Ordinanza n. 155/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 20/12/1979 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 692/1923
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile
1925, n. 473, promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1974 dal
giudice del lavoro del tribunale di Enna, nel procedimento civile
vertente tra Ghirotti Mario e ISPEA - Industria sali potassici e affini
S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 21 aprile 1976.
Visto l'atto di costituzione della Soc. ISPEA;
udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1979 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l'ordinanza di cui in epigrafe è stata sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15
marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, nella
parte in cui esclude dalle limitazioni dell'orario di lavoro il
personale direttivo delle aziende.
Considerato che la stessa questione è già stata decisa e ritenuta
non fondata da questa Corte, in riferimento all'art. 36 della
Costituzione, con sentenza 24 aprile 1975, n. 101;
che anche il profilo di illegittimità prospettato dall'ordinanza
del giudice a quo in riferimento all'art. 3 della Costituzione è già
stato implicitamente considerato e ritenuto non fondato da questa Corte
nella ricordata sentenza, riconoscendo che l'esigenza delle limitazioni
dell'orario di lavoro non sussiste per la speciale categoria di
prestatori di lavoro subordinato costituita da coloro ai quali è
attribuita dalla legge o dal contratto la qualifica di dirigenti,
"categoria a se stante, per caratteristiche peculiari a cui
corrispondono situazioni di fatto e di diritto diverse da quelle comuni
agli impiegati ed operai, con un conseguente trattamento differenziato
sotto il profilo normativo ed economico";
che pertanto non sussistono motivi i quali possano indurre la Corte
a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo Comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d.l. 15 marzo 1923, n.
692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, sollevata
dall'ordinanza di cui in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 36
della Costituzione, e già decisa con sentenza 24 aprile 1975, n. 101.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte