Ordinanza n. 158/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 131Codice di procedura civile
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo
comma del codice di procedura civile introdotto dall'art. 16, secondo
comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati), in relazione all'art. 16, quinto comma, della
stessa legge, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro
nel procedimento civile vertente tra Romeo Giuseppina ed altri e
Rossi Michele ed altro, iscritta al n. 635 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 4 maggio 1988 dal Tribunale di Catanzaro
nel procedimento civile vertente tra Giorno Mirella e De Stilo
Giuseppe ed altra, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1988 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima
serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con due ordinanze,
d'identico contenuto, in data 4 maggio 1988 (R.O. nn. 635 e 636 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di procedura civile,
introdotto dall'art. 16, comma secondo, della legge 13 aprile 1988,
n. 117, in relazione all'art. 16, quinto comma, della stessa legge;
che il giudice a quo ha dedotto che tali norme, prevedendo la
verbalizzazione dei provvedimenti giudiziari collegiali e
l'acquisizione di essa negli eventuali giudizi di responsabilità,
promossi in via di rivalsa nei confronti dei membri dei collegi,
violerebbero gli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, in quanto la
segretezza delle deliberazioni sarebbe garanzia inderogabile
d'indipendenza e il legislatore avrebbe attribuito irrazionalmente
minor tutela al segreto della camera di consiglio rispetto al segreto
professionale;
che stante l'identità della questione sollevata, i giudizi
vanno riuniti;
Considerato che la questione è stata già dichiarata non fondata
da questa Corte con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale - sotto
altro profilo - il primo e il secondo comma dell'art. 16 sono stati
dichiarati illegittimi nella parte in cui disponevano che "è
compilato sommario processo verbale", anziché "può, se uno dei
componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato
sommario processo verbale";
che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre
ad una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 131 del codice di
procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988,
n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati),
sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte