Ordinanza n. 152/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 102legge 689/1981
- art. 103legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 660Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 102 e 103
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1991 dal Magistrato di
sorveglianza di Napoli nel procedimento di sorveglianza nei confronti
di Di Guida Salvatore, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1991
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 19 febbraio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza di Napoli, nel
procedere alla conversione della pena pecuniaria irrogata a Di Guida
Salvatore, condannato dal Tribunale di Napoli alle pene di anni sette
di reclusione e lire 25 milioni di multa (pene successivamente
condonate nella misura di anni due di reclusione e lire 10 milioni di
multa), premesso di aver accertato "l'insolvibilità del condannato
ai fini dell'esazione della pena pecuniaria, come da documentazione
in atti", ha, con ordinanza del 10 luglio 1991, sollevato, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione,
questione di legittimità degli artt. 102 e 103 della legge 24
novembre 1981, n. 689, "nella parte in cui fissando un tetto massimo
di durata", valido "erga omnes, della sanzione sostitutiva applicata
in sede di conversione della pena pecuniaria", omettono di tenere "in
debita considerazione la entità, rilevanza e gravità della pena
pecuniaria in concreto irrogata con sentenza di condanna";
che, secondo il giudice a quo , la ratio che ha ispirato
l'introduzione dei limiti previsti dalle norme censurate "si presenta
nell'attuale sistema penale processuale, alla luce degli artt. 660
c.p.p. e 101 e segg. legge n. 689/81, dove le garanzie
giurisdizionali abbondano e consentono una ampia tutela
costituzionale in ogni momento dell'esecuzione, come un'insolita ed
inutile roccaforte";
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la previsione di un tetto massimo entro il quale
può essere operata la conversione, lungi dal vulnerare i principi di
eguaglianza e della funzione rieducativa della pena, risulta, invece,
stabilita proprio in funzione dell'osservanza di tali parametri
costituzionali;
che, più in particolare, quanto al rispetto dell'art. 3 della
Costituzione, questa Corte ha già avuto occasione di precisare come
le norme denunciate, con la fissazione di tetti massimi di durata
delle misure, rappresentano uno degli strumenti "di un possibile,
tendenziale adeguamento al principio di eguaglianza" (v. sentenza n.
108 del 1987 che, a sua volta, richiama la sentenza n. 131 del 1979);
e che, ferma l'esigenza che l'area della conversione debba
essere comunque delimitata, derivandone altrimenti il rischio di
porre a carico del condannato insolvente una sanzione che travalichi,
quanto ad afflittività, ogni proporzione rispetto alla sanzione
inflitta dal giudice della cognizione, non appare irrazionale - tanto
intrinsecamente quanto in rapporto alle concrete, diverse situazioni
di fatto in cui deve operare la conversione - la predisposizione di
limiti normativi che, pur rilevando nell'esclusivo ambito
dell'esecuzione, esplicano la sola funzione di circoscrivere la
portata afflittiva, per il condannato di cui pur sempre sia stata
giudizialmente accertata l'insolvenza, delle conseguenze derivanti
dalla tramutazione della sanzione pecuniaria in sanzione detentiva;
che, al contrario, una volta ritenuta, come sembra ritenere
anche il giudice a quo, la necessità di un limite alla misura della
conversione, risulterebbe di dubbia compatibilità con il principio
della riserva di legge in materia penale un regime che demandasse al
giudice - pur nell'ambito di una procedura rigidamente
giurisdizionalizzata - il compito di determinare, di volta in volta,
in relazione al disvalore del fatto, alla personalità del colpevole
ovvero ad altri parametri, il limite al di là del quale la pena
pecuniaria non è più convertibile, oltre tutto considerando che lo
stato di insolvibilità donde deriva il ragguaglio, non potendo
eccedere dai limiti ragionevolmente stabiliti dal legislatore, è in
grado di realizzare egualmente quel sistema di massima
"individualizzazione" della sanzione penale auspicato dal rimettente;
che, di conseguenza, la normativa denunciata, limitando nel
quantum la possibilità di conversione in una sanzione decisamente
più afflittiva della pena pecuniaria originaria, tende anche a
scongiurare che l'afflittività della pena sostitutiva travalichi dal
perseguimento dell'esigenza rieducativa enunciata dall'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, in un sistema, per giunta, che prevedendo
talora l'irrogazione anche di pene pecuniarie proporzionali
rischierebbe, in mancanza di una delimitazione certa della misura
della pena da convertire, di produrre effetti incompatibili con la
funzione rieducativa della pena;
che, a fugare ogni dubbio in ordine all'effettiva funzione
assegnata alle norme denunciate ed alla loro aderenza ai due
parametri ora evocati resta anche da considerare che il sistema è
predisposto in modo tale da impedire che il condannato possa
dolosamente sottrarsi all'esecuzione della pena pecuniaria (v. art.
388- ter del codice penale, introdotto dall'art. 109 della stessa
legge n. 689 del 1981);
che nessuna compromissione deriva in conseguenza delle norme denunciate agli ulteriori parametri costituzionali assunti a raffronto,
in ordine ai quali, peraltro, il giudice a quo non adduce alcuno
specifico argomento a sostegno della dedotta violazione;
che, di conseguenza, la questione, così come proposta, deve
essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n.
689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli
artt. 2, 3, 13, 24 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di
sorveglianza di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 1° aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:152 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte