Ordinanza n. 158/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/12/1963 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 136Costituzione
- art. 30legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 110, commi
terzo, quarto e quinto, del T.U. delle leggi di p.s., approvato con
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promossi con ordinanze 6 dicembre 1962 del
Pretore di Milano nei procedimenti penali a carico di Toffoli Antonio,
Caputo Leone e Cianfrone Clara, iscritte ai nn. 110, 111 e 118 del
Registro ordinanze 1963 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 153 e n. 167 rispettivamente dell'8 e del 22 giugno 1963.
Udita nella camera di consiglio del 19 novembre 1963 la relazione
del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nessuna delle parti si è costituita in giudizio;
Considerato che, con le ordinanze predette, è stata, in modo
identico, proposta questione di legittimità costituzionale dell'art.
110, commi terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s.,
approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all'art. 41
della Costituzione, perché il giuoco automatico non d'azzardo non
contrasta con l'utilità sociale, né pone in pericolo la sicurezza, la
libertà o la dignità umana; mentre il divieto posto dalla norma
anzidetta menoma l'iniziativa economica in tale settore, anziché
coordinarla a fini sociali;
che questa Corte, con la sentenza n. 125 del 9 luglio 1963, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 110, commi
terzo, quarto e quinto del T.U. delle leggi di p.s., in riferimento
all'art. 41 della Costituzione, nella parte in cui viene fatto divieto
di concedere licenze per l'uso, nei luoghi pubblici o aperti al
pubblico, di apparecchi o di congegni automatici di puro trattenimento,
senza cioè alcuna possibilità di dar luogo a giuoco o a scommesse;
che, per effetto di tale sentenza, l'indicato divieto ha cessato di
avere efficacia (art. 136 della Costituzione) e non può avere
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
(art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
che, per la parte residua dei tre commi dell'articolo impugnato,
non vengono dedotti nuovi motivi che inducano la Corte ad estendere ad
essa la pronuncia di illegittimità costituzionale;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 110, commi terzo, quarto e quinto del T.U.
delle leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773,
promossa dal Pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3, 41 e 113
della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1963:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte