Ordinanza n. 155/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/05/1997 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1996 dal pretore di
Lecce nel procedimento penale a carico di Zollino Mario, iscritta al
n. 618 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno
1996.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Lecce, dopo aver premesso di procedere
nei confronti di persona imputata di contravvenzione commessa l'8
maggio 1992 e che il decreto di citazione a giudizio è stato emesso
dal pubblico ministero il 28 marzo 1995 (depositato in segreteria il
6 settembre 1995) e notificato all'imputato in data 15 settembre
1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
160 del codice penale, nella parte in cui prevede che il corso della
prescrizione è interrotto dall'emissione del decreto di citazione a
giudizio;
che, a parere del giudice a quo, l'interpretazione adottata dalle
sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 3760 del 16
marzo 1994, secondo la quale al fine di individuare il momento nel
quale si produce l'interruzione della prescrizione del reato occorre
aver riguardo a quello della emissione di uno degli atti indicati
nell'art. 160 cod. pen., e non a quello della sua notificazione,
porrebbe la norma censurata in contrasto:
a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto si determina una
irragionevole disparità di trattamento per i destinatari degli atti
interruttivi, giacché soltanto alcuni di essi sono portati a
conoscenza dei destinatari medesimi e perché in taluni casi
l'effetto interruttivo scaturisce dalla semplice emissione o deposito
in segreteria di atti del pubblico ministero;
b) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'imputato non è
posto in condizione di verificare il momento in cui si è realizzata
la prescrizione del reato in relazione ad un termine processualmente
certo (notificazione o deposito) e rilevante (quale non è, a parere
del rimettente, quello della semplice emissione del decreto di
citazione), nonché in relazione ad una effettiva manifestazione -
all'esterno - della volontà punitiva dello Stato;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che l'art. 555 del codice di procedura penale, nel
disciplinare i requisiti del decreto di citazione a giudizio nel
procedimento davanti al pretore, espressamente prevede, al comma 1,
lettera h), la data e la sottoscrizione, non soltanto del pubblico
ministero, ma anche dell'ausiliario che lo assiste, e che a tal
proposito la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di ribadire
anche di recente come la sottoscrizione dell'ausiliario sia volta a
certificare l'autenticità dell'atto "anche riguardo alla data"
(Cass., sez. I, 15 novembre 1996, Battista), sicché è soltanto con
quest'ultima sottoscrizione che l'atto medesimo può dirsi
perfezionato nei suoi requisiti di sostanza e di forma e spiegare,
quindi, gli effetti che ad esso l'ordinamento riconnette;
che nella specie, risultando apposta il 6 settembre 1995 la
sottoscrizione dell'ausiliario, ancorché sotto l'impropria
attestazione di "deposito", è a quella data che occorre riferirsi
per individuare il momento in cui il decreto di citazione può dirsi
emesso e assumere, dunque, le connotazioni di atto idoneo a
determinare l'interruzione del corso della prescrizione;
che, pertanto, essendosi già verificata, come lo stesso giudice
a quo sottolinea, senza d'altra parte indicare alcun motivo di
rilevanza della questione sollevata, la prescrizione triennale del
reato contravvenzionale per cui si procede alla data in cui
l'ausiliario ha apposto al decreto di citazione a giudizio la propria
sottoscrizione, la questione si appalesa manifestamente irrilevante
agli effetti della decisione che il rimettente è chiamato ad
adottare.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 160 del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 29 maggio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:155 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte