Ordinanza n. 156/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 117/1988
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo
comma, e 16, commi secondo, quinto e sesto, della legge 13 aprile
1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
promosso con ordinanza emessa il 2 settembre 1988 dalla Corte
d'Appello di Trento nel procedimento vertente tra Menestrelli Mario e
Mantovanelli Angiolina ved. Merlini, iscritta al n. 622 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte d'Appello di Trento, con ordinanza 2
settembre 1988 (R.O. n. 622 del 1988), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1, comma secondo, e 16, commi
secondo, quinto e sesto, della legge 13 aprile 1988, n. 117;
che secondo il giudice a quo le disposizioni contenute nelle
norme impugnate contrasterebbero con agli artt. 101 e 104 della
Costituzione, ledendo il principio della segretezza delle
deliberazioni degli organi collegiali;
che esse contrasterebbero, inoltre, con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione, poiché la responsabilità civile dei componenti degli
organi giudiziari collegiali non sarebbe giuridicamente
configurabile, presupponendo una differenziazione di trattamento tra
relatore ed altri membri del collegio, nonché la possibilità di
provare come sia stata svolta la relazione, le quali non sarebbero
concretamente realizzabili;
che dinanzi a questa Corte si è costituita l'Avvocatura
generale dello Stato, che è intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo in via principale che la questione
sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, in via
subordinata, che sia dichiarata non fondata;
Considerato che l'ecccezione d'inammissibilità per difetto di
rilevanza è priva di fondamento, poiché la questione concerne
l'art. 16 della l. n. 117 del 1988, del quale il giudice a quo è
chiamato a fare diretta applicazione, nonché l'art. 1, secondo
comma, della stessa legge che, essendo norma regolatrice della
responsabilità del giudice, incide sul suo status e attiene alla
"protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si
accompagnano ai diritti (cfr. la sentenza n. 18 del 1989);
che questa Corte, con la citata sentenza n. 18 del 1989, ha già
affermato che il principio della segretezza della camera di consiglio
non ha valore costituzionale e la previsione di una pari
responsabilità per tutti i membri del collegio obbedisce al criterio
di razionalità, perché correlata alla parità di doveri di ciascuno
di essi, sulla quale non incidono i compiti specifici del relatore;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata in
riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione;
che, dovendosi garantire a ciascuno dei membri del collegio
l'accesso agli atti di causa, con parità di diritti, doveri e poteri
rispetto al relatore, con conseguente parità di responsabilità, la
questione appare manifestamente infondata anche in relazione all'art.
24 della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, comma secondo e 16, commi secondo,
quinto e sesto della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei
danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e
responsabilità civile dei magistrati), in riferimento agli artt. 3,
24, 101 e 104 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di
Trento con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte