Ordinanza n. 153/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1991 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 393Codice di procedura penale
- art. 396Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 395 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di Agliardi Roberto, iscritta la n.
49 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato,
in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità dell'art. 395 del codice di procedura
penale, "nella parte in cui non prevede che la richiesta di incidente
probatorio formulata dal P.M. venga notificata anche ai difensori
delle persone nei confronti delle quali si procede per i fatti
oggetto della prova";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha già
dichiarato non fondata, nei sensi cui in motivazione, un'analoga
questione di legittimità avente ad oggetto, oltre all'art. 395,
anche gli artt. 393 e 396 del codice di procedura penale, sul
presupposto che "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo
dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una più precisa
fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla
notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di
considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche
il difensore della persona sottoposta alle indagini";
che, di conseguenza, la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente infondata (v. sentenza n. 74 del 1991;
ordinanze n. 565 del 1990, n. 570 del 1990);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 395 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano con ordinanza del 18 luglio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:153 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte