Ordinanza n. 150/1999
Altra decisione · depositata il 30/04/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 143/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per
limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio), convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1997 dal Tribunale di
Catania, iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Giovanni Finocchiaro, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore
Valerio Onida;
Udito l'Avvocato dello Stato Michele Di Pace per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 19 giugno 1997, pervenuta a
questa Corte il 29 settembre 1997, il Tribunale di Catania ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 4, 27 e 35 della Costituzione, dell'art. 9 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 (Provvedimenti urgenti per
limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a
scopo di riciclaggio), convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
ai cui sensi la condanna con sentenza non definitiva per taluni reati
comporta la sospensione dalle funzioni di amministratore esercitate
presso enti creditizi, sospensione dichiarata dal consiglio di
amministrazione; e l'omessa dichiarazione di sospensione è punita
penalmente;
che il Tribunale remittente argomenta anzitutto sostenendo
l'applicabilità della norma de qua alla fattispecie sottoposta al
giudizio, pur relativa a reati commessi prima della sua entrata in
vigore, in quanto la sospensione si configurerebbe, a suo avviso,
come una misura interdittiva provvisoria di natura cautelare, volta a
preservare i requisiti di onorabilità per l'espletamento delle
funzioni di amministrazione, direzione e controllo delle banche;
che, ad avviso del giudice remittente, la situazione normativa in
esame sarebbe essenzialmente diversa da quella della sospensione
obbligatoria di dipendenti e di amministratori pubblici condannati
per taluni dei reati contemplati dalla legge n. 55 del 1990, come
modificata dalla legge n. 16 del 1992, sulla prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso (in ordine alla quale è stata ritenuta
non fondata una questione di legittimità costituzionale con la
sentenza n. 184 del 1994), perché in quel caso la sospensione
potrebbe essere oggetto di revoca amministrativa, mentre nella
presente fattispecie essa sarebbe atta a produrre effetti
irrevocabili, se non altro in termini di danni non risarcibili
nemmeno al sopravvenire di una successiva sentenza di assoluzione;
che il giudice a quo rilevando che nella specie la misura
cautelare deriva da una condanna, non definitiva, la cui esecuzione
è stata sospesa dalla stessa sentenza che l'ha pronunciata, ricorda
la giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto illegittime norme
le quali comportavano il perdurare della sospensione dall'esercizio
di determinate professioni anche dopo il venir meno della misura
cautelare restrittiva che vi aveva dato origine, osservando che in
quei casi non sarebbe apparso razionale che un provvedimento
amministrativo di sospensione obbligatoria, che ha la stessa natura e
si basa sulle stesse situazioni per le quali è previsto un
provvedimento giudiziario, non offra al soggetto colpito analoghe
garanzie quanto alla durata;
che si è costituito uno degli attori nel giudizio a quo
chiedendo l'accoglimento della questione, e sostenendo fra l'altro
che il dubbio di costituzionalità potrebbe essere superato solo
intendendo la norma nel senso che la sospensione non operi quando è
sospesa l'esecuzione della sentenza di condanna;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile,
per insufficiente chiarezza della motivazione sulla non manifesta
infondatezza, ovvero manifestamente infondata.
Considerato che l'impugnato art. 9 del decreto-legge n. 143 del
1991 risulta abrogato dall'art. 161, comma 2, del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, in forza del quale però esso restava
applicabile, al pari delle altre disposizioni ivi indicate, "fino
alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle
autorità creditizie" ai sensi dello stesso decreto legislativo n.
385 del 1993;
che nella materia de qua è sopravvenuto, dopo l'emanazione della
ordinanza introduttiva del presente giudizio, il regolamento
approvato con il decreto del Ministro del tesoro 18 marzo 1998, n.
161 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di
onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle
banche e delle cause di sospensione), adottato in base all'art. 26
del d.lgs. n. 385 del 1993, che a detto regolamento demandava il
compito di stabilire i requisiti di professionalità e di
onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso banche (comma 1), requisiti il cui
difetto determina la decadenza dall'ufficio, dichiarata dal consiglio
di amministrazione (comma 2), nonché il compito di stabilire "le
cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua
durata", sospensione dichiarata anch'essa dal consiglio di
amministrazione (comma 3);
che l'art. 6 del predetto regolamento disciplina la sospensione
dalla carica degli amministratori, sindaci e direttori generali delle
banche, stabilendo fra l'altro che è causa di sospensione -
dichiarata dal consiglio di amministrazione - la condanna, con
sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 5, comma
1, lettera c) del medesimo regolamento, reati in gran parte
corrispondenti a quelli che davano luogo alla sospensione in base
alla previgente disposizione, impugnata in questa sede;
che, a parte ogni altra considerazione, non si potrebbe
prospettare l'eventualità di un trasferimento della questione alla
disposizione sopravvenuta, che è contenuta in un atto privo di forza
di legge;
che pertanto si rende opportuno restituire gli atti al giudice a
quo perché valuti nuovamente la questione e la sua rilevanza alla
luce dello ius superveniens rappresentato dal citato decreto
ministeriale 18 marzo 1998, n. 161.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 aprile 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1999.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1999:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte