Ordinanza n. 154/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 7legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, primo e
terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati) promosso con ordinanza emessa
il 18 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra il Ministero delle Finanze e Pisanu Antonietta ed altra,
iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,
dell'anno 1988;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di
Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e
108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale
dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella
parte in cui prevede l'azione di rivalsa nei confronti del vice
pretore onorario, in quanto inciderebbe in misura rilevante sulla
disciplina del giudice onorario e lederebbe in tal modo le garanzie
d'autonomia e d'indipendenza previste per tutti i giudici dagli
invocati parametri di legittimità costituzionale;
che, con la medesima ordinanza, è stata sollevata, in
riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 117 del 1988
nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario,
le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei
alla magistratura, in quanto comporterebbe un'irrazionale
equiparazione di trattamento dei giudici onorari e dei giudici
ordinari;
che, infine, il giudice a quo ritiene che l'art. 7, terzo comma,
della legge n. 117 del 1988 violi l'art. 3 Cost., giacché soltanto
per i giudici popolari e non anche per i giudici onorari prevede
l'esclusione della responsabilità civile nei casi di colpa grave di
cui all'art. 2, terzo comma, lett. a) e d) della legge stessa;
Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice a
quo è stata già decisa da questa Corte con sentenza n. 18 del 1989,
con la quale si è escluso che la disciplina della responsabilità
civile dei magistrati prevista dalla legge n. 117 del 1988 contrasti
con i principi dell'autonomia ed indipendenza dell'ordine
giudiziario, di cui agli artt. 101 e 108 Cost., essendo invece
"caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele
idonee a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati
nonché l'autonomia e la pienezza di esercizio della funzione
giudiziaria";
che la citata sentenza ha ritenuto che l'uniformità di
trattamento, sotto il profilo della responsabilità, dei giudici
onorari e dei giudici ordinari trova razionale giustificazione nel
fatto che anche i primi vengono nominati sulla base del possesso di
specifiche conoscenze giuridiche;
che, infine, la stessa sentenza n. 18 del 1989 ha affermato che
"il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice
pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice
popolare o a giudice conciliatore, costituisce un elemento di
differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio
delle rispettive funzioni: esso, pertanto, è idoneo a giustificare
la previsione, per i vice pretori onorari, di una più ampia
responsabilità rispetto a quella stabilita per i giudici popolari ed
i giudici conciliatori";
che, pertanto, tutte le questioni prospettate dall'ordinanza di
rimessione vanno dichiarate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988,
n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati)
sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108,
secondo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in
epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della predetta legge 13
aprile 1988, n. 117, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
pretore di Roma con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte