Corte costituzionale

Ordinanza n. 153/1991

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1991 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990

dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano

nel procedimento penale a carico di Agliardi Roberto, iscritta la n.

49 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato,

in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,

questione di legittimità dell'art. 395 del codice di procedura

penale, "nella parte in cui non prevede che la richiesta di incidente

probatorio formulata dal P.M. venga notificata anche ai difensori

delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti

oggetto della prova";

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990,

successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già

dichiarato non fondata, nei sensi cui in motivazione, un'analoga

questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all'art. 395,

anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura penale, sul

presupposto che "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo

dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa

fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla

notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di

considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche

il difensore della persona sottoposta alle indagini";

che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere

dichiarata manifestamente infondata (v. sentenza n. 74 del 1991;

ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte