Ordinanza n. 158/1984
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 97Costituzione
- art. 42Costituzione
- art. 14legge 87/1953
- art. 20legge 87/1953
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
della Regione Sicilia 10 agosto 1978, n. 35
(Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la
semplificazione delle relative procedure), promosso con ordinanza
emessa il 20 dicembre 1982 dal TAR per la Sicilia sul ricorso proposto
da Pellegrino Rosaria contro il Comune di Catania ed altra, iscritta al
n. 497 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 308 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'111 gennaio 1984 il Giudice
relatore Guglielmo Roehrssen.
Rilevato che il TAR per la Sicilia - Sezione di Catania - ha
sollevato, con ordinanza 20 dicembre 1982, questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto
1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per
l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure"), in
riferimento agli artt. 97, primo comma, Cost., nonché 14, lett. s), e
20 dello Statuto della Regione siciliana;
che tali questioni sono state sollevate sotto il profilo che la
norma impugnata attribuendo al Sindaco, in materia di opere pubbliche
dei comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, la competenza
ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e
determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione - non
garantirebbe l'imparzialità dell'azione amministrativa e la proprietà
privata e inoltre lederebbe le dette norme statutarie;
considerato che la prima questione, sollevata in riferimento agli
artt. 42 e 97 Cost. - in quanto analoga ad altra dichiarata non fondata
con sentenza n. 319 del 1983 - è stata già dichiarata manifestamente
infondata con ordinanze nn. 42 e 71 del 1984 e che non vengono
prospettati argomenti che possano indurre a diversa decisione;
considerato altresì che l'ordinanza di rimessione non contiene
alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della
seconda questione, sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s) e
20 dello Statuto regionale siciliano, come richiesto dall'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana
10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per
l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure")
sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 dello statuto
regionale siciliano con ordinanza 20 dicembre 1982 dal TAR per la
Sicilia - Sezione di Catania;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della legge regionale
siciliana 10 agosto 1978, n. 35, sollevata in riferimento agli artt. 97
e 42 della Costituzione con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1984:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte