Corte costituzionale

Ordinanza n. 150/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1984 · relatore Giuseppe Ferrari

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 6d.P.R. 643/1972
  • art. 14d.P.R. 643/1972
  • art. 15d.P.R. 643/1972
  • art. 6legge 904/1977
  • art. 14legge 904/1977
  • art. 8legge 904/1977

usata come parametro

citata

  • art. 14d.l. 571/1979
  • art. 15d.l. 571/1979
  • art. 19d.P.R. 637/1972
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,

14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 maggio 1977 dalla Commissione tributaria

di primo grado di Venezia sul ricorso di Santin Jole ed altri, iscritta

al n. 536 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;

2) ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria

di secondo grado di Torino sul ricorso dell'INA, iscritta al n. 819 del

registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 101 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che, con ordinanza in data 3 maggio 1977, la Commissione

tributaria di primo grado di Venezia ha sollevato questione di

legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della

Costituzione, degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili) "nella parte in cui, nello stabilire che l'incremento di

valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore iniziale ed il

valore finale calcolati in termini monetari nominali, non prevede che

si possa detrarre dalla differenza l'ammontare percentuale

corrispondente alla diminuzione di valore della moneta per effetto

dell'inflazione ed inoltre nella parte in cui, ove la successione sia

esente dalla relativa imposta o comunque importi un'imposizione fiscale

inferiore al tributo INVIM, viene meno il criterio della progressività

dell'imposta";

che gli artt. 6 e 14 dello stesso d.P.R. n. 643 del 1972 (e

successive modificazioni) sono stati altresì denunciati, in

riferimento ai medesimi parametri costituzionali, anche dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Torino con ordinanza del 4

giugno 1981, che ha peraltro esteso le censure di costituzionalità

anche all'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni

alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al

regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,

adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia

fiscale e societaria);

considerato che numerose questioni analoghe a quella sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia, sotto il

profilo concernente la mancata considerazione degli effetti della

svalutazione monetaria, sono state già dichiarate non fondate con

sentenza n. 126 del 1979 e che l'indirizzo in quell'occasione espresso

dalla Corte circa la non censurabilità delle scelte politiche in base

alle quali il legislatore non ha ritenuto di prevedere formule di

indicizzazione o di integrale rivalutazione volte a depurare gli

incrementi di valore imponibile dalla componente imputabile alla

svalutazione della moneta è stato recentemente confermato - in materia

di applicazione dell'INVIM per decorso del decennio - con sentenza n.

239 del 1983;

che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata, non

essendo in ordinanza prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a

quelli già esaminati dalla Corte;

che, per altro verso, appaiono del tutto ininfluenti, in relazione

al contenuto della censura d'incostituzionalità, l'abrogazione

dell'art. 14 e la modificazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972

operate, in epoca successiva a quella dell'ordinanza di rimessione, con

d. l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni in legge

12 gennaio 1980, n. 2), in seguito alla sentenza di questa Corte n.

126 del 1979;

che la questione appare manifestamente infondata anche sotto

l'ulteriore profilo concernente l'insussistenza di un risultato utile

per il contribuente allorché, in caso di applicazione del tributo agli

acquisti mortis causa, l'imposta di successione dalla quale può essere

detratta l'INVIM non sia dovuta o sia di ammontare inferiore a quello

dell'INVIM stessa. La disposizione che prevede la detraibilità

dall'imposta di successione dell'"imposta comunale sugli incrementi di

valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per

ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte della

imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso"

è, infatti, quella di cui all'art. 19 lett. a), del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 637, recante "disciplina dell'imposta sulle successioni e

donazioni", non denunciata dal giudice a quo. La circostanza che, sotto

il profilo economico, il meccanismo della detrazione dell'INVIM dalla

imposta di successione si concreti in una sostanziale restituzione al

contribuente dell'INVIM pagata, non toglie che l'alternatività creata

dalla norma citata non può essere giuridicamente interpretata se non

nel senso che chi paga l'INVIM non è tenuto, per il corrispondente

importo, al pagamento dell'imposta di successione, e non viceversa.

Onde la censura, siccome rivolta agli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. n.

643 del 1972 e, quindi, esclusivamente a disposizioni contenute in una

sedes materiae diversa da quella che le è propria, non può - così

come proposta - che ritenersi del tutto priva di fondamento;

che, infine, l'ordinanza della Commissione tributaria di secondo

grado di Torino non contiene la benché minima indicazione dei motivi

dell'addotto contrasto delle norme denunciate con gli artt. 3, 42 e 53

Cost., limitandosi in proposito ad un generico riferimento alla

questione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente;

che deve in proposito ribadirsi, in linea con il costante indirizzo

di questa Corte, che non è idonea a promuovere un giudizio di

costituzionalità l'ordinanza che, in violazione del disposto di cui

all'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, non riferisca i

termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione

ovvero non contenga un'autonoma valutazione in ordine alla non

manifesta infondatezza ed alla rilevanza, essendo in proposito del

tutto insufficiente il mero, apodittico riferimento alla questione

sollevata da una delle parti, che non soddisfa il generale interesse -

cui è preposto l'apposito regime di pubblicità delle ordinanze di

rimessione - alla conoscibilità degli esatti termini di ogni questione

di legittimità costituzionale;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.

643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla

Commissione tributaria di primo grado di Venezia con ordinanza in data

3 maggio 1977 (r.o. n. 536/1977);

dichiara la manifesta inammissibilità, per omessa indicazione dei

motivi, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e

14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (e successive modificazioni) e dell'art.

8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime

tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del

capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e

societaria), sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Torino con ordinanza in data

4 giugno 1981 (r.o. 819/1982).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

ROLANDO GALLI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte