Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termine per la richiesta - Decorrenza della notificazione all’imputato o al difensore del decreto o dell’avviso della data fissata per il giudizio immediato - Prospettata irragionevole disciplina con violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta normativa di modifica - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Restituzione degli atti al giudice 'a quo' per la valutazione della persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 458, comma 1, del codice di procedura penale, come richiamato dall'art. 446, comma 1, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui non prevede che anche il termine per chiedere l'applicazione della pena decorra dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato. Successivamente all'ordinanza di rimessione, infatti, la legge 12 giugno 2003, n. 134 ha introdotto numerose modifiche all'istituto dell'applicazione della pena, prevedendo, all'art. 5, comma 1, anche una specifica disciplina transitoria.
Riguarda ancheart. 458 Codice di procedura penale
Processo penale - Rapporto con il procedimento disciplinare - Sentenze di applicazione della pena su richiesta - Effetto di giudicato nel procedimento disciplinare - Applicabilità retroattiva, ovvero alle pronunce intervenute anteriormente alla nuova disciplina - Violazione del diritto alla difesa esplicabile nel procedimento disciplinare - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, l'articolo 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla sua entrata in vigore. Infatti la componente negoziale propria dell'istituto del patteggiamento, postula certezza e stabilità del quadro normativo che fa da sfondo alla scelta compiuta dall'imputato e preclude che successive modificazioni legislative vengano ad alterare 'in pejus' effetti salienti dell'accordo suggellato con la sentenza di patteggiamento. Ed effetto saliente dell'accordo era indubbiamente la garanzia (integrità del diritto di difesa in tutti i successivi giudizi civili, amministrativi e disciplinari nei quali il medesimo fatto avesse avuto rilievo) retroattivamente incisa dalla norma denunciata. - Sull'istituto del patteggiamento v. citate sentenze n. 251/1991, n. 313/1990 e n. 66/1990.
Riguarda ancheart. 10 legge 97/2001art. 445 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 653 Codice di procedura penale
Processo penale - Nuova disciplina - Termini di decadenza per la richiesta di applicazione della pena - Immediata applicabilità con efficacia retroattiva, in mancanza di disposizioni transitorie - Preclusione della facolta' di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento - Prospettata disparità di trattamento tra imputati nonche' lamentato mutamento delle regole valide per i processi in corso con effetti incidenti anche sulla misura della pena e sul contenuto dei provvedimenti sanzionatori - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt.: (a) 33, comma 1, lettera a), della legge 16 dicembre 1999, n. 479, nella parte in cui modifica l'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale; (b) 446, comma 1, del codice di procedura penale; (c) 555, comma 2, del codice di procedura penale; (d) 464, comma 3, del codice di procedura penale, tutti nella parte in cui non prevedono che i soggetti rinviati a giudizio in processi transitati per l'udienza preliminare nel periodo compreso fra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000 possano avvalersi della facoltà di patteggiare la pena sino all'apertura del dibattimento. I giudici 'a quo' fondano infatti le loro censure su un errato presupposto interpretativo, in quanto le innovazioni apportate dalla legge n. 479 del 1999 alla disciplina delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e del giudizio ed ai rapporti tra tali fasi processuali hanno determinato la trasformazione del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena e la loro anticipazione a momenti precedenti il dibattimento. Pertanto, anche in mancanza di qualsiasi norma transitoria, si deve escludere che i nuovi termini di decadenza possano riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, essendo già stato disposto il rinvio a giudizio al momento dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999. - Nello stesso senso, v. ordinanza n. 560/2000. M.R.
Riguarda ancheart. 555 Codice di procedura penaleart. 464 Codice di procedura penaleart. 33 legge 479/1999
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta - Termini decadenziali - Assenza di una disciplina transitoria - Richiesta di patteggiamento sino all'apertura del dibattimento - Improponibilità nei procedimenti in corso - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento tra imputati, con ingiustificato mutamento delle regole processuali incidente sul trattamento penale - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 446, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non fa salva nei giudizi in corso, nei quali il rinvio a giudizio è stato disposto prima dell'entrata in vigore della legge n. 479 del 1999 (2 gennaio 2000), la facoltà dell'imputato di chiedere l'applicazione della pena sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Infatti, anche in mancanza di norme transitorie, i nuovi termini di decadenza introdotti da quest'ultima legge non possono riguardare procedimenti nei quali tali termini sarebbero oramai scaduti, perchè altrimenti l'imputato verrebbe privato della possibilità di compiere un atto, prima che fosse scaduto il termine concessogli a tal fine dalla disciplina previgente. - Nello stesso senso, v. ordinanze n. 127/2001, n. 560/2001. M. R.
Processo penale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Termine per la presentazione della richiesta - Modifica normativa - Ritenuta applicabilità del nuovo termine in base al principio tempus regit actum - Dedotta lesione del principio di eguaglianza, per irragionevole eguale trattamento di situazioni diverse e diverso trattamento di situazioni eguali, nonché violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e di buon andamento della amministrazione della giustizia - Erroneità del presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 446, comma 1, 446, comma 3, e 557, comma 2, del codice di procedura penale, relative al nuovo sistema dei termini di presentazione della richiesta di applicazione della pena, introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, con riferimento alle ipotesi di rinvio a giudizio a seguito di udienza preliminare e di decreto di giudizio immediato (art. 446), nonché di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (artt. 464 e 557, relativi, rispettivamente, al procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale e monocratica), sollevate, rispettivamente, in riferimento agli articoli 3, 24 e 25, secondo comma, nonché, infine, 3, 24 e 97 della Costituzione, sulla base di un erroneo presupposto interpretativo, perché: determinerebbero una ingiustificata disparità di trattamento tra imputati, a seconda che il dibattimento sia stato fissato prima o dopo il 12 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 479 del 1999; precluderebbero una scelta difensiva comportante, tra l'altro, una consistente riduzione di pena; determinerebbero la perdita di un diritto incidente sulla quantità della stessa e sulla natura e gli effetti penali della condanna; farebbero ricadere sull'imputato le conseguenze del ritardo della celebrazione dei processi penali. Infatti, si porrebbe in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione una disciplina che escludesse retroattivamente l'imputato dall'esercizio di un diritto il cui termine, scaduto in base alla nuova legge (che, nell'ottica di un diverso bilanciamento tra incentivazione dei riti alternativi ed esigenze di più' economica e razionale utilizzazione delle risorse processuali, ha comportato una radicale trasformazione anche del sistema dei termini di decadenza per la formulazione della richiesta di applicazione della pena, anticipati a momenti precedenti il dibattimento), e' ancora in corso secondo le norme in vigore al momento in cui e' stato disposto il rinvio a giudizio, e sacrificasse così il diritto di difesa, privando l'imputato dei vantaggi processuali e sostanziali connessi all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta. A.G.
Riguarda ancheart. 464 Codice di procedura penaleart. 557 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - IPOTESI DI RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO (PER AVERE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO ERRONEAMENTE PRONUNCIATO SENTENZA DI NON DOVERSI PROCEDERE) - ESCLUSIONE DAL BENEFICIO PER SUPERAMENTO DEL TERMINE PREVISTO PER LA FORMULAZIONE DELLA RICHIESTA (DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO) - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DEL PRESUPPOSTO ALLA LUCE DELLA CONCRETA VICENDA PROCESSUALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 446, primo comma, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la possibilita' di formulare richiesta di applicazione della pena anche nel giudizio di appello, quando in esso si proceda alla rinnovazione del dibattimento a norma dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., in quanto, nella specie, l'omessa presentazione della richiesta di applicazione della pena entro il termine di cui all'art. 446, primo comma, cod. proc. pen. e' dipesa dalla scelta difensiva, liberamente esercitata, di sollecitare in via esclusiva la richiesta di proscioglimento anticipato per un supposto vizio dell'atto di querela (mentre, ove l'imputato, se presente al dibattimento di primo grado, o il suo difensore, se munito di procura speciale, avesse esercitato, subordinatamente alla richiesta di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., la facolta' di presentare tempestivamente richiesta di applicazione della pena, il giudice di appello avrebbe potuto, in applicazione dell'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., pronunciare sentenza di patteggiamento in riforma della sentenza di proscioglimento di primo grado). - S. n. 101/1993.
Riguarda ancheart. 604 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - UDIENZA DIBATTIMENTALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - RITENUTA POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA RICHIESTA INNANZI AD ALTRETTANTI E DIVERSI COLLEGI PRIMA DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - RITENUTA IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI DICHIARARE INAMMISSIBILE LA RICHIESTA IN QUANTO MERAMENTE RIPRODUTTIVA DELLA PRECEDENTE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE E DI QUELLO DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questione gia' dichiarata infondata per erroneita' del presupposto interpretativo. - S. n. 439/1993. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA CONGRUITA' DELLA PENA RICHIESTA - VALUTAZIONE A TAL FINE DELLA PENA CONCRETAMENTE APPLICABILE E NON DI QUELLA IRROGABILE IN ASSENZA DELLA RIDUZIONE FINO A UN TERZO - OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONE TRA ENTITA' DELLA PENA E GRAVITA' DELL'OFFESA.
Come gia' affermato dalla Corte, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta il controllo del giudice deve essere esercitato sulla congruita' della pena in concreto, quale indicata nella richiesta consensuale delle parti e non su quella astrattamente irrogabile in assenza della riduzione ("fino ad un terzo") prevista dal primo comma dell'art. 444. Tale controllo, evidentemente, non puo' non estendersi anche all'osservanza del principio di proporzione tra entita' della pena e gravita' dell'offesa, comprendendo quindi anche una valutazione sull'effettivo valore rieducativo della pena in relazione alla sua pregnante finalita'. - V. massime B e C.; v. S. n. 313/1990. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RITENUTA RADICALE ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI DETTO PROCEDIMENTO - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA FINALITA' DI RIEDUCAZIONE DELLA PENA PER INCONGRUITA' DELLA STESSA A CAUSA DELLA DIMINUZIONE DELLA STESSA FINO A UN TERZO - LAMENTATO CONTRASTO CON I PRINCIPI DIRETTIVI DELLA LEGGE-DELEGA - ASSERITA VIOLAZIONE, ALTRESI', DEI PRINCIPI DELL'INVIOLABILITA' DELLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA GARANZIA DEL DIRITTO DI DIFESA, DEL DOVERE DI MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI NONCHE' DELLA RAGIONEVOLEZZA DELLE SCELTE DISCREZIONALI DEL LEGISLATORE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Questioni gia' dichiarate infondate. - V. massime A e C.; v. S. nn. 313/1990 e 116/1992. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 448 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 445 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 447 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RICHIESTA PRESENTATA NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO "A QUO" - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per difetto di rilevanza in quanto risulta che nel giudizio "a quo" la richiesta di patteggiamento non e' stata presentata durante le indagini preliminari, bensi' "in limine" al dibattimento. - V. massime A e B. red.: G. Conti
Riguarda ancheart. 447 Codice di procedura penalelegge 81/1987art. 448 Codice di procedura penaleart. 445 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - TERMINE PER ESERCITARE LA FACOLTA' DI CHIEDERE IL C.D. PATTEGGIAMENTO - CENSURABILITA' - ESCLUSIONE - RISPONDENZA ALLA RATIO DELL'ISTITUTO.
Non e' di per se censurabile la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) in ordine al termine entro il quale puo' essere esercitata la facolta' di chiedere il c.d. patteggiamento: infatti, che tale facolta' sussista fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado non e' certamente irragionevole in quanto anzi risponde perfettamente alla 'ratio' dell'istituto. - Cfr. S. n. 101/1993. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 41/1994massima n. 20325 PROCESSO PENALE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA ("PATTEGGIAMENTO") - POSSIBILITA' PER LE PARTI DI RICHIEDERLA ANCHE DOPO IL TERMINE STABILITO (DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO) IN CASO DI CONTESTAZIONE ALL'UDIENZA, CON IL CONSENSO DELL'IMPUTATO, DI UN FATTO NUOVO - MANCATA PREVISIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA, RISPETTO ALL'IPOTESI IN CUI, NON CONSENTENDO L'IMPUTATO ALLA CONTESTAZIONE ED INIZIANDOSI QUINDI, PER IL FATTO NUOVO, UN ALTRO PROCEDIMENTO, LA RICHIESTA DI PATTEGGIAMENTO E' INVECE POSSIBILE - LAMENTATA IRRAZIONALITA', ALTRESI', PER IL PREGIUDIZIO ARRECATO ALLA SPEDITEZZA DEI PROCESSI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
In caso di contestazione a dibattimento di un fatto nuovo, la disciplina prevista dal legislatore (art. 446 cod. proc. pen.) secondo la quale non e' piu' possibile adire al c.d. patteggiamento dopo la dichiarazione di apertura dello stesso, non vulnera il diritto di difesa, ne' crea una ingiustificata disparita' di trattamento rispetto all'imputato nei cui confronti si inizi, per il fatto nuovo (a norma dell'art. 518, comma primo, cod. proc. pen.) un altro procedimento nel quale e' senz'altro in termini per richiedere l'applicazione della pena. Condizione indispensabile alla contestazione del fatto nuovo in udienza e' infatti (a norma dello stesso art. 518, comma secondo) il consenso dell'imputato e pertanto la scelta tra le due soluzioni dipende da una libera opzione della linea difensiva da lui stesso operata. Ne' vale obiettare - in riferimento al principio di ragionevolezza - che l'impedimento, nella prima ipotesi, del ricorso al patteggiamento, ostacolerebbe la speditezza dei processi - alla quale anche l'applicazione della pena e' preordinata - non essendo certo irragionevole che il legislatore, una volta garantito il diritto di difesa, abbia ritenuto di non derogare al termine stabilito in via generale dalla norma impugnata. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost., dell'art. 446, commi primo e terzo, cod. proc. pen.). - V. la precedente massima A. red.: E.M. rev.: S.P.
sentenza 41/1994massima n. 20326 Riguarda ancheart. 518 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, ANCHE QUANDO LA INOSSERVANZA DEL TERMINE DIPENDA DA EVENTI NON ADDEBITABILI ALL'IMPUTATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI RISOLVERE LA QUESTIONE IN BASE A PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CORTE SUI LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA NEI PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE E NEI CASI DI "NUOVE CONTESTAZIONI" - ESCLUSIONE.
In ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, quando risulti che la inosservanza del termine - coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, sia stata determinata da un evento non evitabile, non consentono all'imputato di chiedere egualmente, prima della decisione, il patteggiamento, non valgono le considerazioni - accentrate essenzialmente sulla rapida definizione del processo quale condizione per l'ammissibilita' dei riti differenziati - su cui si basano le decisioni con cui la Corte ha ritenuto legittime le norme transitorie che tali riti permettono per i soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute le formalita' di apertura del dibattimento, nonche' quelle che non consentono l'accesso agli stessi in caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt, 516 e 517 cod.proc.pen.. Nell'anzidetta questione infatti non vengono in rilievo ne' la discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare disposizioni di carattere transitorio, ne' alcun profilo di addebitabilita' all'inerzia dell'imputato delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato. - V. sent. nn. 277/1990, 593/1990, 316/1992 e ordd. nn. 320/1990, 355/1990, 420/1990, 5/1992 e 213/1992.
Riguarda ancheart. 487 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - TERMINI PERENTORI - PRINCIPIO DI TASSATIVITA' - CONTENUTO EFFETTIVO - APPLICAZIONI - TERMINE PER LA RICHIESTA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA - CARATTERE PERENTORIO.
Il principio di tassativita' dei termini perentori, che il legislatore ha introdotto nell'art. 173, primo comma, del codice di procedura penale, non impedisce di ritenere - conformemente a quanto ha precisato la giurisprudenza della Cassazione sull'analoga disposizione, a cui l'art. 173 cod.proc.pen. si ispira, dell'art. 152 cod.proc.civ. - che un termine, per lo scopo che persegue e per la funzione che e' destinato ad assolvere, debba, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, essere rigorosamente osservato e quindi considerato di carattere perentorio. Nessun dubbio percio' che abbia tale natura, essendo coessenziale alla funzione di deflazione e di rapida definizione del processo, tipica dell'applicazione della pena, il termine (coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) di cui all'art. 446, primo comma, cod.proc.pen. entro il quale e' consentito all'imputato di farne richiesta.
Riguarda ancheart. 173 Codice di procedura penaleart. 444 Codice di procedura penaleart. 152 Codice di procedura civile
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, ANCHE QUANDO LA INOSSERVANZA DEL TERMINE DIPENDA DA EVENTI NON ADDEBITABILI ALL'IMPUTATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - ASSENZA DI OSTACOLI INTERPRETATIVI, NEL CASO, ALLA RESTITUZIONE IN TERMINE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
L'inosservanza del termine - coincidente, ex art. 446, primo comma, cod. proc. pen., con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, quando sia stata provocata da un evento non evitabile dall'imputato, non puo' determinare l'impossibilita' di adire il rito speciale, altrimenti il diritto di difesa subirebbe un ingiustificato sacrificio. In tale ipotesi, tuttavia, - contro quanto ritenuto dal giudice 'a quo' - non incontra ostacoli interpretativi l'applicazione, quale adeguato strumento di tutela, della "restituzione nel ,termine" di cui all'art. 175 cod.proc.pen., e cio' anche perche' l'istituto della pena concordata, per la sua natura di "pattegiamento sulla pena e sul merito", piu' che di patteggiamento sul rito", non e' incompatibile con la fase dibattimentale, in cui eccezionalmente verrebbe ad inserirsi, conservando anche in tal caso, sia pur parzialmente, la propria efficacia deflattiva. Va pero' anche chiarito che, in ossequio a principi di economia processuale ricavabili dal sistema (artt. 176 e 487 cod.proc.pen.) la richiesta di applicazione della pena, se formulata, nella suddette circostanze, a dibattimento gia' iniziato, deve operare ala luce dell'istruzione svoltasi sino a quel momento, con la conseguenza che sia il consenso delle parti, sia il controllo del giudice dovranno avvenire sulla base del complesso degli atti fino ad allora compiuti. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod. proc. pen., 'in parte qua'). - Sulla "applicazione della pena" quale "efficiente strumento del diritto di difesa" v., in particolare, S. n. 313/1990 e O. n. 116/1992.
Riguarda ancheart. 175 Codice di procedura penaleart. 487 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - CONTESTAZIONI SUPPLETIVE - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI ESSERE RIMESSO IN TERMINI AI FINI DELLA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - FINALITA' E FONDAMENTO DEI RITI ALTERNATIVI - RESPONSABILITA' DELL'IMPUTATO PER LE SCELTE A LUI CONSENTITE IN PROPOSITO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Come la Corte ha gia' piu' volte osservato, tanto a proposito dell'applicazione di pena concordata che del giudizio abbreviato, l'interesse dell'imputato a beneficiare dei vantaggi conseguenti a tali giudizi in tanto rileva, in quanto egli rinunzi al dibattimento e venga percio' effettivamente adottata una sequenza procedimentale che consenta di raggiungere l'obiettivo di rapida definizione del processo perseguito dal legislatore con l'introduzione di detti riti speciali. Cosi', per un verso, non e' affatto irragionevole la preclusione all'ammissione di tali giudizi in caso di contestazione dibattimentale suppletiva, che e' evenienza non infrequente in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova in dibattimento e ben prevedibile dato lo stretto rapporto intercorrente tra l'imputazione originaria ed il reato connesso, mentre e' preclusa in caso di introduzione dei riti speciali; cosi', per altro verso, il rischio della scelta di introdurre detti riti speciali e' a carico dell'imputato, il quale non ha che da addebitare a se' medesimo le conseguenze della propria scelta. Di conseguenza non e' affatto irragionevole che la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p. possa essere formulata solo "fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado" e sia altresi' preclusa per il reato concorrente contestato in dibattimento, senza che possa profilarsi la rimessione in termini per formularla in relazione al reato contestato originariamente. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 446, primo comma, del codice di procedura penale, 'in parte qua'). - In termini, v., tra le altre, S. nn. 277/1990, 593/1990 e 316/1992, nonche' O. n. 213/1992.
PROCESSO PENALE - IMPUTATO IRREPERIBILE - DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - FACOLTA' DI CHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - OMESSA PREVISIONE - ATTRIBUZIONE IN VIA ESCLUSIVA ALL'IMPUTATO - LAMENTATA LESIONE DEI DIRITTI TUTELATI DALLA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO - GENERICITA' DELLA CENSURA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Manifesta inammissibilita' della questione per genericita', non essendo stato neppure individuato il diritto che si assume violato tra quelli censurati nella norma pattizia. - S. n. 23/1993.
Riguarda ancheart. 6 legge 848/1955
PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - IMPUTATO IRREPERIBILE - FACOLTA' DI RICHIEDERE L'APPLICAZIONE DELLA PENA - POSSIBILITA' DI ESERCIZIO DA PARTE DEL DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA INGIUSTIFICATA UNIFORMITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL CONTUMACE NON IRREPERIBILE (IN DIVERSA SITUAZIONE RIGUARDO ALLA CONOSCIBILITA' DEL PROCESSO) CON COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - FONDAMENTO DELLA NORMA - NON REVERSIBILE DISPOSIZIONE, CON LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA, DI FONDAMENTALI DIRITTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'attribuzione in via esclusiva all'imputato della facolta' di richiedere l'applicazione - o di dare il consenso all'applicazione - della pena concordata trova fondamento proprio nell'esigenza di tutela della difesa della parte, sul rilievo della particolare natura dell'impegno assunto nel concordare la pena e delle diverse conseguenze che discendono dalla pronuncia resa ex art. 444 cod.proc.pen. (giudizio formulato in base agli elementi raccolti dall'accusa, inappellabilita', applicazione della confisca, equiparazione a una sentenza di condanna); l'attribuzione esclusiva all'imputato delle sudette facolta' esercitabili solo direttamente o per il tramite di un procuratore speciale, e' dunque conforme al parametro costituzionale ex art. 24, ne' e' in alcun modo lesiva del principio di eguaglianza sia perche' razionale in rapporto alla finalita' ed alle origini dell'istituto 'de quo', sia perche' non crea alcuna differenziazione in rapporto alla diversa situazione in cui versi l'imputato sia sul piano della presenza nel processo (imputato presente, considerato tale, contumace, irreperibile, latitante). (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 446 del codice di procedura penale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione). - V., riguardo alla facolta' di impugnazione della sentenza contumaciale, la sent. n. 315/1990 e in relazione alla rinuncia, nel c.d. patteggiamento, di avvalersi della facolta' di contrastare l'accusa, la sent. n. 313/1991.
PROCESSO PENALE - INCOMPATIBILITA' A PARTECIPARE AL GIUDIZIO DEL GIUDICE CHE ABBIA RESPINTO LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - RITENUTA CONSEGUENTE POSSIBILITA' DI INDEFINITA REITERAZIONE DELLA RICHIESTA INNANZI AI COLLEGI DI VOLTA IN VOLTA COSTITUITI - DENUNCIATA INCIDENZA SULL'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE E DELLA GIURISDIZIONE, NONCHE' SUL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - ERRONEITA' DELLA PREMESSA INTERPRETATIVA DA CUI MUOVE IL GIUDICE 'A QUO' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E' da escludersi che la previsione dell'incompatibilita' alla celebrazione del giudizio in caso di rigetto della richiesta di applicazione della pena concordata (introdotta con la sent. n. 186/92) possa produrre un'indefinita reiterazione della medesima innanzi ad ognuno dei collegi di volta in volta costituitisi, in quanto (come peraltro ha affermato anche la Corte di cassazione) le richieste possono essere reiterate nella stessa fase del processo solo se hanno contenuto diverso, sicche' il potere di proporre utilmente una determinata richiesta si esaurisce con la pronuncia su di essa e non rivive sol perche', proprio in ragione di tale vicenda, un nuovo giudice e' chiamato ad esaminare il merito del processo. Ne' in contrario puo' valere la considerazione dell'ipotesi di prospettazione innanzi al nuovo giudice (non della stessa, ma) di una richiesta di applicazione di una pena leggermente superiore, dato che una pronuncia su questa diversa fattispecie non sarebbe rilevante nei giudizi 'a quibus'. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 34, secondo comma, e 446 c.p.p., nonche' 34 e 444 c.p.p. - in relazione all'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ed all'art. 61 del codice di procedura penale del 1930 - sollevate in riferimento agli artt. 25, 97, 112 e 3 e 24 Cost.).
Riguarda ancheart. 444 Codice di procedura penaleart. 34 Codice di procedura penale
PROCESSO PENALE - ISTRUTTORIA DIBATTIMENTALE - MODIFICA DELL'IMPUTAZIONE - RICHIESTA DI RIAMMISSIONE IN TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA PENA CONCORDATA - INAMMISSIBILITA' - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI - COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - FRUSTRAZIONE DELLE FINALITA' DELLA PENA - INSUSSISTENZA - VALUTAZIONE DELL'IMPUTATO DA COMPIERSI AL MOMENTO DELL'APERTURA DEL DIBATTIMENTO - REALIZZAZIONE DELLO SCOPO DEFLATTIVO DEI PROCEDIMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Il termine per avanzare la richiesta di applicazione della pena concordata deve essere, necessariamente, individuato al momento della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, in quanto successivamente non sarebbero piu' giustificati i benefici concessi all'imputato ne' dallo scopo, ormai impossibile, di eliminare il dibattimento, ne' dalle scelte fatte dall'imputato, e non risulterebbe realizzata la finalita' dell'istituto di assicurare la rapida definizione del maggior numero di processi; per cui rientra tra le valutazioni dell'imputato, da effettuarsi prima della determinazione in ordine alla scelta del rito, anche la previsione della possibile evenienza della modificazione dell'imputazione a seguito dell'istruttoria dibattimentale. Non sussiste pertanto la denunciata disparita' di trattamento tra imputati per i quali sia stato aperto il dibattimento e imputati per i quali non lo sia stato, trattandosi di situazioni non omogenee; ne' e' compresso il diritto alla difesa; ne' risultano frustrate le finalita' della pena non connesse al c.d. patteggiamento. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 446, 516 e 519 cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.). - V. in tema di deflazione dei procedimenti con i riti alternativi le sent. nn. 277/1990, 593/1990, 355/1990 e 421/1990.
Riguarda ancheart. 519 Codice di procedura penaleart. 516 Codice di procedura penale