Ordinanza n. 151/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/05/1997 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 67/1988
usata come parametro
citata
- art. 31legge 41/1986
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3
e 4, legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)),
promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1996 dal pretore di Roma
nel procedimento civile vertente tra Lodi Sandro ed altri e INPS ed
altro iscritta al n. 895 del registro ordinanze 1996 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie
speciale, dell'anno 1996;
Visto l'atto di costituzione di Piacentini Gianfranco ed altri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1997 il giudice relatore
Fernando Santosuosso;
Uditi l'avvocato Salvatore Orestano per Piancentini Gianfranco ed
altri e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che nel corso della controversia previdenziale tra Lodi
Sandro ed altri nei confronti dell'INPS il pretore di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 3, 35, 53 e 81 della Costituzione, dell'art. 10, commi 2,
3 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988));
che il giudice a quo, dopo aver premesso, in punto di rilevanza,
che i ricorrenti chiedono la declaratoria di inesistenza dell'obbligo
di contribuzione al Servizio sanitario nazionale di cui alle norme in
esame, dichiara di essere a conoscenza del fatto che analoghe
questioni sono state dichiarate infondate da questa Corte con le
sentenze n. 167 del 1986 e n. 431 del 1987;
che la normativa in oggetto è stata sottratta alla declaratoria
di illegittimità costituzionale soltanto in virtù del suo carattere
transitorio, mentre il legislatore, dettando l'art. 10 della legge n.
67 del 1988, non ha dato esecuzione ai moniti rivolti da questa
Corte, limitandosi a ridurre le aliquote di contribuzione;
che pertanto, secondo il pretore rimettente, le norme impugnate
sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 35 della Costituzione
poiché determinano un'ingiusta disparità di trattamento tra
lavoratori subordinati ed autonomi, con l'art. 53 della Costituzione
per la mancanza dei necessari criteri di progressività, nonché con
l'art. 81 Cost.;
che nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si sono
costituite le parti private, chiedendo l'accoglimento della questione
prospettata dal giudice a quo ed evidenziando in particolare che la
contribuzione in oggetto ha sempre di più assunto i connotati di un
vero e proprio tributo, gravante sui redditi più bassi in quanto
strutturato col criterio della proporzionalità;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che le prospettate questioni vengano preliminarmente
dichiarate inammissibili o, comunque, infondate nel merito;
Considerato che il pretore rimettente ha sollevato la presente
questione senza fare alcuno specifico riferimento alla fattispecie
concreta sottoposta al suo esame, ossia senza chiarire né le
qualifiche professionali degli attori, né gli anni di contribuzione
in contestazione; ciò che rileva anche in relazione alla variazione
delle aliquote che il legislatore ha disposto nel corso degli anni;
che il rimettente non chiarisce nemmeno se gli attori contestino
soltanto il quantum della prestazione posta a loro carico in favore
del Servizio sanitario nazionale, oppure anche l'an della medesima;
che l'incompletezza dell'ordinanza riguarda infine anche le norme
da impugnare (in particolare si omette l'art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41) ed i parametri di riferimento (non risulta
alcuna motivazione in ordine al contenuto della presunta lesione
dell'art. 81 Cost.);
che, pertanto, la questione è prospettata con una motivazione
del tutto carente, sicché dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile (v., tra le altre, ordinanze n. 431 del 1988 e n. 595
del 1988).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, commi 2, 3 e 4, della legge
11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988))
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35, 53 e 81 della
Costituzione, dal pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, nel
Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte