Art. 576 c.p.p.Impugnazione della parte civile e del querelante

La parte civile puo' proporre impugnazione ((...)) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. (( La parte civile puo' altresi)) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.

Testo vigente dal 9 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 151 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art576 · fonte su Normattiva