Art. 388-ter c.p.
Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie
Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, e' punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ((...)), con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 332 su Normattiva