Ordinanza n. 154/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/04/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma,
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 4
marzo 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia
sul ricorso proposto da Tossani Sandro ed altra contro il Ministero
delle pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 597 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso dagli eredi
testamentari di una dipendente del Ministero della pubblica
istruzione, deceduta in servizio, al fine di ottenere la
corresponsione dell'indennità di buonuscita da questa maturata per
effetto dell'espletata attività di insegnante - il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia, con ordinanza emessa il 4
marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, là
dove non prevede che il dipendente statale possa disporre per
testamento dell'indennità di buonuscita, per il caso in cui il
medesimo deceda in servizio senza lasciare i superstiti che la
denunciata disposizione indica come beneficiari dell'indennità
stessa (nell'ordine: il coniuge superstite, gli orfani, i genitori, i
fratelli e le sorelle);
che - affermata la natura retributiva con funzione previdenziale
dell'indennità reclamata, costituente un diritto del lavoratore
conseguito durante la prestazione lavorativa, di cui è frutto -
osserva il rimettente come la limitazione contenuta nella norma
censurata si ponga in contrasto: a) con l'art. 36 della Costituzione,
poiché impedisce al lavoratore di disporre di quanto gli viene
riconosciuto quale conseguenza dell'attività lavorativa; b) con
l'art. 3 della Costituzione, poiché la specifica esclusione della
facoltà di disporre per testamento di tali somme crea un
ingiustificato trattamento differenziato in danno di una categoria di
cittadini, negando a persone facenti parte del nucleo familiare
latamente inteso di potere, con la riscossione dell'indennità,
affrontare difficoltà immediate connesse al venir meno, per morte,
di chi comunque provvedeva al loro sostentamento.
Considerato che, con sentenza n. 106/1996 (ignorata dal
rimettente), questa Corte - rilevato, in termini generali, come la
deroga alle regole della successione mortis causa possa trovare
razionale fondamento solo nella concorrente funzione previdenziale
dell'indennità di buonuscita, atteso che destinatarie di questa
vengono indicate persone nei cui confronti il dipendente deceduto
aveva obblighi alimentari; laddove, in assenza di tali soggetti,
perde qualunque rilevanza la funzione previdenziale, espandendosi in
tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità stessa -
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione del
principio di ragionevolezza e parità di trattamento, dell'art. 5,
primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, "nella parte in
cui esclude che, nell'assenza delle persone ivi indicate,
l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per
testamento o, in mancanza, per legge";
che, essendo stata la norma de qua così depurata dai denunciati
vizi d'incostituzionalità nel senso auspicato dal TAR rimettente, la
questione da questo sollevata deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme
sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e
militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 aprile 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:154 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte