Ordinanza n. 152/1979
Altra decisione · depositata il 14/12/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 32Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 43Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
- art. 73Approvazione del Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina o per esercizio della caccia. (039U1016)
usata come parametro
citata
- art. 31legge 968/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 18,32,
commi primo, quarto e sesto, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,
modificato e integrato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799 (t.u. sulla
caccia), promosso con ordinanza emessa il 24 marzo 1975 dal pretore di
Poggibonsi, nel procedimento penale a carico di Lisi Marcello ed altri,
iscritta al n. 262 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 24 marzo 1975, dopo aver
disposto la riunione di una serie di procedimenti relativi a reati
previsti dal testo unico delle norme per la protezione della selvaggina
e per l'esercizio della caccia, il pretore di Poggibonsi ha sollevato
questione di legittimità costituzionale degli artt. 18,32, primo,
quarto e sesto comma, 43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016,
modificato ed integrato con legge 2 agosto 1967, n. 799, in riferimento
all'art. 117 Cost.: sostenendo che la normativa impugnata invaderebbe
la competenza legislativa spettante alle Regioni in materia di caccia,
poiché non si limiterebbe a stabilire i principi fondamentali del
settore ma disciplinerebbe compiutamente l'attività venatoria.
Considerato che nel corso del giudizio sono entrate in vigore la
legge 24 dicembre 1975, n. 706, che ha sostituito - di regola - una
sanzione amministrativa alla pena dell'ammenda (già prevista dagli
artt. 18,43 e 73 del r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive
modificazioni), nonché la legge 27 dicembre 1977, n. 968, che
nell'art. 31 ha stabilito l'applicazione di sanzioni amministrative,
in luogo delle sanzioni penali preesistenti, per le violazioni delle
disposizioni legislative statali e regionali sulla caccia;
e che, di conseguenza, si rende necessario restituire gli atti al
giudice a quo, affinché accerti se la questione sollevata sia tuttora
rilevante, alla stregua dei divieti e delle sanzioni vigenti in tema di
esercizio venatorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Poggibonsi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte