiarata,
pertanto, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt.159 e 160 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza degli impiegati civili e militari dello
Stato) in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, sollevata
dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte