Ordinanza n. 158/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/05/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il
16 novembre 1998 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente
tra D'Agostini Maria Carla e la Romana Edilizia Piazza Ennio s.r.l.,
iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale,
dell'anno 1999.
Visto l'atto di costituzione della Romana Edilizia Piazza Ennio
s.r.l;
Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Udito l'avvocato Adolfo Zini per la Romana Edilizia Piazza Ennio
s.r.l.
Ritenuto che nel corso della fase di merito di un giudizio
possessorio, il pretore di Roma, con ordinanza del 19 novembre 1998,
ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1168, secondo
comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede l'azione di
reintegrazione nel possesso per i "detentori di immobili o alloggi in
forza di contratti onerosi facenti capo ad attività alberghiere, di
residence ed assimilate";
che, ad avviso del rimettente, il "prevalente orientamento
dottrinario e giurisprudenziale", escludendo in tali casi l'azione di
reintegrazione, si porrebbe in contrasto:
a) con l'art. 3 Cost., per la violazione del principio di
uguaglianza, sia rispetto ai soggetti legittimati all'azione (tra i
quali sono ricompresi persino gli acquirenti del possesso in mala
fede o contra ius), stante la sussistenza in tutti i casi
dell'esigenza posta a fondamento della tutela possessoria (ne cives
ad arma ruant), sia rispetto agli altri cittadini, i quali possono
opporre all'altra parte il divieto di autotutela;
b) con l'art. 24 Cost., per la violazione del diritto di
difesa del detentore, esposto al potere della controparte del
rapporto di estrometterlo unilateralmente dall'alloggio con la forza
(come era avvenuto nella specie), senza poter opporre a tale parte il
divieto di autotutela;
che, secondo il giudice a quo la detenzione autonoma e
qualificata di un alloggio in forza di un contratto di residence
d'albergo o simili, stipulato a titolo oneroso con una controparte
che opera sul mercato professionalmente e per un fine di lucro, non
può essere ricondotta a ragioni di mera ospitalità - intesa,
quest'ultima, come espressione metagiuridica di sentimenti di
cortesia, benevolenza e tolleranza -, ma vale a legittimare l'azione
di reintegrazione (indipendentemente dalla natura precaria o
temporanea del godimento del bene) anche nei confronti del
concedente;
che si è costituita la parte convenuta nel giudizio a quo
richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di
alloggio e chiedendo dichiararsi "infondata o comunque inammissibile"
la sollevata questione sotto entrambi i profili prospettati:
a) in relazione all'art. 3 Cost., per la peculiare
provvisorietà o precarietà del diritto di godimento dell'alloggio
da parte del cliente di albergo, residence o simili, soggetto al
diritto di recesso ad nutum della controparte, non costretta a
seguire la consueta procedura di sfratto, che sarebbe di grave
ostacolo all'efficiente esercizio dell'attività alberghiera (o di
quella a questa assimilabile);
b) in relazione all'art. 24 Cost., perché il cliente di
albergo, residence o simili può tutelare compiutamente i propri
diritti esercitando le azioni di inadempimento contrattuale nel caso
di illegittimo recesso della controparte dal rapporto.
Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli artt. 3
e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale
dell'art. 1168, secondo comma, del codice civile, in quanto
escluderebbe - secondo l'orientamento che egli stesso qualifica
"prevalente" - la legittimazione attiva dei clienti di albergo,
residence (od assimilati) all'azione di reintegrazione;
che tale presupposto interpretativo non viene presentato dal
giudice a quo quale espressione di "diritto vivente" e neppure quale
unica esegesi praticabile della disposizione impugnata, ma anzi quale
approdo ermeneutico dichiaratamente non condiviso, al quale afferma
di preferire (diffusamente argomentando al riguardo) l'opposta
interpretazione, a lui non preclusa, ritenuta secundum
Constitutionem;
che, pertanto, la sollevata questione - come altre volte
sottolineato da questa Corte in casi analoghi - va dichiarata
manifestamente inammissibile, perché la prospettazione del
rimettente non è volta a rimuovere un dubbio di legittimità
costituzionale (che egli ha mostrato, in concreto, di non nutrire
affatto e di poter risolvere in via interpretativa), ma appare, in
realtà, diretta - al fine di proteggere l'emananda pronuncia
dall'alea di una impugnazione e di una eventuale riforma od
annullamento - a contestare un'unica pronuncia della Corte di
Cassazione (Cass. 8 agosto 1985, n. 4403) nonché la decisione emessa
nel giudizio a quo dal Tribunale in accoglimento del reclamo proposto
dal concedente avverso l'interdetto di reintegrazione (v., ex multis
ordinanze nn. 93 del 2000, 54 del 1999, 70 del 1998, 410 del 1994).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1168 del codice civile,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal
pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 maggio 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte