Ordinanza n. 15/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/01/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 370/1970
usata come parametro
citata
- art. 3legge 261/1958
- art. 35legge 261/1958
- art. 2legge 261/1958
- art. 47legge 270/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del
decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1970, n. 576, promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1999
dal Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata
di Pescara sul ricorso proposto da Marini Lore contro il
Provveditorato agli studi di Chieti ed altro, iscritta al n. 341 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 26 - 1ª serie speciale - dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di Marini Lore nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un'insegnante
elementare nei confronti del Provveditorato agli studi di Chieti, il
Tribunale amministrativo regionale dell'Abruzzo, sezione staccata di
Pescara, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dell'art. 2 del
decretolegge 19 giugno 1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio
prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e
artistica), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 1970, n. 576;
che il giudice rimettente ha premesso che la ricorrente,
insegnante elementare assunta in ruolo a decorrere dal 1° ottobre
1976, avendo prestato servizio di preruolo presso il doposcuola
gestito dal locale patronato scolastico dall'anno scolastico 1967/68
fino all'anno scolastico 1975/1976 (con la sola interruzione
dell'anno 1968/69), aveva chiesto al Provveditorato agli studi di
Chieti, ai sensi della norma oggi impugnata, il riconoscimento, ai
fini giuridici ed economici, del periodo svolto nel doposcuola, e
che, a seguito del rigetto dell'istanza, la ricorrente si era rivolta
al Tribunale amministrativo regionale dell'annullamento del relativo
provvedimento;
che il giudice a quo ha precisato che l'interpretazione del
citato art. 2 fornita dal Provveditorato è da ritenersi esatta, in
quanto conforme all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui detta
norma, essendo di natura eccezionale, non consente un'interpretazione
estensiva, il che comporta che non è riconoscibile come servizio di
ruolo il lavoro di insegnamento svolto nei doposcuola gestiti dagli
ormai soppressi patronati scolastici;
che proprio quest'orientamento della giurisprudenza,
tuttavia, nel vietare il riconoscimento del servizio prestato nel
doposcuola, appare in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Carta
fondamentale;
che i patronati scolastici, infatti, istituiti presso ogni
comune, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 261, con una serie di
compiti fra i quali quelli di organizzare e gestire il doposcuola,
compivano tali attività sotto la vigilanza del Provveditore agli
studi e sulla base di programmi predisposti dal Ministero della
pubblica istruzione, sicché appare fuor di dubbio al Tribunale
amministrativo regionale rimettente che il lavoro svolto dalla
ricorrente nel doposcuola è da considerarsi in tutto paragonabile a
quello che si svolgeva nella scuola "popolare", che è invece
menzionata dalla norma impugnata, di modo che il trattamento
differenziato tra i due tipi di insegnamento non può non tradursi in
una violazione del principio di eguaglianza;
che analoghe considerazioni portano a ritenere vulnerato
anche l'art. 35 Cost., poiché l'esclusione prevista dalla norma in
esame comporta una minore tutela del diritto al lavoro;
che nessun dubbio sussiste, infine, sul profilo della
rilevanza, perché il ricorso pendente dovrebbe essere rigettato allo
stato attuale della normativa, mentre diverso esito potrebbe aversi
in caso di accoglimento della presente questione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o,
comunque, infondata.
Considerato che la presunta violazione del principio di
eguaglianza è da ricondursi, secondo il ragionamento svolto dal
giudice rimettente, alla diversità di trattamento tra il periodo di
insegnamento compiuto nel doposcuola e quello compiuto nella scuola
popolare;
che emerge invece chiaramente dal tenore dell'art. 2 della
legge 4 marzo 1958, n. 261, tesa al riordinamento degli ormai
soppressi patronati scolastici, come l'attività svolta dagli
insegnanti elementari presso i doposcuola si inserisse nel contesto
di una più ampia opera di assistenza che i patronati stessi erano
tenuti a compiere;
che detta opera prevedeva, come risulta dalla norma ora
richiamata, anche la fornitura gratuita agli alunni bisognosi di
libri, indumenti, medicinali ed oggetti di cancelleria, e che il
doposcuola era collegato con l'integrazione alimentare gestita
tramite la refezione scolastica;
che, pertanto, il lavoro svolto nel doposcuola era teso solo
in parte ad una vera e propria finalità di docenza, di modo che ben
si comprende come la norma impugnata abbia escluso detto periodo dal
particolare beneficio del riconoscimento del servizio compiuto prima
di essere immessi in ruolo;
che, viceversa, la scuola popolare, istituita con d.l.C.p.S.
17 dicembre 1947, n. 1599, e poi eliminata dall'art. 47 della legge
20 maggio 1982, n. 270, aveva come obiettivo quello di combattere
l'analfabetismo, svolgendo corsi diurni o serali per consentire il
completamento dell'istruzione elementare e l'orientamento degli
alunni verso l'istruzione media o professionale;
che l'attività svolta presso le scuole popolari, perciò,
era finalizzata esclusivamente all'insegnamento, tanto che gli
incarichi ai docenti erano conferiti con nomina del provveditore agli
studi (art. 4 del d.l.C.p.S. 17 dicembre 1947, n. 1599);
che nessuna violazione del principio di eguaglianza è,
dunque, configurabile nel diverso trattamento che la norma impugnata
compie tra i due diversi tipi di attività svolta dai maestri
elementari, tanto più che detta norma ha, all'evidenza, carattere di
eccezionalità;
che, parimenti, non è vulnerato l'art. 35 della
Costituzione, il quale contiene solo un principio generale di tutela
del lavoro;
che, pertanto, la prospettata questione è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 19 giugno
1970, n. 370 (Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina
in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di
istruzione elementare, secondaria e artistica), convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara,
con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.
Il Presidente e redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:15 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte