Ordinanza n. 155/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 412/1991
- art. 1legge 93/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo
comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia
di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1992
dal Tribunale di Genova nei procedimenti civili riuniti, vertenti tra
Feniello Biagio ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 494 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione di Feniello Biagio e dell'I.N.P.S.,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1992, il Tribunale di
Genova, Sezione lavoro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) secondo cui
l'art. 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, deve essere
interpretato "nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici
derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo
di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495 resta delimitata
a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni";
che il giudice a quo sospetta la violazione degli artt. 101-104
della Costituzione, in quanto la norma impugnata sarebbe stata
emanata in assenza delle condizioni che legittimano il ricorso
all'interpretazione autentica e denuncia altresì la violazione
dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la norma stessa
determinerebbe una discriminazione collegata ad un fattore
irrazionale, quale quello della maggiore o minore celerità della
procedura amministrativa prevista per la liquidazione della pensione
sociale sostitutiva di cui all'art. 19 della legge n. 118 del 1971;
che si è costituito Biagio Feniello, chiedendo l'accoglimento
dell'eccezione di costituzionalità;
che si è costituito l'I.N.P.S., chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o manifestamente infondata;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la stessa fosse dichiarata inammissibile o infondata;
Considerato che identica questione è stata dichiarata non fondata
dalla sentenza di questa Corte n. 454 del 1992, in conformità alle
precedenti decisioni nn. 88 del 1992, 75 del 1991 e 286 del 1990;
che il Tribunale di Genova non prospetta profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli esaminati da tali pronunzie;
che pertanto la questione sollevata deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991,
n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), in riferimento
agli artt. 3, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, sollevata dal
Tribunale di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte