Ordinanza n. 159/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/07/1981 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18r.d.l. 511/1946
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 dei r.d.l.
31 maggio 1946, n. 511 (responsabilità disciplinare dei magistrati),
promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1980 dalla Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura, nel
procedimento disciplinare a carico di Giannino Paolo, iscritta al n. 28
del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 77 del 18 marzo 1981.
Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1981 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della
Magistratura, con ordinanza in data 14 novembre 1980, ha sollevato
questione di legittimità, in riferimento agli artt. 21, primo comma,
25, secondo comma, 101, secondo comma, e 108, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 18 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, nella parte
in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che "tenga in
ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e
della considerazione di cui deve godere. o che comprometta il prestigio
dell'ordine giudiziario".
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non
fondata da questa Corte con sentenza n. 100 del 7 maggio 1981, e che
non sono prospettati nuovi profili o argomenti che possano indurre a
discostarsi dalla precedente decisione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18 r.d.l 31 maggio 1946, n. 511, nella parte
in cui sottopone a sanzione disciplinare il magistrato che tenga in
ufficio o fuori condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e
della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio
dell'Ordine giudiziario sollevata con ordinanza della Sezione
disciplinare del Consiglio superiore della Magistratura in data 14
novembre 1980 in relazione agli artt. 21 primo comma, 25, secondo
comma, 101, secondo comma e, 108, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1981.
F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte