Ordinanza n. 157/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1981 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 145,
lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui
lavoro e le malattie professionali), modificato dalla legge 27 dicembre
1975, n. 780, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 6 novembre ed il 4 dicembre 1980 dal
Tribunale di Pescara nei procedimenti civili vertenti tra l'INAIL e
Colaretti Giuseppe e Fratelli Adriano, iscritte al n. 86 e 87 del
registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetia Ufficiale della
Repubblica n. 130 del 13 maggio 1981;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1981 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra Cricca Luciano e l'INAIL, iscritta al
n. 335 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 144 del 27 maggio 1981.
Visto l'atto di costituzione di Cricca Luciano;
udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe è stata
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., questione di
legittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre
1975, n. 780) nella parte in cui richiede, ai fini della corresponsione
della rendita in caso di silicosi o asbestosi, un grado minimo di
inabilità permanente superiore al 20%, anziché al 10%, come invece
previsto in caso di infortunio o di generica malattia professionale.
Considerato che la medesima questione è stata già decisa da
questa Corte, successivamente all'emanazione delle ordinanze di
rimessione, con sentenza n. 64 del 15 aprile 1981, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre
1975, n. 780) nella parte impugnata, e con ordinanza n. 124 del 23
giugno 1981, che ha conseguentemente dichiarato la manifesta
infondatezza della questione stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 145, lett. a), del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 (sostituito dall'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780) -
già dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte impugnata,
con sentenza n. 64 del 1981 - sollevata dal Tribunale di Pescara e dal
Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte