Ordinanza n. 150/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/05/1984 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 643/1972
- art. 14d.P.R. 643/1972
- art. 15d.P.R. 643/1972
- art. 6legge 904/1977
- art. 14legge 904/1977
- art. 8legge 904/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 14d.l. 571/1979
- art. 15d.l. 571/1979
- art. 19d.P.R. 637/1972
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,
14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 maggio 1977 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Venezia sul ricorso di Santin Jole ed altri, iscritta
al n. 536 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'anno 1978;
2) ordinanza emessa il 4 giugno 1981 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Torino sul ricorso dell'INA, iscritta al n. 819 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 101 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari.
Ritenuto che, con ordinanza in data 3 maggio 1977, la Commissione
tributaria di primo grado di Venezia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 della
Costituzione, degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili) "nella parte in cui, nello stabilire che l'incremento di
valore imponibile è dato dalla differenza tra il valore iniziale ed il
valore finale calcolati in termini monetari nominali, non prevede che
si possa detrarre dalla differenza l'ammontare percentuale
corrispondente alla diminuzione di valore della moneta per effetto
dell'inflazione ed inoltre nella parte in cui, ove la successione sia
esente dalla relativa imposta o comunque importi un'imposizione fiscale
inferiore al tributo INVIM, viene meno il criterio della progressività
dell'imposta";
che gli artt. 6 e 14 dello stesso d.P.R. n. 643 del 1972 (e
successive modificazioni) sono stati altresì denunciati, in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, anche dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Torino con ordinanza del 4
giugno 1981, che ha peraltro esteso le censure di costituzionalità
anche all'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni
alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al
regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale,
adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia
fiscale e societaria);
considerato che numerose questioni analoghe a quella sollevata
dalla Commissione tributaria di primo grado di Venezia, sotto il
profilo concernente la mancata considerazione degli effetti della
svalutazione monetaria, sono state già dichiarate non fondate con
sentenza n. 126 del 1979 e che l'indirizzo in quell'occasione espresso
dalla Corte circa la non censurabilità delle scelte politiche in base
alle quali il legislatore non ha ritenuto di prevedere formule di
indicizzazione o di integrale rivalutazione volte a depurare gli
incrementi di valore imponibile dalla componente imputabile alla
svalutazione della moneta è stato recentemente confermato - in materia
di applicazione dell'INVIM per decorso del decennio - con sentenza n.
239 del 1983;
che la questione va dunque dichiarata manifestamente infondata, non
essendo in ordinanza prospettati motivi diversi o ulteriori rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte;
che, per altro verso, appaiono del tutto ininfluenti, in relazione
al contenuto della censura d'incostituzionalità, l'abrogazione
dell'art. 14 e la modificazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 643 del 1972
operate, in epoca successiva a quella dell'ordinanza di rimessione, con
d. l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito con modificazioni in legge
12 gennaio 1980, n. 2), in seguito alla sentenza di questa Corte n.
126 del 1979;
che la questione appare manifestamente infondata anche sotto
l'ulteriore profilo concernente l'insussistenza di un risultato utile
per il contribuente allorché, in caso di applicazione del tributo agli
acquisti mortis causa, l'imposta di successione dalla quale può essere
detratta l'INVIM non sia dovuta o sia di ammontare inferiore a quello
dell'INVIM stessa. La disposizione che prevede la detraibilità
dall'imposta di successione dell'"imposta comunale sugli incrementi di
valore liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per
ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte della
imposta di successione proporzionale al valore dell'immobile stesso"
è, infatti, quella di cui all'art. 19 lett. a), del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 637, recante "disciplina dell'imposta sulle successioni e
donazioni", non denunciata dal giudice a quo. La circostanza che, sotto
il profilo economico, il meccanismo della detrazione dell'INVIM dalla
imposta di successione si concreti in una sostanziale restituzione al
contribuente dell'INVIM pagata, non toglie che l'alternatività creata
dalla norma citata non può essere giuridicamente interpretata se non
nel senso che chi paga l'INVIM non è tenuto, per il corrispondente
importo, al pagamento dell'imposta di successione, e non viceversa.
Onde la censura, siccome rivolta agli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. n.
643 del 1972 e, quindi, esclusivamente a disposizioni contenute in una
sedes materiae diversa da quella che le è propria, non può - così
come proposta - che ritenersi del tutto priva di fondamento;
che, infine, l'ordinanza della Commissione tributaria di secondo
grado di Torino non contiene la benché minima indicazione dei motivi
dell'addotto contrasto delle norme denunciate con gli artt. 3, 42 e 53
Cost., limitandosi in proposito ad un generico riferimento alla
questione di legittimità costituzionale sollevata dal contribuente;
che deve in proposito ribadirsi, in linea con il costante indirizzo
di questa Corte, che non è idonea a promuovere un giudizio di
costituzionalità l'ordinanza che, in violazione del disposto di cui
all'art. 23, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, non riferisca i
termini ed i motivi dell'istanza con cui fu sollevata la questione
ovvero non contenga un'autonoma valutazione in ordine alla non
manifesta infondatezza ed alla rilevanza, essendo in proposito del
tutto insufficiente il mero, apodittico riferimento alla questione
sollevata da una delle parti, che non soddisfa il generale interesse -
cui è preposto l'apposito regime di pubblicità delle ordinanze di
rimessione - alla conoscibilità degli esatti termini di ogni questione
di legittimità costituzionale;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.
643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria di primo grado di Venezia con ordinanza in data
3 maggio 1977 (r.o. n. 536/1977);
dichiara la manifesta inammissibilità, per omessa indicazione dei
motivi, della questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (e successive modificazioni) e dell'art.
8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Modificazioni alla disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime
tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del
capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e
societaria), sollevata, in riferimento agli artt. 42 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria di secondo grado di Torino con ordinanza in data
4 giugno 1981 (r.o. 819/1982).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte