Ordinanza n. 159/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/03/1989 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 131Codice di procedura civile
- art. 16legge 117/1988
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo
comma, del codice di procedura civile, aggiunto all'art. 16, secondo
comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni
cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità
civile dei magistrati), promossi con tre ordinanze emesse dal
Tribunale di Roma il 12, 10 e 2 maggio 1988, rispettivamente iscritte
ai nn. 681, 721 e 722 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 49, prima serie
speciale, dell'anno 1988.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con tre ordinanze d'identico
contenuto, emesse in data 2 maggio 1988 (R.O. n. 722 del 1988), 10
maggio 1988 (R.O. n. 721 del 1988) e 12 maggio 1988 (R.O. n. 681 del
1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile,
introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;
che il giudice a quo ha dedotto che tale articolo, prevedendo la
verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice
civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da
alcuno dei componenti del collegio, violerebbe gli artt. 3, 97, 101 e
104 della Costituzione, in quanto: a) la segretezza delle
deliberazioni degli organi giudiziari sarebbe garanzia inderogabile
d'indipendenza; b) con detta verbalizzazione obbligatoria sarebbe
stata introdotta un'irragionevole differenza di trattamento tra
organi giudiziari e organi amministrativi e legislativi; c) la
verbalizzazione anzidetta intralcerebbe l'attività degli organi
giudiziari in maniera tale da comprometterne il buon andamento;
Considerato che la questione è identica a quella già decisa con
la sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte l'ha dichiarata
non fondata in relazione ai profili attinenti alla dedotta violazione
degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, mentre ha dichiarato
illegittimi, perché in contrasto con l'art. 97 della Costituzione,
il primo e il secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988,
n. 117, nella parte in cui disponevano che "è compilato sommario
processo verbale", anziché "può, se uno dei componenti dell'organo
collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale";
che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a
una diversa decisione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97
della Costituzione, dell'art. 131, ultimo comma, del codice di
procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988,
n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle
funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), già
dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui
disponeva che "è compilato sommario processo verbale", anziché
"può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda,
essere compilato sommario processo verbale", con la sentenza n. 18
del 1989;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice
di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile
1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della
Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:159 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte