Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1-terlegge 312/1985
  • art. 1-sexieslegge 312/1985
  • art. 1legge 1497/1939
  • art. 7legge 1497/1939
  • art. 1-terlegge 431/1985
  • art. 1-sexieslegge 431/1985

usata come parametro

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1-ter e

1-sexies, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni

urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse

ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge di conversione 8

agosto 1985, n. 431, e 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497

(Protezione delle bellezze naturali), promosso con ordinanza emessa

il 22 ottobre 1996 dal pretore di Camerino nel procedimento penale a

carico di Sordoni Rosanna ed altri, iscritta al n. 88 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Sordoni

Rosanna ed altri, per aver concorso a realizzare abusivamente una

veranda di legno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi

degli artt. 110 cod. pen., 1-ter, 1-sexies della legge 8 agosto 1985,

n. 431 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela di

zone di particolare interesse ambientale), il pretore di Camerino ha

sollevato, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13 e 27

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli

artt. 1-ter, 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 - recte: del

d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela

delle zone di particolare interesse ambientale), introdotti dalla

legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 - e 7 della legge 29

giugno 1939, n. 1497;

che il giudice rimettente sottolinea come gli imputati abbiano

ottenuto, dopo la realizzazione dell'opera, l'autorizzazione dal

sindaco di Ussita e che, nonostante ciò, alla stregua della

consolidata giurisprudenza di legittimità, riconosciuta la natura di

reato di pericolo, essi sono perseguibili e punibili penalmente senza

che l'integrità del bene tutelato sia stata lesa;

che, a parere del giudice a quo, il combinato disposto delle

norme censurate sarebbe affetto da incongruità costituzionale

rilevante sotto distinti profili; il primo di essi si incentrerebbe

sulla violazione del principio di legalità di cui all'art. 25,

secondo comma, della Costituzione nella sua proiezione sul piano

sostanziale di determinatezza della fattispecie penale, laddove le

pluralità delle ipotesi sanzionatorie previste dall'art. 20 della

legge n. 47 del 1985, cui rinvia quoad poenam l'art. 1-sexies del

d.-l. n. 312 del 1985, introdotto dall'art. 1 della legge n. 431 del

1985, consente che giudici diversi possano applicare a fatti diversi

le stesse sanzioni;

che, sempre secondo il giudice a quo sotto il secondo profilo,

risulterebbe violato l'art. 9, secondo comma, della Costituzione,

perché la tutela paesaggistica, con uno specifico e circoscritto

ambito di tutela, in relazione ai valori da essa considerati, viene

estesa anche alla materia ambientale che, dal punto di vista

giuridico, ha origine convenzionale, del tutto estranea alla

disciplina paesaggistica;

che, infine, secondo il pretore rimettente, la necessaria

offensività del reato, presidiata dagli artt. 3, 13, 25 e 27 della

Costituzione, non consentirebbe di sanzionare penalmente condotte

prive del connotato della lesività concreta, né di sacrificare

arbitrariamente, senza la violazione dell'interesse protetto dalla

norma penale, la libertà personale ai sensi dell'art. 13 della

Costituzione; l'irragionevolezza delle norme censurate sarebbe

palesata altresì dal trattamento penale deteriore comminato,

rispetto a quello previsto dall'art. 734 cod. pen. che, essendo

reato di danno, sanziona in misura meno severa la condotta

concretamente lesiva;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione richiamando

gli specifici precedenti della Corte (sentenze nn. 376 e 269 del

1993), e sottolineando che la fattispecie è estranea al condono

edilizio (l'imputazione si riferisce ad accertamento del 26 luglio

1995), e che, sul piano sistematico, vi è coerenza normativa in

ragione degli interessi pubblici sottesi, afferenti alla tutela

paesaggistica ed ambientale, sulla previetà del controllo di

compatibilità di ogni intervento potenzialmente incidente sul

paesaggio.

Considerato che questa Corte ha ripetutamente affermato che la

ratio della introduzione di vincoli paesaggistici generalizzati (in

base a tipologie di beni) risiede nella valutazione che l'integrità

ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche

da interventi minori e che va, pertanto, salvaguardato nella sua

interezza (sentenze nn. 247 del 1997, 67 del 1992 e 151 del 1986;

ordinanze nn. 68 del 1998 e 431 del 1991);

che, quanto alla lamentata violazione dell'art. 25, secondo

comma, della Costituzione, questa Corte ha già ritenuto infondate

analoghe questioni sollevate con riferimento al medesimo rilievo,

osservando che "la scansione ... dell'ambito sanzionatorio e della

conseguente quantificazione della pena, distinta su tre livelli,

sulla base della tipologia di condotte incriminate ... risulta - alla

luce sia della interpretazione adeguatrice operata dalla

giurisprudenza che dell'indirizzo interpretativo della Corte di

cassazione - corrispondere ai precetti di determinatezza della

sanzione penale, soddisfacendo, inoltre, il canone di adeguatezza e

congruità della pena nel rapporto di proporzionalità, sia nel

minimo che nel massimo, alla tutela del bene presidiato dalla norma"

(sentenza n. 247 del 1997; ordinanza n. 68 del 1998; v. anche

sentenze nn. 122 del 1993 e 67 del 1992);

che, d'altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha

ripetutamente posto in evidenza che l'accentuata severità del

trattamento, che può risultare dalla norma di cui si tratta, trova

giustificazione nella entità sociale dei beni protetti e nel

ricordato carattere generale, immediato ed interinale, della tutela

che la legge ha inteso apprestare di fronte alla urgente necessità

di reprimere comportamenti tali che possono produrre danni gravi e

talvolta irreparabili all'integrità ambientale (sentenze nn. 269 e

122 del 1993; ordinanza n. 68 del 1998);

che questa Corte ha, altresì, già esaminato il problema del

diverso, e più grave, livello sanzionatorio previsto dall'art.

1-sexies rispetto al trattamento riservato a chi compia opere di

trasformazione non autorizzata in zona vincolata ai sensi della legge

29 giugno 1939, n. 1497, osservando che le censure avverso un

differente trattamento sanzionatorio operante su piani diversi, quali

sono quelle di cui si tratta, sono manifestamente infondate per la

non comparabilità dei due sistemi presi in considerazione, l'uno dei

quali (legge n. 1497 del 1939) prevede una tutela diretta alla

preservazione di cose e località di particolare pregio estetico

isolatamente considerate, mentre l'altro (d.-l. n. 312 del 1985,

convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1985, n. 431)

introduce una tutela del paesaggio (per vaste porzioni del territorio

individuate secondo tipologie paesistiche, ubicazioni o

morfologiche), improntata a integrità e globalità, implicante una

riconsiderazione assidua dell'intero territorio nazionale alla luce e

in attuazione del valore estetico-culturale (v., da ultimo, ordinanze

nn. 68 del 1998 e 431 del 1991);

che inoltre il reato di cui all'art. 1-sexies citato è

espressamente previsto dal legislatore come concorrente con tutte le

sanzioni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e nello stesso

tempo, quando ricorra l'elemento del danno, può essere integrata

anche l'ulteriore violazione di cui all'art. 734 cod. pen., con il

conseguente cumulo di pene;

che, anche per quanto concerne il problema della compatibilità

delle norme impugnate con il principio della necessaria offensività

del reato, desumibile, come ritiene il giudice a quo dal plesso

normativo costituito dagli artt. 3, 25, 27 e 13 della Costituzione,

questa Corte ha anzitutto rilevato - come ha già affermato in

riferimento all'art. 1-sexies - la inconferenza del parametro

dell'art. 13 della Costituzione, rispetto alle fattispecie normative

di cui si tratta, che prevedono una nuova figura criminosa ed una

forma sanzionatoria che si aggiungono a quelle di cui alla legge 29

giugno 1939, n. 1497; sicché le norme denunciate non hanno alcun

rapporto con la libertà personale "se non nel senso generale ed

indiretto che il responsabile di un reato è soggetto alle misure

restrittive previste dalla legge" (sentenza n. 247 del 1997);

che, quanto agli altri paramenti indicati, è sufficiente

richiamare l'indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo il

quale l'accertamento della stessa è in ogni caso devoluto al

sindacato del giudice penale (v., da ultimo, sentenza n. 247 del

1997; ordinanza n. 68 del 1998);

che, d'altro canto, deve ritenersi ammissibile, sul piano

costituzionale, la previsione legislativa di reati di mero pericolo,

qualora il bene tutelato, per il suo valore - come apprezzato dallo

stesso legislatore (e nella specie vi è una espressa considerazione

nel testo costituzionale tra i principi fondamentali: art. 9 della

Costituzione) - esiga protezione anche da potenziali interventi di

manomissione, conseguenti alla mancanza di previa verifica

dell'amministrazione mediante intervento abilitativo per determinate

attività o condotte;

che, in altri termini, il previo controllo amministrativo

rispetto a determinate attività può essere giustificato per la

rilevanza e la natura dell'interesse pubblico in gioco - come ha

osservato l'Avvocatura dello Stato - quando il legislatore ritenga

imprescindibile la verifica preventiva della compatibilità

dell'attività privata con l'interesse pubblico tutelato (principio

desumibile dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 in relazione

all'art. 82 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato

dall'art. 1 del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 nel testo risultante

dalla legge di conversione n. 431 del 1985);

che la sopravvenienza dell'autorizzazione è irrilevante ai fini

della sottoposizione a sanzione penale ai sensi dell'art. 1-sexies

(sentenza n. 318 del 1996); infatti l'autorizzazione intervenuta dopo

l'inizio dell'attività soggetta al necessario previo controllo

paesaggistico, non è sufficiente per rimuovere in via generale

l'antigiuridicità (penalmente rilevante) dell'attività già

compiuta in assenza di titolo abilitativo (salvo si intende espressa

previsione normativa come effetto di sanatoria), mentre non può

invocarsi un diverso principio dalla espressa previsione di sanatoria

(assoggettata a precise condizioni prefigurate dal legislatore)

contenuta nell'art. 22 della legge n. 47 del 1985, che riguarda

esclusivamente la materia urbanistica;

che la tutela del paesaggio deve ormai ritenersi non legata alla

visione frammentaria propria della legge 29 giugno 1939, n. 1497 -

diretta in prevalenza alla tutela di singole bellezze naturali

isolatamente considerate - sicché essa è diventata sinonimo di

tutela ambientale (sentenza n. 46 del 1995), della quale, quindi,

deve ritenersi comprensiva per quanto attiene al territorio su cui

vive l'uomo;

che, pertanto, tutte le questioni sollevate dal giudice a quo

devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 1-ter e 1-sexies del decreto-legge 27

giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di

particolare interesse ambientale), introdotti dall'art. 1 della legge

di conversione 8 agosto 1985, n. 431, e dell'art. 7 della legge 29

giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) sollevate,

in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 13, e 27 della

Costituzione, dal pretore di Camerino, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte