Ordinanza n. 154/1982
Altra decisione · depositata il 29/07/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale del d.l. 8 luglio 1974,
n. 255 (Applicazione dei regolamenti comunitari n. 834/74 en. 1495/74
concernenti zuccheri destinati all'alimentazione umana), convertito in
legge 10 agosto 1974, n. 352, promossi con le ordinanze emesse il 1
luglio 1976 dal Tribunale di Vicenza, il 15 ottobre e il 10 dicembre
1976 dal Tribunale di Roma, il 7 novembre 1977 dal Tribunale di Novara,
il 7 novembre 1977 dal Tribunale di Roma, il 12 gennaio 1978 dal
Tribunale di Udine e il 25 giugno 1980 dal Tribunale di Brescia,
rispettivamente iscritte al n. 714 del registro ordinanze 1976, ai nn.
8 e 180 del registro ordinanze 1977, ai nn. 86, 125 e 213 del registro
ordinanze 1978 e al n. 742 del registro ordinanze 1981 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 10, 59 e 141 del 1977,
nn. 109, 149 e 186 del 1978 e n. 68 del 1982.
Visti gli atti di costituzione delle Società Fonti Levissima,
Donini e Fontana Service e gli atti di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore
Francesco Saja;
uditi l'avv. Augusto Viscardi per la Società Fonti Levissima e
l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto che la Commissione della Comunità economica europea, con
regolamenti del 5 aprile 1974 n. 834 e del 14 giugno 1974 n. 1495,
emanava disposizioni intese ad evitare accaparramenti di zucchero, in
previsione di un aumento di prezzo, imponendo, tra l'altro, a tutti
coloro che detenessero quella merce in Italia alle ore zero del 1
luglio 1974, l'obbligo di denuncia delle giacenze superiori a
cinquecento chilogrammi;
ritenuto che, in applicazione di questi regolamenti, in Italia
veniva emesso il decreto legge 8 luglio 1974 n. 255, poi convertito
nella legge 10 agosto 1974 n. 352, con cui veniva stabilito che i
detti detentori versassero alla Cassa conguaglio zucchero una somma da
redistribuire, sotto forma di contributo, ai produttori di
barbabietole;
ritenuto che, con sentenza del 30 ottobre 1975, in causa n. 23/75,
la Corte di giustizia delle Comunità Europee dichiarava
l'illegittimità dell'art. 6 del citato regolamento n. 834 del 1974,
per non essere state fissate con esso - in contrasto con l'art. 37 n. 2
del regolamento consigliare 18 dicembre 1967 n. 1009 - chiare norme
sostanziali di base idone e a calcolare la misura del contributo, e per
non essere state indicate le categorie dei soggetti obbligati, in
particolare non distinguendosi tra produttori di zucchero e industrie
utilizzatrici;
ritenuto che, con ordinanza del 1 luglio 1976, il Tribunale di
Vicenza sollevava questione di legittimità costituzionale del d.l. n.
255 del 1974 cit., per contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto esso
disponeva lo stesso trattamento per soggetti che si trovavano in
situazioni economiche diverse, quali i produttori di zucchero e le
industrie utilizzatrici, e che la stessa questione è stata sollevata
dal Tribunale di Roma con ordinanze del 15 ottobre, del 10 dicembre
1976 e del 7 novembre 1977, e dai Tribunali di Novara, di Udine e di
Brescia con ordinanze rispettivamente del 7 novembre 1977, 12 gennaio
1978 e 25 giugno 1980;
ritenuto che i Tribunali di Roma, di Novara, di Udine e di Brescia
con le ordinanze ora citate, sollevavano altresì questione di
legittimità costituzionale della stessa norma nazionale, in quanto
attuativa di una norma comunitaria già dichiarata illegittima, per
contrasto con l'art. 5 del Trattato CE E, prescrivente agli Stati
membri di adeguare la normativa interna a quella comunitaria, e,
quindi, per contrasto con gli artt. 10 e 11 Cost.;
considerato che il regolamento della Commissione CEE del 5
dicembre 1977 n. 2680, in G.U. delle Comunità Europee del 6 dicembre
1977, L. 312/6, ha sostituito l'art. 6 del citato regolamento n. 834
del 1974, esonerando dall'obbligo di contributo le industrie
utilizzatrici di zucchero relativamente alle scorte d'esercizio,
definite come tali le giacenze necessarie ad un'attività normale di
quattro settimane (art. 1, quarto comma);
considerato che il detto regolamento è applicabile, secondo quanto
stabilito nel suo art. 2, a decorrere dal 10 aprile 1974;
rilevata la conseguente necessità che i Tribunali di Vicenza, di
Roma e di Novara procedano ad un nuovo esame della rilevanza delle
questioni di legittimità costituzionale, tenendo conto delle testé
citate norme comunitarie sopravvenute;
rilevata altresì la necessità che i Tribunali di Udine e di
Brescia procedano anch'essi ad un nuovo esame della rilevanza delle
questioni di legittimità costituzionale, non avendo tenuto conto nelle
loro ordinanze delle medesime norme comunitarie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di Vicenza, di Roma,
di Novara, di Udine e di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte