Art. 446 c.p.p.Richiesta di applicazione della pena e consenso

Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo, 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3, e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 ((o all'udienza prevista dal comma 2-bis dello stesso articolo)). La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente; negli altri casi sono formulati con atto scritto. La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata ((da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore)). Il consenso sulla richiesta puo' essere dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarieta' della richiesta o del consenso, dispone la comparizione dell'imputato. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art446 · fonte su Normattiva