Ordinanza n. 152/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/04/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 82Costituzione
- art. 3legge 429/1982
- art. 25legge 429/1982
- art. 101legge 429/1982
- art. 7legge 7/1991
citata
- art. 6legge 83/1991
- art. 7legge 83/1991
- art. 6legge 4/1929
- art. 20legge 4/1929
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria) convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 novembre 1990 dal Tribunale di Verbania
nel procedimento penale a carico di Morrica Annachiara, iscritta la
n. 40 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
2) ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di Torino
nel procedimento penale a carico di Rodio Marcello, iscritta la n. 53
del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Verbania, con ordinanza del 9
novembre 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo
comma, 101, secondo comma, e da 70 a 82 della Costituzione, questione
di legittimità dell'art. 4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
"nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato de
quo l'alterazione in misura rilevante del risultato della
dichiarazione";
e che un'analoga questione ha sollevato anche il Tribunale di
Torino con ordinanza dell'8 ottobre 1990, denunciando, in riferimento
agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, lo stesso art.
4, primo comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429,
convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede
nell'applicazione concreta interpretazioni in contrasto e tali da
creare disparità di trattamento;
e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
"palesemente non fondata a meno che non sopravvenga ragione per
restituire gli atti al giudice a quo";
Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e che,
quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
conponenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose;
e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo
1991, n. 83, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, converito in legge 7 agosto 1982, n. 516 - così da
modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f
del primo comma del nuovo testo) - poiché l'art. 7 del decreto-legge
16 marzo 1991, n. 83, non contempla l'efficacia retroattiva della
disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in proposito,
all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'abrogazione della
norma impugnata non comporta la restituzione degli atti ai giudici
remittenti per una nuova valutazione della rilevanza (cfr., ancora -
ma con riferimento all'identica prescrizione contenuta nell'art. 7
del decreto-legge 14 gennaio 1991, n. 7, non convertito in legge -
sentenza n. 35 del 1991);
che pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 85 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del
1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata
dal Tribunale di Torino e dal Tribunale di Verbania con le ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte