Ordinanza n. 158/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1994 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 312/1984
usata come parametro
citata
- art. 6legge 791/1981
- art. 3legge 54/1982
- art. 4legge 54/1982
- art. 38legge 54/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed
integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 4
dicembre 1992 dal Consiglio di Stato, sezione VI giurisdizionale sui
ricorsi proposti dell'Ente Autonomo Lirico Teatro dell'Opera di Roma
contro Capilongo Anna Maria e Loreti Luisa, iscritte ai nn. 661 e 662
del registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1993.
Visti gli atti di costituzione di Capilongo Anna Maria e Loreti
Luisa nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice
relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(giudicando sui ricorsi in appello proposti dall'Ente autonomo lirico
teatro dell'Opera di Roma per l'annullamento delle sentenze del
Tribunale amministrativo per il Lazio 11 marzo 1991, n. 479 e n. 483,
che hanno dichiarato il diritto delle dipendenti Luisa Loreti e Anna
Maria Capilongo di essere trattenute in servizio oltre i
sessant'anni, limite massimo d'età previsto dall'accordo collettivo
di lavoro, e fino al sessantacinquesimo anno di età), con due
ordinanze di analogo tenore ha sollevato, in relazione agli artt. 3,
4 e 38, secondo e quarto comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma, della legge
13 luglio 1984, n. 312, nella parte in cui esclude che si applichi ai
dipendenti non artisti degli enti lirici autonomi quanto disposto
dall'art. 6 del decreto- legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54;
che secondo il giudice a quo detta esclusione deve essere
verificata alla luce dell'art. 3, sotto il profilo della disparità
di trattamento, dell'art. 38, secondo e quarto comma, che garantisce
ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita anche
in vecchiaia, e dell'art. 4 della Costituzione, che riconosce a tutti
i cittadini il diritto al lavoro;
che nei due giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
che sono intervenute in giudizio le parti private, appellate e
appellanti incidentali nei processi innanzi al Consiglio di Stato,
sostenendo la fondatezza della questione e richiamando in particolare
le sentenze di questa Corte nn. 282 del 1991, 444 del 1990, 207 del
1986.
Considerato che i due giudizi, in quanto prospettano la stessa
questione, vanno riuniti e decisi con unico provvedimento;
che questa Corte, con la sent. n. 475 del 1993, ha dichiarato
l'infondatezza di questione identica a quella in esame, e che non
sono addotti profili nuovi.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo comma,
della legge 13 luglio 1984, n. 312 (Interventi straordinari ed
integrativi in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni
concertistiche assimilate), nella parte in cui esclude
l'applicabilità, per i dipendenti non artisti degli enti lirici
autonomi, dell'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791
(Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sollevata dal
Consiglio di Stato, in relazione agli artt. 3, 4, e 38, secondo e
quarto comma, della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 aprile 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte