Ordinanza n. 156/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/2000 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 262 del cod.
pen. promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 1999 dalla Corte di
assise di appello di Roma nel procedimento penale a carico di
Pugliese Vincenzo ed altri iscritta al n. 229 del registro ordinanze
1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17,
prima serie speciale, dell'anno 1999.
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
Ritenuto che la Corte di assise di appello di Roma, con ordinanza
emessa il 5 febbraio 1999, premesso di essere chiamata a giudicare
sull'appello proposto dalle parti civili e da due imputati,
condannati alla pena di anni due di reclusione per il reato di
rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, di
cui all'art. 262 cod. pen., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3
e 25 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del
citato art. 262 cod. pen;
che, dedotta preliminarmente la rilevanza della questione in
considerazione "delle statuizioni della Corte di primo grado" e del
"tenore delle impugnazioni proposte", il giudice a quo ha osservato
che la norma sottoposta a scrutinio di costituzionalità prevede per
il reato da essa descritto la pena della reclusione non inferiore a
tre anni, con la conseguenza che la pena massima, non esplicitamente
indicata, resta stabilita, ai sensi dell'art. 23 cod. pen., in anni
ventiquattro di reclusione;
che, ad avviso del rimettente, il rilevante divario tra il
minimo ed il massimo edittale renderebbe meramente apparente la
predeterminazione legislativa della misurazione della pena, violando
così il principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma,
della Costituzione;
che, infatti, al lume di quanto affermato da questa Corte con
sentenza n.299 del 1992, se pure il conferimento al giudice del
potere discrezionale di determinare in concreto la sanzione da
irrogare, "individualizzandola" in rapporto al singolo caso, è il
mezzo più idoneo per il conseguimento delle finalità della pena,
quali previste dal nostro ordinamento, tale potere rischia di
trasformarsi in arbitrio quando venga lasciato al giudice un così
ampio margine di scelta (nella specie si va da una pena suscettibile
di sospensione condizionale, ove applicata nel minimo ed in presenza
di una circostanza attenuante, ad una pena di ben ventiquattro anni
di reclusione) da non risultare in alcun modo correlabile alla
variabilità delle fattispecie concrete;
che la Corte rimettente dubita, altresì, della
ragionevolezza dell'indicato trattamento sanzionatorio, rilevando
come la pena massima prevista dall'art. 262 cod. pen. per il delitto
di rivelazione di notizie c.d. riservate risulti uguale a quella
comminata dall'art. 261 cod. pen. per il più grave reato di
rivelazione di segreti di Stato.
Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 262 cod. pen. con esclusivo riferimento al
trattamento sanzionatorio ivi prefigurato, sotto il duplice profilo
della eccessiva divaricazione fra il minimo ed il massimo edittale,
che si assume elusiva del principio di legalità della pena, e della
irragionevolezza della pena edittale massima, in quanto
corrispondente a quella prevista dall'art. 261 cod. pen. per il più
grave reato di rivelazione di segreti di Stato;
che, peraltro, come indicato nelle premesse in fatto
dell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo si trova a dover fare
applicazione della norma denunciata nell'ambito del giudizio di
appello avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di Roma il
21 dicembre 1996, sentenza che ha, tra l'altro, dichiarato due degli
imputati colpevoli del reato di cui all'art. 262 cod. pen.,
condannandoli, previa concessione delle attenuanti generiche, alla
pena di anni due di reclusione, e che ha viceversa assolto gli stessi
ed altro imputato dal medesimo reato in relazione all'addebito
concernente uno specifico documento;
che detta sentenza è stata impugnata dagli imputati,
relativamente al capo di condanna, e dall'Avvocatura dello Stato, in
rappresentanza delle parti civili Presidenza del Consiglio dei
ministri e Ministero della difesa, quanto all'assoluzione;
che, in tale situazione processuale, il profilo
dell'eccessivo divario tra la pena minima e la pena massima comminate
per il reato in questione, e del conseguente rischio che il potere
discrezionale del giudice nella determinazione della pena in concreto
assuma i connotati dell'arbitrio, esula evidentemente dal perimetro
del thema decidendum sottoposto al giudice a quo il quale non è in
alcun modo chiamato ad esercitare l'anzidetto potere discrezionale,
rivedendo la scelta sanzionatoria già concretamente operata dal
giudice di primo grado;
che, infatti, mentre l'impugnazione delle parti civili contro
la sentenza di proscioglimento è per definizione limitata alla sola
responsabilità civile (art. 576, comma 1, cod. proc. pen.), il
divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597, comma 3, cod.
proc. pen. in rapporto ai casi in cui appellante sia il solo
imputato, impedisce altresì alla Corte rimettente di modificare la
pena inflitta dal giudice di primo grado con il capo di condanna, la
quale non può essere né ulteriormente ridotta (in quanto irrogata
nel minimo), né per converso aumentata, anche in caso di rigetto
dell'appello (ostandovi il citato divieto);
che, per le omologhe ragioni, non viene del pari
concretamente in rilievo nel giudizio a quo l'asserita
irragionevolezza della pena massima comminata dalla norma impugnata;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 262 del codice penale
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dalla
Corte di assise di appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:156 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte