Ordinanza n. 151/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 17/05/2001 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 446Codice di procedura penale
- art. 224d.lgs. 51/1998
- art. 223d.lgs. 51/1998
usata come parametro
citata
- art. 33legge 479/1999
- art. 223legge 82/2000
- art. 4-terlegge 82/2000
- art. 1legge 144/2000
- art. 4-terlegge 144/2000
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale: degli artt. 223 e 224 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di
istituzione del giudice unico di primo grado), promossi, nell'ambito
di diversi procedimenti penali, con otto ordinanze emesse il
25 febbraio e il 28 luglio 2000 dal tribunale di Verona, sezione
distaccata di Soave, iscritte ai nn. 566 e da 734 a 740 del registro
ordinanze 2000, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 42 e 49, 1a serie speciale, dell'anno 2000; dell'art. 223 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nonché degli artt. 224
del predetto decreto legislativo n. 51 del 1998 e 446 del codice di
procedura penale, promosso, nell'ambito di un procedimento penale,
con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 dal tribunale di Locri,
iscritta al n. 569 del registro ordinanze 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 maggio 2000 il tribunale
di Locri ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, due diverse questioni di legittimità costituzionale:
l'una avente ad oggetto l'art. 223 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), nella parte in cui prevede che solo nei
giudizi di primo grado in corso alla data di efficacia del decreto
l'imputato possa chiedere, prima dell'inizio dell'istruzione
dibattimentale, il giudizio abbreviato; l'altra concernente gli
artt. 446 del codice di procedura penale, come modificato
dall'art. 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999,
n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al
tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di
procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e
all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso
civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di
esercizio della professione forense) e 224 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non consentono, salvo che
nei giudizi di primo grado in corso al 2 giugno 1999 (data di
efficacia del decreto legislativo n. 51 del 1998), che l'imputato
possa avanzare richiesta di patteggiamento prima dell'inizio
dell'istruzione dibattimentale;
che il tribunale di Locri premette che, nell'ambito di un
procedimento nel quale il decreto di rinvio a giudizio era stato
pronunciato dal giudice dell'udienza preliminare il 22 settembre
1999, nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, quattro
imputati hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato e
un altro imputato ha chiesto l'applicazione della pena ex art. 444
cod. proc. pen;
che, ad avviso del rimettente, ai sensi degli artt. 223 e 224
del decreto legislativo n. 51 del 1998 le richieste non sono
ammissibili, non vertendosi in ipotesi di giudizio già in corso alla
data di entrata in vigore del decreto medesimo, e in quanto la
richiesta di patteggiamento, proposta dopo l'entrata in vigore della
legge n. 479 del 1999, risulta altresì preclusa dalle modifiche
recate dall'art. 33 di tale legge all'art. 446 cod. proc. pen;
che di conseguenza, con riferimento alla prima questione, il
tribunale rimettente ritiene che l'art. 223 del decreto legislativo
n. 51 del 1998 sia in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto
irragionevolmente comporta che un imputato, al quale la normativa
precedente precludeva la possibilità di chiedere di essere giudicato
con il rito abbreviato, può vedersi riconosciuta detta opportunità
soltanto ove ricorra la circostanza, del tutto casuale, che il suo
processo fosse pendente alla data del 2 giugno 1999;
che l'imputato verrebbe quindi privato del diritto di essere
giudicato "secondo il meccanismo che gli consente di patire, in caso
di condanna, una pena più mite";
che, quanto alla seconda questione, ad avviso del tribunale
gli artt. 446 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 33 della
legge n. 479 del 1999, e 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998
sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto
all'imputato rinviato a giudizio a seguito di udienza preliminare
celebrata successivamente al 2 giugno 1999 sarebbe irragionevolmente
preclusa la possibilità di chiedere in dibattimento di essere
giudicato con il rito previsto dall'art. 444 cod. proc. pen. soltanto
perché del tutto casualmente il processo non era già pendente al
2 giugno 1999, e sarebbe ingiustificatamente riservato un trattamento
deteriore rispetto agli imputati il cui processo era invece in corso
a tale data;
che anche in questo caso l'imputato verrebbe privato del
diritto di essere giudicato con un rito che gli "consenta di patire,
in caso di affermazione di responsabilità, una pena più mite";
che con otto ordinanze, emesse in data 25 febbraio 2000 e
28 luglio 2000, il tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità costituzionale degli artt. 223 (evocato solamente
nell'ordinanza n. 566 del 2000) e 224 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, nella parte in cui non prevedono la
possibilità di accedere "ad applicazione di pena anche per
l'imputato che, avendo proposto opposizione a decreto penale di
condanna dopo la data del 2 giugno 1999, ma prima della data del 2
gennaio 2000, non ne abbia fatta espressa richiesta con l'atto di
opposizione";
che il tribunale di Verona premette che, prima del compimento
delle formalità di apertura del dibattimento, gli imputati avevano
avanzato in udienza, con il consenso del pubblico ministero,
richiesta di applicazione della pena;
che tali richieste sarebbero da ritenere inammissibili
perché, in assenza di disposizioni transitorie e in virtù del
principio tempus regit actum, nei dibattimenti celebrati dopo il
2 gennaio 2000 devono trovare applicazione le disposizioni vigenti al
momento della decisione, introdotte dalla legge n. 479 del 1999 in
materia di termini per la proposizione della richiesta di
applicazione della pena;
che, tuttavia, l'immediata applicabilità della nuova
disciplina a procedimenti instaurati a seguito di opposizione a
decreto penale di condanna presentata prima della sua entrata in
vigore sarebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., per l'ingiustificata
diversità di trattamento riservata a imputati che hanno proposto
opposizione a decreto penale di condanna prima del 2 gennaio 2000, a
seconda che tale opposizione sia precedente ovvero successiva al
2 giugno 1999;
che la disciplina censurata violerebbe inoltre l'art. 24
della Costituzione perché modifica arbitrariamente, in corso di
causa e con effetto retroattivo, le regole relative alla possibilità
di accedere ai riti alternativi, cui conseguono consistenti riduzioni
di pena;
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la Corte dichiari inammissibili o infondate le
questioni concernenti l'immediata applicabilità ai procedimenti in
fase dibattimentale dei nuovi termini di decadenza per la richiesta
di patteggiamento e restituisca gli atti al Tribunale di Locri in
relazione alla questione, sollevata con l'ordinanza iscritta al
n. 569 del r.o. del 2000, avente ad oggetto l'esperibilità in via
transitoria del giudizio abbreviato in dibattimento (art. 223 del
d.lgs. n. 51 del 1998), alla luce dello jus superveniens costituito
dall'art. 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante
"Modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare
nella fase del giudizio abbreviato", convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 5 giugno 2000, n. 144.
Considerato che il tribunale di Locri solleva, nella medesima
ordinanza, due diverse questioni di legittimità costituzionale,
censurando con la prima l'art. 223 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, in quanto consente soltanto all'imputato il
cui processo era pendente al 2 giugno 1999 di chiedere e di accedere
al rito abbreviato fino all'inizio dell'istruzione dibattimentale;
con la seconda, gli artt. 446 del codice di procedura penale, come
modificato dall'art. 33 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, e 224
del decreto legislativo n. 51 del 1998, in quanto consentono
all'imputato di avanzare richiesta di patteggiamento in dibattimento,
prima dell'inizio dell'istruzione dibattimentale, soltanto nei
giudizi di primo grado che erano in corso alla data del 2 giugno
1999;
che il tribunale di Verona prospetta censure analoghe,
lamentando che gli artt. 223 e 224 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, in materia di istituzione del giudice unico
di primo grado, non dettano una disciplina transitoria che regoli
l'applicabilità ai procedimenti in corso delle nuove disposizioni in
tema di termini di decadenza per la presentazione della richiesta di
patteggiamento, introdotte dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479;
che identica è la sostanza delle questioni, tutte
concernenti i termini entro i quali deve essere presentata a pena di
inammissibilità richiesta di applicazione della pena, per cui deve
essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
che dalle ordinanze di rimessione emerge che tutte le
questioni di legittimità costituzionale si riferiscono a situazioni
processuali nelle quali la vocatio in jus si colloca in un momento
compreso tra la data di efficacia del decreto legislativo n. 51 del
1998 (2 giugno 1999) e la data di entrata in vigore della legge
n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000);
che con le censure aventi a oggetto gli artt. 446, comma 1,
cod. proc. pen. e 224 del decreto legislativo n. 51 del 1998 il
Tribunale di Locri denuncia che l'autonoma incidenza delle due norme
nei dibattimenti instaurati dopo l'entrata in vigore della legge
n. 479 del 1999, a seguito di rinvio a giudizio successivo alla data
in cui è divenuto efficace il d.lgs n. 51 del 1998, condurrebbe in
ogni caso a escludere che l'imputato possa avanzare richiesta di
patteggiamento nella fase degli atti preliminari del dibattimento;
che, ad avviso del rimettente, tale facoltà da un canto
sarebbe oramai esclusa dal nuovo testo dell'art. 446 cod. proc. pen.,
dall'altro non sarebbe neppure riconosciuta in via transitoria,
ratione temporis dall'art. 224 del d.lgs. n. 51 del 1998;
che il tribunale rimettente presuppone, dunque, che i nuovi
termini per la presentazione della richiesta di patteggiamento
previsti dall'art. 446 cod. proc. pen., in assenza di un'apposita
disciplina transitoria, si applichino indiscriminatamente ad ogni
situazione processuale in corso, nonostante comportino effetti di
decadenza con efficacia retroattiva, che si sarebbero già verificati
in un momento in cui la nuova normativa non era ancora in vigore;
che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare con le
ordinanze n. 560 del 2000 e n. 127 del 2001, tale presupposto
interpretativo è palesemente erroneo in quanto, "anche in mancanza
di qualsiasi norma transitoria, il nuovo equilibrio delineato dal
legislatore tra le fasi delle indagini preliminari, dell'udienza
preliminare e del giudizio dibattimentale, cui è strettamente
collegata la mutata disciplina dei procedimenti speciali, conduce
necessariamente ad escludere che i nuovi termini di decadenza possano
riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai
scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento
dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999";
che pertanto la questione di legittimità costituzionale
formulata con riferimento all'art. 446 cod. proc. pen. va dichiarata
manifestamente infondata;
che, per quanto concerne la questione, sollevata dal
tribunale di Locri, avente ad oggetto l'art. 224 del d.lgs. n. 51 del
1998, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa presentare
in dibattimento richiesta di applicazione della pena anche nei
giudizi instaurati successivamente al 2 giugno 1999 e pendenti alla
data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, e le analoghe
questioni riferite agli artt. 223 e 224 del citato d.lgs., sollevate
dal Tribunale di Verona, con la già menzionata ordinanza n. 560 del
2000 questa Corte ha rilevato che "le norme transitorie contenute nel
decreto legislativo n. 51 del 1998 non hanno - né avrebbero potuto
avere, stante la successione cronologica dei due provvedimenti
legislativi - alcun collegamento con la disciplina dell'istituto del
patteggiamento introdotta dalla legge n. 479 del 1999" e che "le
disposizioni censurate sono irrilevanti rispetto all'applicazione dei
nuovi termini di decadenza della richiesta di applicazione della
pena, per il motivo assorbente che la legge che ha modificato tali
termini non era ancora venuta ad esistenza";
che pertanto le relative questioni vanno dichiarate
manifestamente inammissibili;
che, infine, circa la questione avente ad oggetto l'art. 223
del d.lgs. n. 51 del 1998, nella parte in cui non prevede che
l'imputato, quando l'istruzione dibattimentale non ha ancora avuto
inizio, possa chiedere in dibattimento il rito abbreviato anche nei
giudizi instaurati dopo il 2 giugno 1999, successivamente
all'ordinanza di rimessione l'art. 4-ter della legge 5 giugno 2000,
n. 144 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge
7 aprile 2000 n. 82, recante "Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato") ha
innovato il quadro normativo di riferimento, consentendo di
presentare richiesta di rito abbreviato nei giudizi di primo grado
nei quali non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale;
che, pertanto, gli atti relativi a tale questione devono
essere restituiti al giudice rimettente, perché verifichi se la
questione stessa sia tuttora rilevante nel giudizio a quo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 224 del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico di primo grado), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal tribunale di Locri, con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 223 e 224 del predetto
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di
Verona, sezione distaccata di Soave, con le ordinanze in epigrafe;
Ordina la restituzione al tribunale di Locri degli atti relativi
alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 223 del
decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte