Ordinanza n. 151/1985
Altra decisione · depositata il 14/05/1985 · relatore Leopoldo Elia
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 18d.P.R. 752/1976
- art. 1d.P.R. 108/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale nell'articolo unico,
commi primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216 (Norme di
attuazione dello Statuto Trentino- Alto Adige. Modifica all'art. 18
d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752: dichiarazione di appartenenza al gruppo
linguistico) promosso con ordinanza emessa il 28 settembre 1981 dal
Pretore di Bolzano sul ricorso proposto da Pasquali Alberto c/Turri Pia
iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 dell'anno 1982.
Visti gli atti di costituzione di Pasquali Alberto e della
Provincia Autonoma di Bolzano, nonché l'atto di intervento della
Presidenza della Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano;
udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1985 il Giudice relatore
Leopoldo Elia;
uditi gli avv.ti Sergio Dragogna e Massimo Severo Giannini per
Pasquali, nonché l'avv. Giuseppe Guarino per la Provincia Autonoma di
Bolzano.
Ritenuto che il Pretore di Bolzano con l'ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento
agli artt. 3, 22 e 29 della Costituzione - dell'articolo unico, commi
primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, in quanto,
nell'obbligare i coniugi residenti nella provincia di Bolzano,
appartenenti a diversi gruppi linguistici, a rendere per i figli
minori, in sede di censimento, dichiarazione di appartenenza ad un
gruppo linguistico ed a scegliere tra quelli italiano, tedesco o
ladino, non consente di dichiararne l'"appartenenza al gruppo
mistilingue";
considerato che il successivo d.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, con
l'art. 1, nel modificare l'art. 18 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752,
nel testo novellato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dà facoltà ai
genitori, in occasione del censimento generale della popolazione, di
astenersi dal rendere la dichiarazione di appartenenza dei figli
minori, qualora:
a) si dichiarino appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra
quelli di cui all'art. 89 del Testo Unico dello Statuto del
Trentino-Alto Adige;
b) e non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno
dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli stessi;
che, pertanto, anche in relazione al disposto dell'art. 2 del
d.P.R. n. 108 del 1985, è opportuno rimettere gli atti al giudice a
quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla
stregua dello jus superveniens;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte