Ordinanza n. 152/1984
Altra decisione · depositata il 24/05/1984 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 69d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 27Costituzione
- art. 31legge 516/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso
con l'ordinanza emessa il 23 novembre 1976 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Lucca sul ricorso di Costa Osvaldo, iscritta al n. 94
del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 100 dell'anno 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ord. 23 novembre 1976, la Commissione Tributaria
di primo grado di Lucca sollevava questione incidentale di legittimità
costituzionale dell'art. 69 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 in
relazione agli artt. 3, 24 e 41 Cost.
- che la questione era sorta in occasione dell'esame del ricorso di
tale Costa Osvaldo avverso l'avviso di pagamento emesso dall'Ufficio
del Registro di Lucca per modesta pena pecuniaria, a causa di
insufficiente dichiarazione di valore in atto di compravendita,
inferiore di un quarto a quello venale accertato,
- che il ricorrente sosteneva che il prezzo versato era
effettivamente quello indicato nell'atto notarile, e che l'adesione
alla valutazione dell'ufficio aveva motivazioni di opportunità che non
contraddicevano alla verità del dichiarato,
- che la Commissione rilevava, però, che la legge prende in
considerazione come base imponibile esclusivamente il valore venale
dell'immobile, e che la pena pecuniaria, prevista per la oggettiva
differenza superiore ad un quarto fra dichiarato ed accertato, si
riferisce anche a comportamenti assolutamente incolpevoli,
- che proprio in ciò riteneva la Commissione di ravvisare una
palese discriminazione (art. 3 Cost.) nei confronti della generalità
per la quale, secondo il sistema che caratterizza l'ordinamento
giuridico, il sorgere di una responsabilità e la soggezione ad una
sanzione di qualsivoglia natura sarebbero subordinati all'esistenza di
un comportamento volontario, imputabile a titolo di dolo o, quantomeno,
di colpa,
- che da ciò discenderebbe altresì la violazione dell'art. 24
Cost. in quanto il cittadino si vedrebbe così privato di far valere in
giudizio l'assenza di qualsiasi colpevolezza nella sua condotta,
- che - ad avviso della Commissione - una siffatta situazione
sarebbe incompatibile col disposto di cui all'art. 41 Cost., in quanto
ne risulterebbe limitata la libertà dell'iniziativa privata, che
verrebbe privata dei risultati conseguiti dalla parte nel libero gioco
delle leggi economiche della domanda e dell'offerta in relazione alle
particolari condizioni dei contraenti,
- che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo
la dichiarazione d'infondatezza della questione, dato che soltanto in
materia penale la responsabilità sarebbe limitata a fatti volontari e
colpevoli, mentre in tutto il sistema tributario è diffuso un
complesso di sanzioni collegate a "fatti obbiettivi" di inadempimento
(cfr. sent. n. 76/1966 Corte costituzionale).
Considerato peraltro che, a tacere dell'esattezza del rilievo di
fondo in quanto, nonostante il disposto di cui all'art. 27 primo comma
Cost., l'ordinamento tiene ferma anche in materia penale una forma di
responsabilità definita appunto "oggettiva" proprio perché prescinde
dalle forme della colpevolezza, è comunque sopravvenuto nelle more il
d.l. 10 luglio 1982 n. 425, convertito nella l. 7 agosto 1982 n. 516
che al terzo comma dell'art. 31 ha stabilito che, in tema di
controversie relative a valutazioni in materia di imposte di registro,
"le sopra tasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte e le altre
sanzioni non penali non si applicano a condizione che il contribuente
provveda od abbia provveduto al versamento del tributo dovuto...",
- che, nella specie, non avendo il contribuente nemmeno impugnata
la valutazione dell'Ufficio, ma soltanto l'applicazione della pena
pecuniaria, è da ritenersi che il tributo dovuto sia stato assolto,
- che, comunque, attesa la detta sopravvenienza, appare opportuno
che la Commissione riconsideri l'attualità della rilevanza della
sollevata questione alla luce della nuova normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
primo grado di Lucca.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -
ALDO CORASANITI.
ROLANDO GALLI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte