Art. 1168 c.c.
Azione di reintegrazione
[1]Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
[2]L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalita'.
[3]Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
[4]La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva