Ordinanza n. 157/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1993 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 409legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 1° giugno 1992 dal Pretore di Aosta nel procedimento penale a
carico di Perino Angela, iscritta al n. 737 del registro ordinanze
1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49,
prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1993 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Aosta dubita che l'art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale contrasti con la direttiva n. 103 della legge delega 16
febbraio 1987, n. 81 - e, quindi, con gli artt. 76 e 77 della
Costituzione - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a
partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari
presso la pretura che, sulla richiesta di archiviazione, abbia
disposto nuove indagini (art. 409, quarto comma, dello stesso codice
e sentenza n. 445 del 1990);
che, ad avviso del rimettente, ricorrerebbero in tal caso
ragioni analoghe a quelle che hanno condotto questa Corte a
dichiarare sussistente l'incompatibilità nei confronti del giudice
per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero
di formulare l'imputazione ai sensi del quinto comma del medesimo
art. 409, dato che anche in questo caso si compie una valutazione
contenutistica dei risultati delle indagini preliminari, si
individuano elementi indicativi della responsabilità penale
dell'indagato - pur se da acquisire mediante nuove indagini - e si
dà così l'impulso, se non determinante, quanto meno concorrente,
alla procedura che condurrà all'emanazione di una sentenza;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata infondata;
Considerato che, nel disporre ulteriori indagini, il giudice per
le indagini preliminari non compie - come nel caso in cui ordina di
formulare l'imputazione - una definitiva valutazione contenutistica
dei loro risultati, ma valuta la loro completezza ai fini della
possibilità di esprimere un giudizio di merito, e quindi adotta una
decisione di natura processuale meramente interlocutoria che, una
volta osservata, può essere seguita non solo dall'esercizio
dell'azione penale da parte del pubblico ministero, ma anche, in caso
di reiterazione della richiesta di archiviazione, dalla gamma dei
provvedimenti contemplati dal predetto art. 409;
che, di conseguenza, la questione è da ritenere manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 della
Costituzione dal Pretore di Aosta con ordinanza del 1° giugno 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1° aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte