Ordinanza n. 150/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 52d.lgs. 22/1997
usata come parametro
citata
- art. 3d.l. 397/1988
- art. 56legge 475/1988
- art. 52legge 475/1988
- art. 34legge 689/1981
- art. 35legge 689/1981
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e
2, e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e94/62/CEE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio), promosso con ordinanza emessa il 22 maggio
1997 dal pretore di Roma, iscritta al n. 718 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 maggio 1997, pervenuta a
questa Corte il 27 ottobre 2000, il pretore di Roma ha sollevato, in
riferimento agli artt. 76, 77 e 9, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2,
e 56, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio);
che il remittente osserva che le norme che prevedevano i
reati contravvenzionali per i quali si procede- concernenti la omessa
tenuta dei registri di carico e scarico relativi alla produzione di
rifiuti speciali e tossiconocivi, e l'omessa comunicazione nei
termini della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti -,
vale a dire gli artt. 3, commi 3 e 5, e 9-octies del decreto legge
9 settembre 1988, n. 397 (convertito, con modificazioni, nella legge
9 novembre 1988, n. 475), sono state abrogate dall'art. 56 del d.lgs.
n. 22 del 1997, mentre l'art. 52 dello stesso d.lgs. n. 22 del 1997
punisce oggi quei comportamenti omissivi con una sanzione
amministrativa pecuniaria;
che la sopravvenuta depenalizzazione appare al remittente in
contrasto, in primo luogo, con i principi e criteri direttivi dettati
dalla legge di delega 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alla Comunità europea - legge comunitaria 1993), sulla cui base (a
seguito della sostituzione del termine originario della delega,
disposta dall'art. 6, comma 1, della legge n. 52 del 1996) è stato
emanato il d.lgs. n. 22 del 1997, e dunque in contrasto con l'art. 76
della Costituzione, sia perché la norma di delega, prevedendo che
fosse fatta "salva l'applicazione delle norme penali vigenti",
avrebbe vietato di degradare ad illeciti amministrativi comportamenti
già penalmente sanzionati; sia perché l'interesse alla tutela
dell'ambiente, a presidio del quale sono dettate le norme in
questione, rientrerebbe nell'ambito degli interessi generali
dell'ordinamento interno "del tipo di quelli tutelati dagli artt. 34
e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689", per i quali la citata
norma di delega prevede l'impiego di sanzioni penali; sia infine
perché la stessa norma di delega,
imponendo di prevedere sanzioni identiche a quelle comminate per
fattispecie omogenee e di pari offensività, precluderebbe a sua
volta la depenalizzazione delle condotte considerate, e impedirebbe
modifiche del quadro sanzionatorio per condotte riconducibili alla
medesima ratio di altre relative a materie "vicine", non interessate
dalla delega;
che la disposta depenalizzazione contrasterebbe inoltre con
l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe leso il
bene della protezione dell'ambiente;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile
e comunque infondata.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 456 del 1998 e con
ordinanze n. 193 e n. 267 del 1999, successive all'ordinanza di
rimessione introduttiva del presente giudizio, e da ultimo con
l'ordinanza n. 86 del 2001, ha già esaminato analoghe questioni,
sollevate in riferimento agli stessi parametri e sotto i medesimi
profili, dichiarandole non fondate e manifestamente infondate;
che, in particolare, la Corte ha ritenuto che l'art. 2,
lettera d, della legge di delega non precludeva al legislatore
delegato di rivedere anche l'impianto sanzionatorio nella materia,
oggetto, sulla base della stessa delega, di una nuova compiuta
disciplina, restando entro i limiti stabiliti dall'art. 2, comma 1,
lettera d, terza proposizione, della medesima legge n. 146 del 1994;
che il riferimento agli interessi "del tipo di quelli tutelati dagli
articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689" si configura
come un limite alla facoltà del legislatore delegato di stabilire
nuove sanzioni penali, più che come una direttiva che lo vincolasse
a prevedere comunque siffatte sanzioni, sicché il legislatore
delegato poteva scegliere, in base ad un apprezzamento largamente
discrezionale, se ricorrere alle sanzioni penali - che non
costituiscono l'unico strumento di tutela degli interessi ambientali
- o a quelle amministrative in relazione alle violazioni in esame,
non potendosi d'altra parte meccanicamente ricavare dal tipo di
sanzione l'esistenza di un diverso livello di protezione
dell'ambiente, anche tenuto conto che la scelta delle sanzioni è
legata essenzialmente ad una valutazione, ampiamente discrezionale,
di efficacia e di proporzionalità delle medesime; e che non vale il
richiamo al criterio della identità delle sanzioni rispetto ad altre
violazioni già punite a titolo di reato dalla legislazione
previgente e aventi caratteristiche di omogeneità e di pari
offensività, trattandosi nella specie di infrazioni specificamente
riferite alla disciplina dei rifiuti, in ordine alle quali non è
dato rinvenire nella legislazione vigente, rispetto ad altre
violazioni, termini di raffronto così stringenti da far ritenere
imposta una identità di sanzioni (ordinanza n. 267 del 1999);
che, quanto alla denunciata violazione dell'art. 9, secondo
comma, della Costituzione, la Corte ha affermato che non è possibile
invocare la protezione costituzionale dell'interesse alla tutela
dell'ambiente, in assenza di obblighi di penalizzazione ricavabili
dalla Costituzione, come fondamento per l'estensione della sanzione
penale a condotte che il legislatore, unico abilitato a individuare i
reati e le pene, non abbia ritenuto di sottoporre a tale sanzione
(ordinanze n. 267 del 1999 e n. 86 del 2001);
che l'odierna ordinanza di rimessione, di tenore identico a
quella esaminata con l'ordinanza n. 86 del 2001, non prospetta
argomenti nuovi rispetto a quelli già scrutinati dalla Corte,
sicché la questione appare manifestamente infondata sotto ogni
profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 52, commi 1 e 2, e 56, comma
1, lettera c), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio), sollevata, in riferimento agli artt. 76, 77 e 9,
secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:150 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte